OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL’INDIRIZZO PEC DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ ANCHE PER LE SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE
A partire dal 1° gennaio 2025, gli amministratori di società di nuova costituzione devono – in sede di iscrizione della società al registro delle imprese – obbligatoriamente indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, mentre per le società già costituite il termine ultimo è fissato al 30 giugno 2025.
Come si ricorderà, già con il DL 185/2008 era stato previsto l’obbligo per le imprese costituite in forma societaria di indicare il domicilio digitale (PEC) della società al registro delle imprese della CCIAA, obbligo poi esteso anche alle imprese individuali.
La Legge di bilancio 2025 ha esteso tale obbligo anche “agli amministratori di imprese costituire in forma societaria” ricomprendendo, dunque, chiunque ricopra l’incarico di amministratore in società.
A fronte di una disposizione normativa poco chiara è recentemente intervenuto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy che con la nota del 12 marzo 2025 ha fornito alcuni importanti chiarimenti che illustriamo schematicamente di seguito.
Obblighi ed esclusioni
L’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC personale riguarderà gli amministratori di tutte le società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e di capitali (Società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative).
Risultano escluse dall’adempimento le società semplici NON esercenti attività agricola, i consorzi, le società consortili.
Non essendo prevista alcuna specifica esclusione anche gli amministratori di società semplici agricole risultano attratti dall’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC
Soggetti tenuti all’obbligo dichiarativo:
Mentre per le società di capitali (SpA, Srl ecc.) è facile identificare la figura dell’amministratore, la stessa cosa non può essere affermata per le società di persone.
Secondo la disciplina del Codice civile (art. 2257), nelle società di persone (Società semplici, Snc, Sas) ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società.
Ne consegue, quindi, che almeno nelle società semplici e nelle società in nome collettivo tutti i soci, essendo anche amministratori, sono tenuti a richiedere un indirizzo PEC ed a comunicarlo al Registro Imprese della CCIAA.
Il medesimo articolo del codice civile, prevede però che l’atto costitutivo possa prevedere che l’amministrazione sia riservata solo ad alcuni soci, dando così luogo alla distinzione fra soci amministratori e soci non amministratori.
Alla luce di quanto sopra si ritiene quindi che se l’atto costitutivo o altri documenti registrati e depositati presso il registro imprese della CCIAA attribuiscono poteri di gestione e/o amministrazione solo ad alcuni soci, questi ultimi saranno gli unici tenuti all’adempimento della comunicazione del proprio indirizzo PEC.
Altra questione aperta risulta essere quella relativa ai liquidatori di società; sulla base delle informazioni a tutt’oggi disponibili si ritiene che l’obbligo sussista anche in capo a tali soggetto.
Indirizzo di posta elettronica certificata – utilizzo
Con la Nota Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui trattasi viene espressamente chiarito che non è consentito per gli amministratori l’utilizzo della stessa PEC dell’impresa.
Ne consegue quindi che l’amministratore dovrà dotarsi di altro indirizzo PEC diverso da quello della società provvedendo quindi alla comunicazione alla CCIAA.
Purtuttavia, sarà possibile, a discrezione dei singoli amministratori – nel caso “amministrino” una pluralità di società – scegliere se dotarsi di tanti indirizzi Pec quante sono le società per le quali svolgono l’incarico di amministratore oppure indicare un unico indirizzo di posta certificata per tutte le società.
Sanzioni
L’omessa indicazione degli indirizzi Pec degli amministratori ha importanti conseguenze procedurali e sanzionatorie:
- impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda di iscrizione della società al registro delle imprese, di un atto di nomina o di un rinnovo di un amministratore;
- comporta la sospensione del procedimento da parte della Camera di commercio con assegnazione di un termine massimo di trenta giorni per l’integrazione;
- in caso di mancata integrazione nei termini, la domanda viene rigettata.
Sotto il profilo più strettamene sanzionatorio, non essendo prevista una disciplina specifica, trova applicazione l’art. 2630 c.c., che contempla una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro nei confronti di chi ometta di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese nei termini prescritti.
È prevista la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui l’adempimento avvenga nei trenta giorni successivi alla scadenza.
Nei prossimi giorni tutti gli amministratori delle società che usufruiscono del servizio contabilità offerto da Agriasti srl verranno contattati dai nostro uffici – tramite mail o telefono – al fine di poter definire l’iter di creazione, comunicazione e gestione della PEC.