VINO DEALCOLATO: MODIFICA “DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA PER I VINI DEALCOLATI”
Il MASAF ha diffuso nei giorni scorsi il Decreto Ministeriale n. 213946 del 14 maggio 2025 modificativo delle “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. e ii. del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati”.
Il Ministero con tale provvedimento ha ritenuto necessario integrare e modificare le modalità di produzione e detenzione dei prodotti vitivinicoli che possono essere sottoposti ad un trattamento di dealcolazione totale o parziale. Pertanto, in modifica al precedente DM del 20 dicembre 2024 n. 672816, ha semplificato il processo produttivo dei vini dealcolati consentendo la gassificazione dei vini dealcolati o parzialmente dealcolati negli stabilimenti “promiscui”, in seguito alla comunicazione preventiva a ICQRF (Repressione Frodi). Il testo specifica, inoltre, che, nel caso in cui la gassificazione avvenga dove si producono vini spumanti elaborati con saccarosio, tale comunicazione preventiva può essere fatta congiuntamente all’elaborazione di vino spumante.
Infine, al fine di semplificare i controlli legati al processo, il MASAF ha previsto che gli stabilimenti o locali dove avviene la dealcolazione debbano garantire che la soluzione idroalcolica, ottenuta dal processo di dealcolazione, circoli in circuito separato, chiuso e monitorato (art. 1 comma 2).
In allegato il testo del decreto