IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA: CAMBIA LA TASSAZIONE PER QUELLI CHE ENTRERANNO IN FUNZIONE DAL 1° GENNAIO 2026
La Legge di conversione del “Decreto Agricoltura”, ha introdotto alcune rilevanti modifiche per quanto riguarda la tassazione della produzione di energia da impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole in connessione con l’attività agricola.
Attualmente è previsto che la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli, sino a 260.000 Kwh annui, costituiscano attività connessa e siano tassate sulla base del reddito catastale.
Per la produzione di energia eccedente questi limiti, le ditte individuali e le società semplici determinano il reddito tassato applicando all’ammontare dei corrispettivi registrati ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25%; in pratica, per la parte riconducibile all’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, l’importo del 25% è il reddito netto su cui calcolare l’Irpef.
Affinchè si possa usufruire della tassazione forfettaria per i ricavi derivanti dalla cessione di energia eccedente la franchigia di 260.000 Kwh, è però necessario che l’attività possa considerarsi connessa a quella agricola.
Per dimostrare tale rapporto di connessione è necessario che l’attività risponda ad almeno uno dei seguenti requisiti:
- Integrazione architettonica: l’impianto deve essere parte integrante di una struttura aziendale esistente.
- Prevalenza del volume d’affari agricolo: il fatturato dell’attività agricola deve essere superiore a quello derivante dalla vendita dell’energia eccedente il limite.
- Rapporto potenza/superficie coltivata: per ogni 10 kW oltre i 200 kW installati, l’impresa deve essere in possesso di almeno 1 ettaro di terreno agricolo.
La nuova norma dispone che, per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, con riferimento alla parte eccedente la franchigia di 260.000 Kwh, il reddito deve essere calcolato sulla base della differenza fra i ricavi ottenuti dalla vendita dell’energia ed i costi sostenuti e direttamente attinenti l’impianto (es. quote ammortamento, manutenzioni, riparazioni, consulenze specifiche ecc.)
Di fatto, al netto di eventuali proroghe o modifiche legislative, gli impianti fotovoltaici a terra (ma la norma potrebbe riguardare anche quelli agrivoltaici, essendo comunque impianti fiscalmente considerati a terra, anche se si sta discutendo presso il Ministero affinché non passi questa interpretazione) che entreranno in funzione dal 1° gennaio 2026, non potranno più determinare forfettariamente il reddito prodotto eccedente i 260.000 Kwh ma dovranno farlo utilizzando i criteri ordinari (ricavi – costi).
A proposito della franchigia dei 260.000 Kwh, si fa presente che l’agenzia entrate ha ribadito che occorre considerare tutti gli impianti fotovoltaici in possesso dello stesso imprenditore e, conseguentemente, non può considerarsi per ogni singolo impianto.
Come detto la nuova disposizione si applicherà solo agli impianti che entreranno in esercizio a partire dal 1° gennaio 2026, mentre, allo stato attuale, nulla cambierà per quelli preesistenti così come per quelli integrati ai fabbricati rurali per i quali continua ad applicarsi la tassazione forfettaria per tutti i ricavi derivanti dalla vendita di energia.
E’ palese come la norma così come strutturata crea un’evidente disparità di trattamento fiscale rispetto alle imprese agricole con impianti fotovoltaici installati su edifici o installati a terra ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2025.
Il servizio fiscale di Asti Agricoltura rimane a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.





