CREDITO D’IMPOSTA IMPRESA 4.0: COSA FARE (E NON FARE) PER EVITARE DI PERDERE I BENEFICI ANCHE ALLA LUCE DELLE NOVITA’ PER L’ANNO 2025

Nota esplicativa a cura del servizio fiscale di Asti Agricoltura

Torniamo per l’ennesima volta sull’argomento del credito d’imposta 4.0 per focalizzare l’attenzione sugli adempimenti obbligatori anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per l’anno 2025.

Come ben noto il credito d’imposta 4.0 è stato originariamente introdotto dalla legge finanziaria per l’anno 2020 che ha esteso al settore agricolo la possibilità di usufruire del credito d’imposta sull’acquisto di beni strumentali nuovi.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione sul modello F24 per il pagamento di tributi e contributi, e riguarda attualmente l’acquisto di beni strumentali nuovi innovativi (i cosiddetti ”beni 4.0” ossia aventi caratteristiche tecniche conformi a quanto previsto dall’allegato A legge 232/2016).

La misura del credito è variata nel corso degli anni ed è attualmente fissata nella misura del 20%.

Dallo scorso 18 maggio 2024 la fruizione del credito d’imposta è subordinata alla presentazione in modalità telematiche – attraverso il portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – di una comunicazione preventiva riguardante l’investimento che si intende effettuare e di una consuntiva nel momento di ritiro ed interconnessione del macchinario alla rete internet.

Tali comunicazioni telematiche non possono essere presentate tramite intermediari e devono riportare la firma elettronica del soggetto che intende usufruire del credito d’imposta (o quella del legale rappresentate nel caso di società).

Con la Legge Finanziaria per l’anno 2025 è stata inoltre introdotto un tetto massimo di spesa complessiva per lo Stato pari a 2.200 milioni di euro.

In pratica per l’anno 2025 verranno concessi crediti d’imposta fino ad una spesa complessiva per lo Stato pari al predetto limite di 2.200 milioni di euro; oltre tale somma non sarà più possibile richiedere il credito d’imposta.

Il limite di spesa complessiva verrà monitorato dal GSE sulla base delle comunicazioni consuntive ricevute ed il superamento del tetto di spesa verrà immediatamente comunicato all’agenzia entrate che provvederà a bloccare la compensazione dei crediti eccedenti la spesa complessivamente fissata di 2.200 milioni di euro.

Rammentiamo che il 2025 sarà l’ultimo anno di vigenza del credito d’imposta (salvo proroghe).

Non sarà, dunque, più possibile usufruire del credito d’imposta per gli acquisti effettuati nell’anno 2026 salvo che nel caso di “prenotazione” dell’investimento entro il 31 dicembre 2025 con contestuale stipula del contratto di vendita e pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del valore complessivo dell’investimento.

Quanto sopra, naturalmente, a condizione che residuino fondi disponibili a tale data.

Sebbene l’argomento sia già stato trattato diffusamente in parecchie precedenti nostre informative, riassumiamo nel dettaglio quali sono gli adempimenti da effettuare (e le cose da non fare) per evitare di perdere il credito d’imposta e di dover rimborsare le somme già utilizzate in compensazione, maggiorate di sanzioni che possono arrivare fino al 100% delle somme indebitamente compensate.

  • Comunicazione preventiva e consuntiva al GSE

Come detto nelle righe che precedono l’utilizzo in compensazione del credito è subordinato alla trasmissione telematica al GSE (con firma elettronica del richiedente) di una comunicazione “preventiva” e di una “consuntiva” al momento di ritiro ed interconnessione del macchinario.

  • Indicazione della norma agevolativa:

le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto (contratti, DDT ecc.) devono contenere l’espresso riferimento alla norma agevolativa (commi 184-197 dell’art. 1 legge 160 del 27/12/2019 per gli acquisti effettuati nell’anno 2020 e commi da 1054 a 1058 dell’art.1 Legge 178 del 30 dicembre 2020 e s.m.i. per gli acquisti effettuati negli anni 2021 e successivi).

  • Pagamento con modalità tracciabile

Tutte le fatture relative al credito d’imposta devono obbligatoriamente essere pagate con modalità tracciabile ossia tramite bonifico, assegno o carta di credito/debito.

In caso di verifica, a seconda delle modalità di pagamento utilizzate, occorrerà dimostrare il corretto adempimento attraverso:

– copia del bonifico bancario o postale relativo al pagamento;

– copia della matrice dell’assegno con documentazione bancaria relativa all’avvenuto addebito delle somme;

– copia documentazione bancaria attestante l’addebito del pagamento effettuato tramite carta di credito/debito.

Non sono ammesse forme di pagamento non tracciabili né l’utilizzo di compensazioni totali o parziali delle partite derivanti ad esempio da previgenti crediti o dalla cessione alla concessionaria di macchinari usati.

  • Interconnessione del bene 4.0 e mantenimento di tale situazione

In caso di acquisto di bene rispondente ai requisiti 4.0 ossia conforme alle caratteristiche tecniche dettate dagli allegati A e B della legge 232/2016, occorrerà dimostrare l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione e produzione o alla rete di fornitura ed il mantenimento di tale condizione per l’intero periodo di utilizzo del credito.

A tal proposito si rammenta che l’interconnessione non deve essere fine a se stessa o effettuata esclusivamente per usufruire della maggiore misura prevista per i beni 4.0, ma i dati forniti dal software del macchinario dovranno essere periodicamente scaricati, conservati ed utilizzati nell’ambito della produzione aziendale.

Questo aspetto risulta di fondamentale importanza e spesso viene trascurato o messo in secondo piano dalle imprese che rischiano così di vedersi decurtato il credito d’imposta nella misura prevista per i beni ordinari proprio a causa del venir meno del requisito dell’innovazione dato, appunto, anche dal mantenimento della connessione e dall’utilizzo dei dati forniti attraverso l’interconnessione nell’ambito della produzione aziendale.

  • Accertamento dei requisiti 4.0 del macchinario (solo per beni “4.0”)

La rispondenza del macchinario ai requisiti 4.0 deve essere accertata attraverso:

  • Perizia tecnica di un ingegnere o di un perito industriale iscritto al rispettivo albo professionale ovvero l’attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge 232/2016 (“4.0”) e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tale perizia dovrà anche attestare la data di messa in funzione ed interconnessione del bene;
  • autodichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’azienda agricola ove si autocertifica la sussistenza di tutti i requisiti necessari per poter considerare il macchinario “4.0” nonché la data di messa in funzione ed interconnessione. Questo modalità di accertamento dei requisiti può essere effettuata unicamente per i beni di valore non superiore a 300.000 euro; per i beni di valore superiore a tale soglia è obbligatoria la perizia.

 

  • Rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e regolarità contributiva

Altro requisito previsto dalla norma per poter usufruire del credito d’imposta è quello relativo  al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

In caso di verifica sarà necessario documentare tali circostanze anche attraverso il documento di valutazione dei rischi ed il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

  • Indicazione dell’investimento effettuato e del credito maturato ed utilizzato nella dichiarazione redditi

Nel quadro RU della dichiarazione redditi deve essere indicato:

  • L’investimento effettuato nell’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione;
  • Il credito maturato nell’anno d’imposta;
  • Il credito utilizzato nell’anno d’imposta fino all’esaurimento del medesimo.

Per gli associati che usufruiscono del servizio contabilità e dichiarazione redditi da parte di Asti agricoltura/Agriasti srl il predetto quadro è stato compilato direttamente dagli uffici sulla base dei dati in possesso.

Da ultimo, non certo per importanza, si rammenta che la cessione del bene “agevolato” entro 5 anni dall’acquisto determina la decadenza parziale del credito d’imposta.

Quanto sopra rappresenta semplicemente una riproposizione degli argomenti già più volte e diffusamente trattati in precedenti nostre Newsletter.

Per approfondimenti sui temi sopra trattati è possibile consultare in particolare le Newsletter n. 1/2020, n. 41/2020, n. 1/2021, n. 19/2021, n. 48/2021, n. 1/2023, n. 14/2024, n. 17/2024, n. 20/2024 e n. 1/2025 .

Il servizio fiscale di Agriasti srl è a disposizione per eventuali ulteriori indicazioni o chiarimenti