FAUNA SELVATICA: MISURE DI PREVENZIONE IN CASO DI DANNI REITERATI
Ricordiamo che in base alle norme regionali (punto 7.4 dell’Allegato A della D.G.R. 3 agosto 2007, n.114 – 6741, come modificato dalla D.G.R. 29 aprile 2024, n. 7-8499) vale quanto segue:
“In caso di danni reiterati sullo stesso appezzamento è facoltà dell’ente o del soggetto danneggiato dopo due eventi dannosi causati dalla stessa specie prevedere specifiche misure di prevenzione. In caso di proposta da parte dell’ente e di diniego del proprietario, o del conduttore, non potranno essere risarciti ulteriori analoghi danni verificatisi successivamente sull’appezzamento. Tale condizione limitativa non si applica nel caso di coltivazioni o appezzamenti che non possono essere efficacemente protetti mediante gli interventi e le iniziative di prevenzione previsti al punto 12″.
Sono però state rappresentate alcune criticità applicative.
Per questo con una nuova circolare del 5 giugno u.s. sono stati forniti alcuni necessari chiarimenti, tenendo sempre presente che le finalità di tale disposizione sono quelle di incentivare la prevenzione e di ridurre i danni agricoli causati da fauna selvatica in attuazione di quanto richiesto dalla normativa.
Ecco l’aggiornamento.
“Dopo due eventi dannosi causati dalla stessa specie i soggetti che possono attivare le misure di prevenzione (reti, pastori elettrici o altri sistemi) sono i seguenti:
- a) Gli Ambiti territorali caccia (ATC) ed i Comprensori alpini (CA) nonché le
Province e la Città metropolitana di Torino ne valutano l’adozione e possono proporli ai proprietari o ai conduttori dei fondi soltanto nei casi di concreta possibilità di loro attivazione
Il costo degli interventi di prevenzione messi eventualmente in atto dall’ente
(ATC/CA, le Province e la Città metropolitana di Torino) sono a carico dell’ente stesso e, quindi, sono a titolo gratuito per il proprietario o il conduttore del fondo.
- b) Il proprietario o il conduttore del fondo decide di attivarle e, se concordate con l’ente (ATC/CA, le Province e la Città metropolitana di Torino), saranno oggetto di contributo da parte dello stesso ente.
Quanto sopra non si applica ed il diritto al risarcimento continua ad essere garantito:
-se gli interventi di prevenzione, sia quelli messi in atto dall’ente (ATC/CA, le
Province e la Città metropolitana di Torino) sia quelli messi in atto dal proprietario o dal conduttore del fondo, non producono effetto perché sullo stesso fondo la stessa specie provoca nuovamente danni nonostante gli interventi;
-nel caso di coltivazioni o appezzamenti per i quali non risulta efficace o possibile, alcuna misura di prevenzione;
– secondo le specifiche di cui sopra nelle aree colpite dalla Peste suina africana ricadenti nella zona di restrizione II, dove sono in vigore, in base ad ordinanza commissariale, stringenti limitazioni all’esercizio venatorio e per le difficoltà ad installare reti o altri sistemi di prevenzione in relazione alla conformità dei territori per lo più collinari e impervi.”