LEGGE FINANZIARIA 2025: SINTESI DELLE MISURE FISCALI E PREVIDENZIALI DI INTERESSE

Sulla GU del 31 dicembre scorso è stata pubblicata la Legge Finanziaria per l’anno 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Vediamo di seguito le misure di maggior interesse con particolare riferimento al settore agricolo.

Modifiche al credito d’imposta Transizione 4.0

Viene modificata la disciplina del credito d’imposta Transizione 4.0, previsto dalla legge 178/2020.

In particolare, è stato rimodulato il termine per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale differenziandolo fra investimenti in beni materiali 4.0 e immateriali (es. software).

Nello specifico:

  • Per l’acquisto di beni materiali (es. trattrici, macchinari, rimorchi ecc.) il credito d’imposta sarà riconosciuto – nella misura del 20% del costo sostenuto – per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, o entro il 30 giugno 2026, a condizione che l’ordine venga accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2025 e che sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
  • Per l’acquisto di beni immateriali (es. software) effettuato nell’anno 2025 non sarà più consentito usufruire del credito d’imposta.

Per quanto attiene poi il credito d’imposta sull’acquisto di beni materiali (es. trattrici, macchinari, rimorchi ecc) effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), viene fissato un tetto massimo di spesa complessiva pari a 2.200 milioni di euro.

Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge (31/12/2024) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

A tal fine – ossia per evitare una spesa per lo Stato superiore al limite fissato di 2.200 milioni di euro – viene previsto che l’impresa trasmetta telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato.

Sulla base delle comunicazioni ricevute, il Ministero delle imprese e del made
in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate,  l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’accettazione delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.

 

Nuova Sabatini

La disposizione, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, incrementa l’autorizzazione di spesa per la Nuova Sabatini di 400 milioni per il 2025, di 100 milioni per il 2026 e di 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

 

Riduzione aliquote IRPEF e modifica detrazioni

Vengono ridotte a tre gli scaglioni per la tassazione dei redditi delle persone fisiche.

Le nuove aliquote risultano ora le seguenti:

  1. a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
  2. b) 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  3. c) 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Viene inoltre innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione per i redditi di lavoro dipendente fino a 5.000 euro.

Viene ampliata ad 8.500 euro la soglia di “no tax area” (ossia quell’area non soggetta a tassazione IRPEF) prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene quindi parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

Si riconosce una somma, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro.

L’ammontare di tale somma è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale che varia a seconda dell’ammontare del medesimo reddito di categoria.

La predetta somma viene riconosciuta dai sostituti d’imposta in via automatica, cioè senza necessità di istanza da parte del lavoratore.

Vengono posti limiti agli oneri detraibili con eccezioni di quelli derivanti da:

  1. a) spese sanitarie detraibili
  2. b) somme investite nelle start-up innovative
  3. c) somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.

Viene portato ad euro 1.000 il limite delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per alunno o studente.

 

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Bonus mobili

Vengono modificate alcune disposizioni relative alle detrazioni fiscali previste per interventi sugli edifici, con un focus specifico su:

  • Recupero del patrimonio edilizio.
  • Riqualificazione energetica degli edifici.

Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, il Bonus Ristrutturazione prevede una detrazione del 50%  solo per gli interventi sulle abitazioni principali, mentre per le seconde e terze case spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute, in entrambi i casi fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 scende anche per le abitazioni principali al 36% e per le altre al 30%.

In pratica, la detrazione a regime è pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, ma viene prevista una maggiorazione delle aliquote per le abitazioni principali per cui la detrazione è innalzata al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

 

Tale maggiorazione è prevista solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Le novità possono essere così riassunte:

 

ABITAZIONI PRINCIPALI SECONDE E TERZE CASE
fino al 31 dicembre 2025 50%
con limite massimo di spesa di 96.000 euro
36%
con limite massimo di spesa di 96.000 euro
fino al 31 dicembre 2027 36% 
con limite massimo di spesa di 96.000 euro
30%
con limite massimo di spesa di 96.000 euro

Viene prevista una riduzione delle aliquote di detrazione per l’Ecobonus, l’agevolazione fiscale destinata agli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Le novità possono così essere schematizzate:

  • Detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 per le abitazioni principali (aliquota che scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027);
  • Detrazione del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 per abitazioni diverse da quelle principali (aliquota che scende al 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027).

Attualmente, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni variano tra il 50% e il 65%, a seconda del tipo di intervento.

Queste modifiche rappresentano una significativa riduzione rispetto alle aliquote attuali.

Viene prorogato il “bonus mobili,”  e si applicherà anche per le spese sostenute nel 2025, mantenendo lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

 

Modifica al regime forfettario

viene innalzata da 30 mila a 35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell’anno precedente, superata la quale i soggetti percettori non possono avvalersi del regime forfettario.

 

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni e assegnazione agevolata beni ai soci

Viene introdotta a regime la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni.

In particolare, le aliquote delle imposte sostitutive sono stabilite nelle seguenti misure:

– 16% per le partecipazioni, sia qualificate che non qualificate;

– 16% per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Il termine per gli adempimenti è fissato al 30 novembre di ciascun anno.

 

Assegnazione agevolata di beni ai soci delle società commerciali

Per le società costituite nella forma giuridica di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni, che – entro il 30 settembre 2025 – assegnino o cedano ai soci beni immobili non strumentali (diversi da quelli utilizzati per l’attività d’impresa) e beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali possano pagare un imposta sostitutiva a copertura delle eventuali plusvalenze.

Si precisa, con riferimento ai beni immobili, la possibilità per la società di richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al suo valore catastale.

 

Disposizioni in materia di accise sulla birra

Viene ridotta la misura dell’accisa sulla produzione di birra.

Nello specifico:

  • del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
  • del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

 

Interventi in materia di premi di produttività

Proroga per gli anni 2025, 2026 e 2027 la detassazione dei premi di produttività confermando l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5%.

 

Misure fiscali per il welfare aziendale

Vengono introdotte due agevolazioni fiscali per il welfare aziendale.

In particolare:

– viene stabilito che le somme versate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione degli immobili affittati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 non concorreranno a formare il reddito fiscale per i primi due anni dall’assunzione, entro un limite massimo di 5.000 euro all’anno.

Questa esclusione non incide ai fini contributivi.

La misura si applica ai dipendenti con reddito annuo non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente l’assunzione e che abbiano trasferito la residenza a una distanza superiore a 100 km dal luogo di residenza precedente alla nuova sede di lavoro.

– viene previsto che, per gli anni fiscali 2025, 2026 e 2027, non concorreranno a formare il reddito, fino a un massimo di 1.000 euro, il valore dei beni e servizi forniti ai dipendenti, così come le somme versate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas naturale), delle spese di affitto della prima abitazione e degli interessi sul mutuo della stessa.

Questo limite è aumentato a 2.000 euro per i dipendenti con figli, inclusi figli riconosciuti fuori dal matrimonio, adottivi, affiliati o affidati, nelle condizioni previste dalla normativa vigente.

 

Bonus natalità

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, il comma 206 della legge di bilancio 2025 stabilisce che per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.

Il beneficio è corrisposto per i figli di:

  • cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
  • ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi,

residenti in Italia a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui (viene computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico).

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS su domanda.

 

Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0

Viene modificata la disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0.

In particolare:

– si prevede che il credito d’imposta può essere riconosciuto in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente;

– si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta incrementandola ulteriormente per i moduli fotovoltaici con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5% (dal 120% al 140% del costo) e per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza di cella almeno pari al 24,0% (dal 140% al 150% del costo) e prevedendo tale incremento anche per i moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5% (al 130% del costo);

– si eleva al 35% del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%);

– conseguentemente viene soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 10%, per il quale era prevista l’aliquota del 15%;

– viene inoltre soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 15%, per il quale era prevista l’aliquota del 15%;

 

Misure per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane

Viene previsto che una parte delle risorse del fondo rotativo destinato a finanziare imprese esportatrici (Fondo 394) possa essere utilizzata, entro un limite di 200 milioni di euro, per concedere finanziamenti agevolati alle imprese interessate a investire in America Centrale o Meridionale.

Questi finanziamenti si applicano alle imprese che intendono realizzare investimenti produttivi o commerciali, rafforzare il proprio patrimonio, o sviluppare settori tecnologici, digitali, ecologici e formativi.

 

Istituzione dell’organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte

Viene istituito presso il MASAF l’Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte con lo scopo di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la risoluzione definitiva delle controversie in essere.

 

Contributo alle imprese zootecniche per i danni derivanti dal virus della “lingua blu”

Viene concesso per l’anno 2025, di un contributo a fondo perduto di 10 milioni di euro in favore delle imprese

zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell’abbattimento di animali affetti dalla malattia denominata “lingua blu”. E’ demandata ad un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione delle risorse di cui al Fondo sopra menzionato.

 

Pensioni minime

Il comma 177 introduce, in aggiunta alla normale perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, un aumento temporaneo per gli anni 2025 e 2026, riservato ai soggetti il cui totale delle pensioni sia pari o inferiore al trattamento minimo previsto dal regime generale INPS. L’incremento previsto è del 2,2% per il 2025 e dell’1,3% per il 2026. Il comma 178 limitatamente al 2025, incrementa di 8 euro mensili l’importo delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni sociali.

 

Modifiche in materia di assegno di inclusione, supporto formazione e lavoro e Sistema duale

 Il comma 198 modifica i requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.

In particolare, per quanto riguarda l’Assegno di inclusione:

● eleva da 9.360 a 10.140 euro il valore massimo dell’ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e da 6.000 a 6.500 euro la soglia del reddito familiare del medesimo nucleo. Tale soglia reddituale è altresì elevata da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;

● incrementa in ogni caso la suddetta soglia reddituale a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

Per quanto riguarda il Supporto per la formazione e il lavoro:

● eleva da 6.000 a 10.140 euro il valore massimo dell’ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e la soglia del reddito familiare del medesimo nucleo;

 

Misure in materia di congedi parentali

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell’elevazione al 60% prevista a legislazione vigente e per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, parimenti a regime dal 2025, l’elevazione all’80 per cento della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Il comma 218 stabilisce che, per le lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra determinati redditi (di lavoro autonomo, d’impresa in contabilità ordinaria, d’impresa in contabilità semplificata o da partecipazione) e che non hanno optato per il regime forfetario, dispone che l’importo dell’esonero contributivo d sia parametrato al valore del minimale di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

 

Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri

Prevede un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici dipendenti (escluse quelle del lavoro domestico) e autonome con redditi non derivanti dal regime forfetario. Tale esonero è destinato alle madri di almeno due figli e vale fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. L’esonero è subordinato a un reddito imponibile annuo non superiore a 40 mila euro.