INCONTRO SULL’INSERIMENTO DEI CODICI CUN NELLA FATTURA ELETTRONICA

Si informa che venerdì scorso si è tenuto un incontro fra i funzionari del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dell’Agenzia delle Entrate e della Borsa Merci Telematica Italiana e le associazioni di categoria delle filiere interessate alle CUN (ovvero suini, uova, conigli e grano duro).
Il Ministero, innanzi tutto, ha voluto chiarire, sostenuto anche dal rappresentante dell’Agenzia delle Entrate, che la norma non è di carattere fiscale, ma ha una finalità meramente statistica per raccogliere dati, tramite appunto la fattura elettronica, utili a fornire una serie di informazioni sull’andamento del mercato alle Commissioni Uniche tramite i report elaborati dalla Borsa Merci Telematica. Non avendo una finalità fiscale non sono e non saranno previste sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per tale motivo anche in relazione alla data di entrata in vigore, viste le richieste di poterne prevedere un posticipo almeno a metà maggio, il Ministero non prevede modifiche e chiede che possa essere effettuata tale disposizione il prima possibile da parte degli operatori una volta applicate le dovute modifiche ai sistemi informatici e avendo i chiarimenti sulle indicazioni da fornire.
Confagricoltura ha sottolineato la necessità che l’Agenzia delle Entrate fornisca un documento che chiarisca tutti gli aspetti di questo nuovo adempimento visti anche i numerosi quesiti che sono stati posti dagli operatori. Il Ministero ha accettato tale richiesta e verrà prevista un documento/linee guida a riguardo.

Il Ministero ha intanto ha fornito i seguenti chiarimenti:

• Codici CUN per pesi non definiti:

Per suini Lattonzoli o Magroni il cui peso non è preciso come la categoria di peso CUN (7, 15, 25, 30, 40, 50, 65, … ecc.), quale codice CUN deve essere riportato in fattura? Ad esempio: una vendita di lattonzoli il cui peso medio è 35,6 Kg, in fattura che codice CUN deve essere inserito?
Se il peso effettivo non è quello del listino va considerata una tolleranza di 2 Kg in aumento o difetto per inserire il codice in fattura. Quindi rispetto alla categoria si fa riferimento al peso indicato in CUN con un +2 e -2 KG, mentre non si indicano codici per quelli che non rientrano in questi range.

• Cessione suini vivi da macello: si chiede conferma se il codice CUN da inserire in fattura sia quello riferito al peso medio dell’intera partita venduta, considerando la media aritmetica della partita (totale peso vivo/ numero di capi). Si prende in considerazione la categoria in cui ricade il peso medio dell’intera partita e si dovrà inserire tale codice in fattura.

• Per i prodotti dove non è previsto un range di peso, ad esempio quello dei lattonzoli, (Cun Suinetti), qualora la media aritmetica della partita ceduta si collocasse tra due categorie di peso diverso, è corretto utilizzare la categoria di peso che più si avvicina?

Ad esempio, se la media ottenuta fosse quella di 10 kg (quindi valore intermedio tra due categorie) si utilizza la categoria di 7 kg che più si avvicina, rispetto alla categoria di 15kg? Anche in questo caso si deve tenere in considerazione la regola di indicare il codice se il peso è compreso in una categoria con un range di +2 e -2 Kg.

• Passaggio interno dei prodotti per l’agriturismo: necessita tale informazione (uova/conigli/suini)? Si, è stato confermato che necessitano di tale informazione.

• La decorrenza è intesa dal 18 marzo salvo diversa indicazione. Dovrebbe comunque risultare applicabile lo “statuto del contribuente” con decorrenza dell’entrata in vigore al 16 maggio 2026?

Considerato che non ci sono sanzioni, il Ministero invita ad iniziare non appena saranno adeguati i sistemi di fatturazione per l’inserimento dei codici e avuto tutti i chiarimenti su come procedere all’indicazione.

• Le sanzioni in caso di omissione e/o indicazione non corretta del dato CUN, da quale Ente/Agenzia vengono eventualmente comminate? Non saranno previste sanzioni.

Oltre a queste domande che sono già state fatte presenti al Ministero, si sono aggiunte altre domande inerenti:

• Le partite di animali che hanno più passaggi tra operatori e quindi più fatturazioni per lo scambio di stesso prodotto (es. scambio e relativa fattura tra produttore e commerciante e in seguito ulteriore scambio e fatturazione di stessi animali tra commerciante e macellatore) come ci si deve comportare per evitare la duplicazione delle quantità di prodotto indicate con un prezzo o addirittura che per lo stesso prodotto siano rilevati prezzi differenti? Si evita di mettere il codice in alcuni passaggi e quale? Oppure che altro?

Per il Ministero al momento non ha rilevanza che ci siano più fatture per gli scambi di uno stesso prodotto nella filiera e quindi si deve indicare sempre il codice relativo al prodotto se presente in quelli della lista della CUN.

• Nelle partite che vengono consegnate c’è la possibilità della presenza di animali, considerati “scarti”, che vengono consegnati se pur non hanno raggiunto il peso richiesto e che, quindi, vengono pagati diversamente e non presentano una categoria CUN. Come ci si deve comportare in tale caso?

Ciò che non è presente nelle categorie dei listini CUN non deve essere oggetto di indicazione di un relativo codice.

• Le eventuali correzioni di fatture devono riportare sempre l’indicazione del codice CUN oppure basta il riferimento alla precedente fattura senza dover indicare il codice?

Devono riportare sempre il codice CUN, così anche gli acconti ed i saldi.

• Se un prodotto allevato secondo le regole del circuito tutelato è venduto al di fuori di tale circuito, quale prezzo si deve indicare?

L’indicazione è ai fini statistici e quindi se si ritiene che quel prodotto sia conforme al circuito tutelato e si fa riferimento al prezzo indicato dalla CUN per tale categoria di prodotto per elaborare il prezzo di vendita, allora in fattura dovrà essere indicato il relativo codice CUN del circuito tutelato altrimenti va indicato il codice al quale fa riferimento la vendita del prodotto se presente nelle categorie della CUN.

In generale l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le regole fiscali della compilazione della fattura non sono state modificate, ma è solo l’inserimento del codice a fini statistici che bisogna inserire in più. Inoltre, è stato fatto presente che:

– La fattura elettronica può indicare più prodotti nella stessa fattura.

– Se si sbaglia un codice CUN nella fattura la scelta di fare una correzione della stessa rimane in capo all’operatore, ma non c’è una stretta necessità.

– Regola generale è che il codice deve essere inserito solo per i prodotti quotati in CUN. I prodotti che subiscono delle trasformazioni non vanno inserite, ma si deve fare riferimento a quanto strettamente presente nei listini.

– Per il grano duro si utilizzano i dati in possesso al momento della fatturazione con le caratteristiche di proteine che ha in quel momento.

– Quando ci sono due prodotti con diverso listino, vanno distinti e assegnato l’eventuale codice corrispondente.

– Per le Uova non sono state fornite risposte perché la Commissione Unica sta valutando le soluzioni per semplificare l’indicazione in fattura del dato richiesto. L’unica risposta che è stata fornita è stato in ambito alle uova biologiche che hanno specificato che sono escluse non essendoci tale categoria di prodotto.

– Per i suini di 100 Kg che sono riportati come peso sia in categoria suinetti che macello, il codice viene determinato dalla destinazione del prodotto cioè se va in allevamento o al macello.

L’ufficio fiscale di Asti Agricoltura è a disposizione per ulteriori informazioni o richieste