Misure di sostegno ai lavoratori dipendenti e autonomi: altri 600 euro per CD e IAP

Agli operai agricoli a tempo determinato già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro.
Ai lavoratori autonomi del settore agricolo (CD e IAP) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro, viene erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 600 euro.
Si deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste.
Sono inoltre introdotte misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, comunicare all’INPS i dati per il pagamento della prestazione al dipendente.
Si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.
Vengono estesi i periodi di congedo speciale COVID per i lavoratori dipendenti che hanno figli minori: 30 giorni nel periodo 5 marzo-31 luglio 2020 (in alternativa bonus babysitting fino a 1.200 euro).
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Vengono estesi i permessi speciali COVID per i lavoratori dipendenti disabili o che assistono disabili ai sensi della legge n. 104/1992 (ulteriori 12 giorni complessivi per aprile e maggio).
Si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “Cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.
Si stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020.
Vengono previste misure di sostegno alle imprese per l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.
Si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del decreto-legge “liquidità” (decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23).