Ci sarà tempo fino al 1° aprile 2021 per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri: considerate le difficoltà legate alla situazione emergenziale in corso provocata dal Covid-19 e recepite le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, il provvedimento firmato ieri, 23 dicembre 2020 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate posticipa di tre mesi la data di utilizzo del nuovo tracciato telematico per l’invio dei corrispettivi e quella di adeguamento dei registratori telematici.
Col provvedimento viene modificata dal 1° gennaio al 1° aprile 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi giornalieri “Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei registratori telematici. Fino a quella data sarà possibile trasmettere i dati attraverso la versione precedente (6.0).
Vengono prorogati al 31 marzo 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

La circolare n. 30/E del 22 dicembre dell’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in materia di Superbonus e di opzione per la cessione del credito d’imposta in alternativa alla detrazione o per lo sconto in fattura, anche alla luce delle modifiche normative intervenute con il “decreto agosto” (Dl n. 104/2020), che ha aggiunto all’articolo 119 del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) i commi 1-bis, 1-ter, 4-ter, 9-bis e 13-ter per superare alcune criticità emerse nel corso della prima applicazione dalla maxi-detrazione e per andare incontro alle richieste degli operatori del settore.
Suggeriamo agli interessati un’attenta lettura della circolare al link che segue:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/Circolare+n.+30_2020.pdf/179bbe13-8a49-f082-625b-3344f6175fa4

Ricordiamo che gli uffici fiscali delle Unioni Agricoltori sono a disposizione degli associati per fornire chiarimenti e indicazioni operative.
La circolare precisa che “possono fruire del Superbonus i titolari dell’impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) i soci o dagli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993, nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda. I predetti soggetti possono fruire del ‘Superbonus 7 Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 11’ relativamente alle spese sostenute a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola”.

Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano le disposizioni previste dal cosiddetto “Decreto Natale” (decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172), che ha introdotto disposizioni valide su tutto il territorio nazionale, con la sola distinzione tra i giorni festivi e prefestivi e gli altri giorni.
In particolare:
• nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone rosse”;
• negli altri giorni (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone arancioni”.
In particolare, salvo che non intervengano disposizioni più restrittive a livello comunale o regionale (al momento non previste) nel rispetto delle precauzioni anti-contagio è consentita la vendita diretta di prodotti agricoli e florovivaistici anche nei giorni festivi e prefestivi, tenendo presente che lo spostamento delle persone in Comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione è consentito solo per comprovate esigenze lavorative, di studio, di salute o per necessità o per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel Comune.
I garden collocati in centri commerciali (così come le altre attività esercitate in tali strutture) devono rimanere chiusi nei giorni festivi e prefestivi.
I garden collocati al di fuori dei centri commerciali possono esercitare la vendita al dettaglio dei prodotti di cui all’allegato 23; in particolare:
• commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio;
• commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
• commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento (per esempio pellet, carbonella).

La Regione Piemonte, con la circolare n. 29398 del 21/12/2020 ha definito le deroghe per l’annualità 2020 relativamente ai controlli funzionali e regolazione volontaria delle irroratrici di cui all’Operazione 10.1.1 e misura 11 del PSR.
A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, infatti, la legge n. 77 del 17/7/2020 ha prorogato la validità dei certificati in scadenza nel 2020, così come il periodo entro cui effettuare il primo controllo delle nuove irroratrici in scadenza nel 2020: per la stessa ragione le disposizioni regionali non hanno stabilito per il 2020 una scadenza anticipata per questi interventi rispetto a quelle adottate in attuazione del PAN.
La circolare precisa che “Rimangono comunque applicabili all’annualità 2020, per qualsiasi anno di impegno e con la graduazione prevista dalle disposizioni, le riduzioni di pagamento derivanti dal mancato rispetto di scadenze antecedenti il 1/1/2020 e dal protrarsi dell’inadempienza nel periodo operativo del 2020. In questi casi, infatti, la validità delle attestazioni di funzionalità delle irroratrici non si considera prorogata in base alla citata legge n. 77/2020. Le previste riduzioni di pagamento si applicano anche nei casi in cui, a seguito della richiesta di regolarizzare le irroratrici entro 30 giorni, non sia stata applicata l’esclusione per l’anno in corso e per quello successivo perché l’agricoltore ha ottemperato alla richiesta entro i termini o ha beneficiato della deroga sopra indicata”.

In allegato la circolare della Regione Piemonte

Verifiche-irroratrici_deroghe-annualita-2020_(29398-del-21-12-2020)_prot

L’INAIL ha pubblicato le specifiche per l’inoltro della domanda telematica e la data del “click-day” (28 gennaio 2021 dalle ore 16.00, preceduto da attività propedeutiche dalle ore 15).
In particolare:
• a partire dal 14 gennaio (ore 10.00), fino al 25 gennaio 2021 (ore 23.59), le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, salvato definitivamente la propria domanda e acquisito il codice identificativo, possono accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione;
• una volta portata a termine correttamente la fase di registrazione potranno effettuare l’inoltro della domanda previsto per il 28 gennaio 2021, dalle ore 16.00, preceduto da attività propedeutiche dalle ore 15.
Al fine di contenere il rischio di comportamenti scorretti (cosiddetti “cliccatori di professione”), l’INAIL ha previsto un nuovo sistema di autenticazione dell’utente, sulla falsariga dei sistemi in uso per l’accesso alle aree riservate contenenti dati riservati e sensibili (es. quelle degli istituti di credito).
Più nello specifico:
– nella fase di registrazione dell’utenza verrà utilizzato un doppio fattore di autenticazione: posta elettronica, utenza telefonica. Ciascuna utenza non potrà essere utilizzata per più di una registrazione;
– nella fase di invio telematico della domanda di finanziamento saranno richieste informazioni relative all’utente (es. informazioni personali che saranno richieste in fase di accreditamento) che effettua la convalida della domanda.
Ciò comporta che, di fatto, ciascuna utenza che si accrediterà potrà trasmettere una sola richiesta di finanziamento.
Di seguito i link alla tabella temporale e alle modalità di invio della domanda.

Regole_tecniche_ISI_Agricoltura

Tabella_temporale_ISI_Agricoltura