L’8 dicembre 2023 entrerà in vigore il regolamento (UE) 2021/2117 per quanto concerne i nuovi obblighi di etichettatura dell’elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Le modalità di attuazione di queste norme sono state definite nel Regolamento delegato (UE) n. 2023/1606 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’8 agosto 2023. Si ricorda che con il Regolamento (UE) 2021/2117 sono state aggiunte ulteriori tre indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta per i vini: la dichiarazione nutrizionale, l’elenco degli ingredienti ed il termine minimo di conservazione nel caso di prodotti vitivinicoli dealcolizzati e aventi un titolo alc. inferiore al 10 %.
• In deroga è stato previsto che la dichiarazione nutrizionale sull’etichetta possa essere limitata al valore energetico espresso mediante il simbolo (E) per l’energia. In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa sarà fornita per via elettronica con riferimento sull’etichetta o sull’imballaggio del supporto digitale dove trovarla. Tale dichiarazione nutrizionale non dovrà figurare insieme alle altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.
In deroga l’elenco degli ingredienti potrà essere fornito attraverso strumenti elettronici identificati mediante indicazione sull’etichetta o sull’imballaggio. In tali casi: a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti; b) l’elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e c) l’indicazione delle informazioni sugli allergeni figura direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta con la parola «contiene» seguita dal nome della sostanza allergenica. Sarà consentita la continuazione della commercializzazione, senza le nuove indicazioni obbligatorie in etichetta, dei vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023 fino a esaurimento delle scorte. Quindi anche i vini della vendemmia 2023 se prodotti prima dell’8 dicembre 2023 saranno esentati dai nuovi obblighi. Con il Regolamento delegato (UE) n. 2023/1606 (allegato 1) sono introdotte ulteriori specifiche per l’elenco degli ingredienti. Di seguito si evidenziano alcuni passaggi più delicati rimandando al testo per ulteriori dettagli:
• Il termine “uve” potrà essere utilizzato per sostituire l’indicazione delle uve e/o dei mosti di uve utilizzati come materie prime per la produzione di prodotti vitivinicoli. Poiché i prodotti vitivinicoli sono sempre ottenuti da uve, la Commissione ha ritenuto opportuno consentire l’uso di un unico termine per indicare la materia prima di base nell’elenco degli ingredienti, indipendentemente dal fatto che il vinificatore utilizzi uve fresche o mosto di uve.
• Il termine “mosto di uve concentrato” potrà essere utilizzato per sostituire l’indicazione “mosto di uve concentrato” e/o “mosto di uve concentrato rettificato” utilizzati per la produzione di prodotti vitivinicoli. Al fine di facilitare la comprensione dei consumatori e la gestione dei vinificatori dell’elenco delle sostanze a base di mosto di uve, la Commissione ha ritenuto opportuno consentire l’uso del termine «mosto di uve concentrato» per designare sia il mosto di uve concentrato che il mosto di uve concentrato rettificato
• L’elenco degli ingredienti deve essere completato con l’indicazione degli additivi utilizzati nella produzione dei prodotti vitivinicoli e dei coadiuvanti tecnologici che possono causare allergie o intolleranze. Le categorie di composti enologici, i nomi e i numeri E (usati in alternativa per indicarli come ingredienti) che devono essere utilizzati nell’elenco degli ingredienti sono quelli indicati nell’allegato I, parte A, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934.
• Gli additivi appartenenti alle categorie “regolatori dell’acidità” e “agenti stabilizzanti” che sono simili o reciprocamente sostituibili possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti utilizzando l’espressione “contiene… e/o” seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale. Tale previsione consente la flessibilità necessaria per scopi enologici, di etichettatura e commerciali, garantendo nel contempo un’informazione adeguata dei consumatori.
L’indicazione degli additivi che rientrano nella categoria “gas di imballaggio” (anidride carbonica, argo e azoto) nell’elenco degli ingredienti può essere sostituita dall’indicazione specifica “Imbottigliato in atmosfera protettiva” o “Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva”. Si ricorda che i gas da imballaggio sono usati per rimuovere l’ossigeno durante l’imbottigliamento dei prodotti vitivinicoli, ma non entrano a far parte del prodotto consumato e talvolta sono decisi ad hoc al momento dell’imbottigliamento, dopo che sono state prodotte le etichette. La Commissione ha voluto così consentire agli operatori di sostituire l’elenco dei gas di imballaggio con un’indicazione più ampia rispetto al nome specifico del gas.
• L’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio ai prodotti vitivinicoli può essere indicata dalle indicazioni specifiche “sciroppo zuccherino” e “sciroppo di dosaggio”, da sole o accompagnate tra parentesi da un elenco dei loro componenti di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/934. La Commissione ritiene in merito che la semplice indicazione dei singoli componenti dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio insieme agli altri ingredienti potrebbe indurre in errore i consumatori, a meno che non siano raggruppati sotto i termini specifici pertinenti, ed ha pertanto consentito anche solo l’utilizzo dei termini «sciroppo zuccherino» e «sciroppo di dosaggio»
• I produttori di vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono decidere di non rivestire il fermaglio con una lamina. Tale opportunità è data per motivi operativi quali risparmi sui costi, la prevenzione dei rifiuti o il miglioramento della commercializzazione, a condizione che sia garantito che l’apertura o la manipolazione involontarie del fermaglio non comportino rischi per la sicurezza del prodotto. La Commissione europea sta lavorando a un documento non ancora ufficializzato di “domande/risposte” che fornisce ulteriori informazioni sulle modalità per indicare le nuove diciture in etichetta (allegato 2). Di questo testo si allega anche una traduzione non ufficiale per agevolarne la lettura (allegato 3). Tuttavia, ci sono ancora alcune questioni aperte su cui Confagricoltura con le altre organizzazioni anche a livello europeo stanno cercando di trovare una soluzione. L’entrata in vigore delle nuove norme grazie anche al chiarimento del corrigendum al Regolamento 1308/2013 così come modificato dal Regolamento (UE) 2021/2117 pubblicato in GU il 31 luglio scorso (allegato 4) ha confermato l’esclusione dalla nuova normativa tutti i vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023. Tuttavia, alcune categorie di vini come i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini liquorosi e i prodotti vitivinicoli aromatizzati potrebbero terminare la loro elaborazione dopo l’8 dicembre 2023 pur se ottenuti da vini fermi prodotti prima dell’8 dicembre 2023 e ad oggi, in mancanza di chiarimenti specifici da parte della Commissione sarebbero esclusi dalla clausola di esaurimento. A tal fine si sta chiedendo alla Commissione di inserirli al fine di evitare di creare discriminazioni tra le diverse categorie di prodotti.
Altre questioni su cui si sta lavorando per semplificare l’obbligo di riportare in etichetta l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sono una deroga per tutti i prodotti destinati all’esportazione, una facilitazione dell’etichetta digitale tramite l’uso di un simbolo sopra o vicino al Qr code che indichi che il QR code riporta all’elenco degli ingredienti per evitare traduzioni nella lingua del paese di destinazione del vino, l’esclusione dell’obbligo delle nuove diciture nei documenti di accompagnamento. Confagricoltura auspica che la Commissione risponda favorevolmente alle istanze presentate e sarà cura della Direzione Politiche di Sviluppo Economico delle Filiere Agroalimentari fornire le tempestive informazioni non appena disponibili.

E’ stata pubblicata sulla GU del 12 agosto 2023 l’ordinanza n. 4 del MASAF (allegato 1) che definisce le misure fitosanitarie per il contrasto alla Grapevine flavescence dorée phytoplasma, agente della Flavescenza dorata della vite, per evitare la sua diffusione nel territorio nazionale.
Il provvedimento si è reso necessario vista l’intensa recrudescenza dell’organismo agente della Flavescenza dorata della vite, registrata, a partire dal 2020, in particolare nelle aree vitate settentrionali italiane. Alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e delle specifiche disposizioni emanate per la Flavescenza dorata, il MASAF ha ritenuto necessario, ridefinire ed attuare le misure fitosanitarie di emergenza finalizzate al suo contrasto.
L’ordinanza, fra i suoi punti principali, prevede che a seguito della conferma della presenza dell’organismo nocivo, il Servizio fitosanitario regionale istituisca una o più aree delimitate in cui adottare immediatamente tutte le misure fitosanitarie previste. L’area delimitata sarà costituita da una zona infetta, ovvero dalla superficie vitata dove è confermata la presenza di almeno una pianta infetta da Flavescenza e da una zona cuscinetto, circostante la zona infetta, la cui estensione è di almeno 500 m di raggio.
L’ordinanza stabilisce che all’interno delle aree delimitate il proprietario e/o conduttore del fondo provveda all’estirpazione tempestiva delle piante e dei ceppi di vite che presentano sintomi riconducibili alla presenza Flavescenza dorata senza necessità di ulteriori analisi. In alternativa all’estirpazione immediata le piante sintomatiche individuate dovranno essere capitozzate, eliminando eventuali ricacci fino al momento dell’estirpazione del ceppo, che dovrà avvenire entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo. Qualora il numero delle viti sintomatiche per appezzamento di vite superi il 20% delle piante vive presenti, l’intero appezzamento di vite o parte di esso verrà estirpato.
I Servizi fitosanitari regionali dovranno attuare campagne informative al fine di sensibilizzare e informare gli operatori, i cittadini e l’opinione pubblica sulle attività di eradicazione dell’organismo nocivo e sulla necessità di impedirne la diffusione al di fuori dell’area delimitata. A tale campagna informativa sono chiamati a collaborare anche i consorzi di tutela, le cantine sociali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli.
In caso di inadempienza alle misure obbligatorie può essere disposta la sospensione dell’erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e dello sviluppo rurale fino all’adempimento delle prescrizioni.
Da evidenziare che l’ordinanza specifica, in maniera tuttavia generica, che le misure fitosanitarie d’emergenza possono ricevere eventuali contributi finanziari, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2021/690 che “istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese (PMI), al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico)”.
Infine, il MASAF con il decreto ministeriale n 292676 del 6 giugno 2023 pubblicato sulla GU n.187 del 11 agosto 2023 (allegato 2) ha abrogato il decreto ministeriale 31 maggio 2000, n. 32442, in quanto il precedente provvedimento del 2000 riportava misure non più idonee al contrasto dell’attuale emergenza fitosanitaria relativa alla Flavescenza dorata della vite né in linea con il nuovo regime fitosanitario europeo e nazionale.

flavescenza_Allegato 1

flavescenza_Allegato 2

 

La Regione Piemonte con la determina n. 761 del 12/09/2023 ha prorogato la scadenza del Bando SRD02D/1/2023 intervento SRD02 – Azione D. SRD02 – Azione D – Investimenti per il benessere animale. Il nuovo termine ultimo per la presentazione delle domande è previsto per il 15 ottobre 2023.
L’intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico ambientali delle aziende agricole. A tale scopo, fornisce sostegno ad investimenti, anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell’ambito del ciclo produttivo aziendale e che , pur potendo comportare un aumento del valore e della redditività aziendale (senza aumento delle UBA allevate), possiedano una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente, clima e benessere animale e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o alle norme esistenti.

In allegato la D.D. della Regione Piemonte

DD_proroga bando investimenti benessere animale

Per ulteriori informazioni relative al bando è possibile cliccare sul seguente link

Bando investimenti benessere animale

 

Cogliendo appieno il valore dell’intervento della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, auspichiamo un maggiore protagonismo dell’agricoltura, con politiche che salvaguardino le potenzialità produttive delle nostre imprese”.
E’ il commento di Confagricoltura alle parole odierne di Ursula von der Leyen in occasione dell’annuale discorso sullo Stato dell’Unione all’assemblea plenaria a Strasburgo. La presidente della Commissione Ue ha riconosciuto ufficialmente, per la prima volta, il fondamentale ruolo dell’agricoltura. “Un fatto di rilievo – evidenzia Confagricolturache pone le basi di una nuova prospettiva con il settore primario al centro delle scelte politiche europee per garantire sicurezza alimentare, stabilità sociale e sostenibilità”.
E’ necessario ora includere nella strategia di crescita un principio su cui Confagricoltura si batte da tempo: non c’è contrapposizione tra produttività e sostenibilità”. Alla luce delle parole odierne della presidente von der Leyen, nell’ambito del processo di revisione del quadro finanziario pluriennale europeo, la Confederazione ribadisce perciò la necessità di procedere a un adeguamento del bilancio agricolo, rimasto invariato nonostante il forte rialzo dell’inflazione.
Prendiamo inoltre atto delle indicazioni della Commissione di concludere entro l’anno corrente l’accordo con l’Australia e implementare quello con i Paesi del MERCOSUR – conclude Confagricoltura – siamo da sempre favorevoli agli accordi di libero scambio, ma nel rispetto del principio di reciprocità, in particolare riguardo ai processi produttivi dei Paesi terzi”.

La scorsa settimana, con la firma del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, è stato formalmente dato il via libera al decreto da 25 milioni di euro per le attività di promozione nazionale e internazionale dei prodotti Dop e Igp dell’agroalimentare.
Il provvedimento individua le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie stanziate sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, ponendosi l’obiettivo di migliorare la comunicazione sull’origine dei prodotti a denominazione, sulle loro caratteristiche e qualità, sullo sviluppo della sostenibilità dei processi produttivi e sull’accrescimento della rappresentatività delle strutture consorziate, al fine di dare ulteriore impulso alle filiere agricole interessate, aumentare gli scambi commerciali e quindi anche l’export. Potranno potenzialmente beneficiare dell’intervento i 168 Consorzi di tutela delle Dop e Igp del settore agroalimentare legalmente riconosciuti.
Si tratta di una misura particolare opportunamente attivata dal Masaf subito dopo il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di Dop e Igp stabilito dalla Legge 102 del 24 luglio 2023, entrata in vigore lo scorso 23 agosto, anche per prodotti o servizi differenti dal prodotto tutelato. Si tratta di uno strumento importante che modifica il Codice della proprietà industriale e sostanzialmente da maggiore forza alla protezione delle Indicazioni Geografiche.
Oltre al divieto di registrazione, la “102” prevede che per i marchi relativi a prodotti agricoli e agroalimentari di prima trasformazione, contenenti o costituiti da denominazioni geografiche, l’Ufficio italiano brevetti trasmetta l’esemplare del marchio al Ministero che dovrà esprimere il proprio parere vincolante. Infine, il Consorzio di tutela o, in assenza di questo il Masaf stesso, potrà proporre opposizione nonché azioni di nullità avanti al l’Ufficio italiano brevetti e marchi.