Facendo seguito alle precedenti informative (vedasi da ultime le Newsletter n. 5/2024 e 33/2024) torniamo sull’argomento relativo all’obbligo di dotarsi del Codice Identificativo Nazionale (CIN) da parte di tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere (compresi gli agriturismi che svolgono attività di ospitalità in camere, appartamenti e piazzole in spazi aperti) e dei soggetti che effettuano locazioni brevi di immobili (camere e/o appartamenti).
Gli adempimenti da effettuare
Come noto la Legge 58/2019 ha previsto l’istituzione di una banca dati nazionale presso il Ministero del Turismo di tutte le strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevedendo, tra l’altro, l’attribuzione di un codice univoco di identificazione (CIN), da indicare obbligatoriamente nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione dell’unità immobiliare da locare.
Sebbene il Ministero del Turismo stia valutando una proroga al 2025, attualmente la scadenza per dotarsi del CIN ed effettuare i vari adempimenti previsti è fissata per il prossimo 2 novembre.
Sulla scorta della vigente normativa gli adempimenti previsti per le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere (es. agriturismi che offrono servizio di pernottamento) e per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche (locazioni brevi) risultano essere principalmente i seguenti:
- l’obbligo di dotarsi del codice identificativo nazionale (CIN), assegnato dal Ministero del Turismo, che sostituisce il precedente codice identificativo regionale (CIR).
- l’obbligo di esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici e di indicarlo in ogni annuncio pubblicato.
- l’obbligo di dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio, oltre che di estintori portatili omologati.
Come richiedere il codice CIN
Per ottenere il codice CIN è prevista una procedura diversa a seconda che il locatore/titolare della struttura turistico-ricettiva disponga del CIR o meno.
Nel primo caso, ovvero qualora l’Ente pubblico territoriale abbia già rilasciato il CIR, la norma prevede che quest’ultimo ente dovrebbe provvedere alla generazione del Codice CIN aggiungendo un prefisso alfanumerico al codice CIR fornito in precedenza.
Non avendo, però, la regione Piemonte emesso comunicazioni ufficiali in merito, si consiglia alle aziende di richiedere comunque il CIN attraverso il portale del Ministero del Turismo (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/) ove dovrebbero già essere presenti i dati relativi alle varie strutture.
Qualora, invece, il locatore/titolare della struttura ricettiva non disponga di un codice di identificazione CIR, dovrà provvedere a reperire i dati dell’identificazione catastale degli immobili destinati all’attività ricettiva per la compilazione della dichiarazione sostitutiva contenente i dati catastali dell’immobile (se soggetto privato) e, unitamente alla precedente, la compilazione dell’attestazione di conformità ai nuovi requisiti di sicurezza sugli impianti (se imprenditore ossia in possesso di partita IVA per lo svolgimento dell’attività alberghiera, extra alberghiera o agrituristica).
Il codice CIN, per i soggetti obbligati all’adempimento – viene richiesto tramite la piattaforma BDSR (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/)
Effettuando l’accesso tramite identità digitale (SPID o carta d’identità elettronica), i titolari visualizzeranno i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, dovranno provvedere ad integrare le informazioni mancanti, richiedendo quindi il codice CIN.
Le sanzioni
Naturalmente le sanzioni potranno scattare solo decorso il termine del 2 novembre previsto per effettuare i vari adempimenti (fatta salva una eventuale proroga dei termini).
La mancanza del CIN è punibile con una sanzione amministrativa di importo variabile tra 800 e 8.000 euro.
Chi, pur essendone in possesso, non utilizza all’interno degli annunci il predetto codice rischia l’irrogazione di una sanzione amministrativa tra i 500 e i 5.000 euro.
Inoltre, dopo la data del 2 novembre, troverà applicazione anche l’obbligo di dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio, oltre che di estintori portatili omologati; la mancata osservanza di tali norme sarà soggetta ad una sanzione fino a 6.000 euro.