Il 16 dicembre 2024 sono state formalmente approvate le “Raccomandazioni politiche per il futuro del settore vitivinicolo dell’UE” elaborate dal “Gruppo di alto livello sulla politica vitivinicola”.
Il gruppo di lavoro era composto dai rappresentanti della DG AGRI e degli Stati membri (direttori generali e dirigenti dei ministeri nazionali per il settore vitivinicolo) ed in alcune riunioni dai rappresentanti della filiera vitivinicola europea fra cui il COPA -COGECA.
L’attivazione del gruppo è stata chiesta, in primis, dal COPA COGECA per invitare la Commissione a discutere delle problematiche del settore e a individuare gli eventuali interventi da implementare nel breve periodo e nel medio periodo.
Il gruppo di lavoro si è riunito quattro volte fra settembre e dicembre 2024 e nell’ultima riunione, alla presenza del Commissario europeo per l’agricoltura e l’alimentazione, Christoph Hansen, ha approvato il documento con le raccomandazioni per l’attivazione di alcuni strumenti di politica settoriale.
Le raccomandazioni includono la gestione del potenziale produttivo, il rafforzamento del settore e l’adattamento alle nuove tendenze e opportunità di mercato.
Per quanto di riferimento al potenziale produttivo fra le altre misure, nelle risultanze si sollecita l’attuazione di regimi di “estirpazione definitiva” utilizzando, in primis, fondi nazionali e con un’apertura al finanziamento attraverso fondi dell’UE. Non vi sono riferimenti per un piano di estirpazione “temporanea” che era stata sollecitato dai rappresentanti di una parte del mondo produttivo.
Il regime di estirpazione, secondo quanto suggerito dal gruppo di lavoro, dovrebbe essere condotto in maniera mirata con criteri di ammissibilità e priorità garantendo che si mantenga comunque una destinazione agricola ai terreni precedentemente coltivati a vigneto. La misura dovrebbe poi essere coerente con altre scelte operate nella stessa area inerenti i tassi di crescita delle autorizzazioni ai nuovi impianti o la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per evitare un aumento della superficie vitata nella stessa area dove si è proceduto all’estirpazione e per evitare un eccesso di offerta. In tale direzione per i vigneti che richiedono misure di ristrutturazione/riconversione si immagina di porre un limite nelle loro rese.
Come richiesto fortemente da Confagricoltura nel documento sono riportate una serie di raccomandazioni inerenti la gestione delle autorizzazioni. Per le autorizzazioni al reimpianto si sottolinea l’importanza di prevedere un ampliamento del periodo previsto fra estirpazione e richiesta dell’autorizzazione al reimpianto (da tre a cinque anni). In merito c’è già una bozza di regolamento che ha previsto l’ampliamento. Si dovrebbe poi estendere il periodo di validità delle autorizzazioni al reimpianto da tre a otto anni e consentire la rinuncia senza sanzioni a tutti i beneficiari di autorizzazioni di nuovo impianto concesse prima del 2024.
Per quanto di riferimento alle misure per rafforzare la resilienza del settore in un mercato in cambiamento si evidenzia come il gruppo raccomandi di migliorare gli strumenti di gestione del rischio e sostenere i sistemi assicurativi e di mutualizzazione con soluzioni assicurative innovative. Come indicato da Confagricoltura si suggerisce di prevedere un tasso di sostegno più elevato per le misure di prevenzione del rischio.
Il gruppo di lavoro invita inoltre ad applicare, in linea con quanto da noi richiesto, una certa flessibilità della gestione finanziaria dei programmi esplorando modalità che consentano l’utilizzo di fondi non spesi per sostenere misure di gestione delle crisi.
Nella parte inerente l’adattamento alle tendenze di mercato è sottolineata l’importanza di agevolare la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli più in sintonia con le nuove richieste di mercato come i vini dealcolati o a bassa gradazione non dealcolati. Si fa riferimento all’esigenza di armonizzazione dell’etichettatura per quanto di riferimento all’etichetta nutrizionale e alla lista degli ingredienti ma al contempo si riversa sugli Stati membri l’onere di tale approccio armonizzato.
Per la misura di promozione si riferisce l’opportunità di aumentare la durata del sostegno per consentire il consolidamento del mercato ma si invita a porre l’accento nelle attività di promozione sul consumo moderato e sui vini a bassa gradazione alcolica.
Infine, il gruppo di lavoro sostiene la necessità di accelerare lo sviluppo di soluzioni per semplificare e agevolare le vendite a distanze del vino transfrontaliere con un sistema simile allo sportello unico.
La Commissione si è impegnata a fornire un calendario d’azione che specifichi quando e come le diverse misure contenute nel documento approvato potrebbero essere realizzate: tale calendario dovrebbe essere disponibile a partire da gennaio 2025, quando sarà più chiaro quali delle misure potrebbero essere attuate a brevissimo termine (ossia: prima della prossima riforma della PAC nel 2027).
Le risultanze del gruppo di lavoro hanno colto molte delle istanze portate avanti della Confederazione inerenti in particolare la gestione del potenziale produttivo con una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle autorizzazioni e nella gestione degli interventi settoriali, con attenzione anche agli strumenti inerenti la prevenzione del rischio. Abbiamo più volte insistito che una eccessiva rigidità degli adempimenti e delle sanzioni non è di supporto al settore soprattutto in questa particolare contingenza. Cogliamo con soddisfazione anche l’apertura ad una maggiore tempistica per l’attuazione delle misure di promozione nei mercati consolidati perché il sostegno alla domanda, soprattutto estera, è fondamentale per il rilancio del settore.
Altri aspetti andranno approfonditi e la Confederazione si sta impegnando nella fase di traduzione delle raccomandazioni in testi normativi affinché vengano chiariti alcuni passaggi.

La Regione Piemonte ha emanato la Determinazione Dirigenziale n. 1009/2024 con cui sono stati approvati gli aggiornamenti/adeguamenti delle tabelle relative alle giornate lavorative convenzionali per il riconoscimento delle qualifiche professionali in agricoltura, che entreranno in vigore a partire dal 2025.
Nella Determinazione è stato comunque specificato che devono essere presi in considerazione i valori e le voci riferibili alle tabelle in vigore alla data dell’avvio dell’attività con l’apertura della partita IVA (e non al momento in cui avviene l’istruttoria).

Nei prossimi giorni la Regione invierà specifica comunicazione a tutti i Comuni e ai CAA del Piemonte.

In allegato la determina dirigenziale e le varie tabelle

Regione Piemonte_DD tabelle giornate lavorative

Allegato_1_Tabella_giornate_lavorative_convenzionali_ettarocoltura

Allegato_2_Tabella_giornate_lavorative_convenzionali_allevamenti

Allegato_3_Tabella_giornate_lavorative_convenzionali_attività_connesse

In seguito all’incontro “Condizionalità rafforzata ed ecoschemi nella Semplificazione della PAC“, che si è svolto lo scorso 12 dicembre a Roma, si segnalano qui sotto gli aspetti più significativi emersi durante l’incontro:

• rotazione/diversificazione 2025: si è ancora in attesa di una risposta da parte della Commissione europea circa la possibilità di passare nel 2025 alla diversificazione anche senza aver chiuso la rotazione del 2024, con una coltura secondaria. In particolare, dalle informazioni emerse, la richiesta sarebbe stata accolta dagli uffici tecnici della Commissione ma sarebbe ancora al vaglio dei servizi giuridici. Confagricoltura ha ribadito che si tratta di un chiarimento urgente e ha chiesto informazioni in merito ai tempi di risposta della Commissione; il Ministero ha detto che continuerà ad attenzionare l’argomento;

• sovescio della coltura secondaria ai fini della BCAA 7: in merito alla possibilità di sovesciare la coltura secondaria, fa fede quanto indicato dal Capo Dipartimento nella nota dello scorso 23 gennaio e quindi è possibile sia raccogliere che sovesciare la coltura secondaria. Infatti, ai fini del rispetto della norma occorre che la coltura secondaria sia caratterizzata da un ciclo produttivo di durata adeguata e che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura per almeno 90 giorni;

• sanzioni Ecoschema 1: è stato ribadito che nel caso dell’Ecoschema 1 non sono previste delle sanzioni qualora non si rispettino degli impegni previsti dall’intervento. Quindi, se si rispettano gli impegni previsti, si è ammessi all’intervento con il relativo percepimento del premio, viceversa non si è ammessi all’intervento e di conseguenza non verrà corrisposto il premio relativo. Inoltre, in merito all’Ecoschema 1 livello 2, si trasmettono in allegato alla presente le FAQ relative al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) aggiornate a dicembre 2024, in uno specifico evento previsto per il prossimo gennaio saranno affrontati gli aspetti relativi al SQNBA.

• Ecoschema 4 rotazione tra bienni: è stato ulteriormente ribadito quanto indicato anche nelle FAQ del Masaf (FAQ n. 1 relativa all’Ecoschema 4 di dicembre 2024) ossia che, se l’agricoltore decide di iniziare un nuovo biennio, in continuità con il precedente, dovrà in ogni caso rispettare le regole alla base della BCAA 7; che è un elemento pertinente per l’ecoschema 4. Pertanto, la coltura con cui si chiuderà il primo biennio dovrà avere un genere botanico diverso rispetto alla coltura con cui si inizia il secondo biennio (è possibile, quindi, chiudere il primo biennio con una depauperante e aprire il nuovo biennio con una depauperante, purché quest’ultima abbia un genere botanico diverso dalla precedente);

• Ecoschema 5 colture pluriennali e semente certificata: è stato chiarito che sono ammesse le specie di interesse apistico pluriennali e che le specie pluriennali precedenti saranno ammissibili solo se ottenute da sementi certificate.

In allegato le F.A.Q. che sono state realizzate sulla base delle domande pervenute dagli interessati nel corso dell’incontro sul Sistema di qualità Nazionale Benessere animale (SQNBA) – opportunità e indicazioni operative del 17 aprile 2024

FAQ Sistema di qualità Nazionale Benessere animale (SQNBA)

 

Il Ministero della Salute ha emanato una circolare in cui è presente l’elenco dei territori stagionalmente liberi per il 2024-2025 che facilita le movimentazioni dei capi non vaccinati sul territorio nazionale dalle zone di restrizione verso le zone indenni o con diverso sierotipo in merito alla Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue). Gli animali sono stati tenuti in un territorio stagionalmente libero:

1) per almeno 60 gg prima della data del movimento;

2) per almeno 28 gg prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dall’inizio del periodo stagionalmente libero da BTV;

3) per almeno 14 gg prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall’inizio del periodo stagionalmente libero da BTV

In allegato la circolare del Ministero della Salute

circolare Ministero delle Salute

In seguito al webinar sulla semplificazione della PAC dello scorso 15 novembre, sono state pubblicate sul sito della Rete nazionale PAC le risposte alle FAQ discusse nel corso dell’incontro.
Molte delle FAQ rispondono alle domande poste da Confagricoltura nei mesi precedenti all’incontro, di cui infatti avevamo già dato evidenza nelle precedenti note.
Nel rimandare, quindi, alle nuove FAQ pubblicate che si riportano in allegato alla presente e al link alla pagina su cui sono state pubblicate https://www.reterurale.it/PSP_domande_risposte si comunicano di seguito le principali indicazioni emerse.

Condizionalità

• Chiusura rotazione 2024/2025 e passaggio alla diversificazione – possibile semplificazione: sulla base delle richieste delle organizzazioni agricole, il Masaf ha inviato alla Commissione europea una lettera con richiesta di chiarimento, circa la possibilità di non chiudere la rotazione nel 2024 (attraverso una coltura secondaria) e passare nel 2025 direttamente alla diversificazione.

Si è ancora in attesa della risposta da parte della Commissione. (Vedere risposta FAQ n.1 Allegato 1).

• Chiusura rotazione 2024/2025 e passaggio alla diversificazione: in attesa delle indicazioni soprarichiamate da parte del Masaf a seguito della risposta da parte Commissione europea, sono state riportate – per le diverse casistiche – le modalità per assolvere alla BCAA 7. (Vedere risposta FAQ n.2 Allegato 1).

• Definizione della coltura principale ai fini della diversificazione: è stato precisato che la coltura principale è la coltura più importante rispetto all’ordinamento produttivo aziendale, che quindi risulta la più estesa (e per più tempo) nel periodo 9 aprile – 30 giugno. (Vedere risposta FAQ n.3 Allegato 1).

• Diversificazione e calcolo della superficie a seminativi: a seguito della risposta fornita dal Masaf, nel corso del webinar dello scorso 15 novembre, a un chiarimento richiesto da Confagricoltura; la Confederazione ha chiesto al Ministero di rivedere il proprio orientamento, permettendo di fatto di considerare il riso come coltura diversificante nell’ambito della diversificazione. Infatti, la risposta del Ministero chiarisce che: le superfici a riso/colture sommerse devono rispettare la norma ai fini della diversificazione. Pertanto, esse sono incluse nel calcolo della superficie aziendale a seminativo e il numero di colture che devono essere presenti in campo è determinato in base alla superficie a seminativo aziendale complessiva. Come specificato nel Reg. (UE) 2024/1468, se tali superfici concorrono al superamento o superano da sole il limite percentuale del 75% (relativo alle esenzioni previste per la BCAA 7), l’intera azienda è esente dalla norma.
Le superfici condotte in agricoltura biologica e produzione integrata sono già conformi alla norma, come specificato anche nel Reg. (UE) 2024/1468, sia ai fini della rotazione che a quelli della diversificazione. Tali superfici non sono, pertanto, computate ai fini della superficie aziendale a seminativo complessiva per quanto riguarda la scelta dell’opzione della diversificazione. (Vedere risposta FAQ n.4 Allegato 1).

• BCAA 7 e cessione dei terreni: il Ministero ha ribadito che: in caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell’azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell’aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario. Pertanto, l’agricoltore sarà tenuto a verificare gli obblighi/impegni che interessano le parcelle acquisite. Il Ministero specifica, inoltre, che ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DM 93348 del 26 febbraio 2024 (decreto griglie), le autorità di gestione regionali e provinciali prevedono specifiche modalità di attribuzione delle conseguenze per inosservanze imputabili al cedente o al rilevatario. Si prega pertanto sul punto di fare riferimento anche a quanto previsto dalla propria Regione o PP.AA. (Vedere risposta FAQ n.5 Allegato 1).

Ecoschemi

Ecoschema 4 – Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

• Chiusura biennio di ECO 4 e inizio nuovo biennio in continuità: come noto chiuso un biennio l’agricoltore può scegliere se iniziare o meno un nuovo biennio di ECO 4. Se l’agricoltore decide di iniziare un nuovo biennio, in continuità con il precedente, dovrà in ogni caso rispettare le regole alla base della BCAA 7; che è un elemento pertinente per l’ecoschema 4. Pertanto, la coltura con cui si chiuderà il primo biennio dovrà avere un genere botanico diverso rispetto alla coltura con cui si inizia il secondo biennio (è possibile quindi chiudere il primo biennio con una depauperante e aprire il nuovo biennio con una depauperante, purché quest’ultima abbia un genere botanico diverso dalla precedente). (Vedere risposta FAQ n.1 Allegato 2).

• Gestione delle rinunce ECO4: il Ministero ha chiarito che, per l’anno 2024, ai beneficiari di ECO 4 è concesso di manifestare volontà di rinunciare agli impegni biennali assunti, prima che siano eseguiti i controlli del 2024, e di uscire dall’ecoschema. Ne consegue il mancato pagamento per il 2024 e la restituzione di quanto già ricevuto per l’anno di domanda 2023. Nel caso in cui i beneficiari che hanno rinunciato all’ECO 4 nel 2024 abbiano coltivato la medesima specie del 2023, saranno sanzionati per il mancato rispetto della BCAA 7. Gli agricoltori che nel 2024 rinunciano a ECO 4 non possono presentare sempre nel 2024 una nuova domanda di adesione all’ECO 4 come primo anno del biennio 2024-2025. (Vedere risposta FAQ n.2 Allegato 2).

• Ecoschema 4 e diversificazione: già dalla domanda 2024 è possibile assolvere la BCAA 7 con la diversificazione e su parte della medesima superficie aziendale a seminativi è possibile richiedere l’ECO 4, rispettandone i relativi impegni. Confagricoltura ha insistito molto affinché fosse confermata questa interpretazione; inizialmente, infatti, il Ministero non riteneva possibile avvalersi della diversificazione e chiedere su parte della superficie l’ecoschema 4. Questa interpretazione troppo restrittiva della norma avrebbe di fatto precluso alle aziende che si avvalgono della diversificazione di chiedere l’ecoschema 4 su parte della superficie aziendale. Si tratta quindi di un positivo chiarimento che va nella direzione auspicata dalla Confederazione.

Per determinare il numero minimo di colture da avere in azienda ai fini della diversificazione, il beneficiario deve conteggiare tutti i seminativi aziendali, inclusi quelli destinati a ECO 4. (Vedere risposta FAQ n.3 Allegato 2).

Ecoschema 5 – Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

Livello 2:

• Dose minima: non è prevista una dose minima di semente certificata ma è in ogni caso necessario garantire una copertura vegetale uniforme. (Vedere risposta FAQ n.1 Allegato 3).

• Colture pluriennali: sono ammesse le colture pluriennali, purché venga utilizzata dal 2025 la semente certificata. (Vedere risposta FAQ n.2 Allegato 3).

• Colture pluriennali negli anni precedenti: dal 2025 dovranno essere usate solo sementi certificate; pertanto, le specie pluriennali seminate negli anni precedenti saranno ammissibili solo se ottenute da sementi certificate. (Vedere risposta FAQ n.3 Allegato 3).

All. 1 FAQ___BCAA_7__dicembre_2024

All. 2 FAQ___ECO_4__dicembre_2024_

All. 3 FAQ___ECO_5__dicembre_2024_