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Facendo seguito alle precedenti informative (vedasi da ultime le Newsletter n. 5/2024 e 33/2024) torniamo sull’argomento relativo all’obbligo di dotarsi del Codice Identificativo Nazionale (CIN) da parte di tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere (compresi gli agriturismi che svolgono attività di ospitalità in camere, appartamenti e piazzole in spazi aperti) e dei soggetti che effettuano locazioni brevi di immobili (camere e/o appartamenti).

Gli adempimenti da effettuare

Come noto  la Legge 58/2019 ha previsto l’istituzione di una banca dati nazionale presso il Ministero del Turismo di tutte le strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevedendo, tra l’altro, l’attribuzione di un codice univoco di identificazione (CIN), da indicare obbligatoriamente nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione dell’unità immobiliare da locare.

Sebbene il Ministero del Turismo stia valutando una proroga al 2025, attualmente la scadenza per dotarsi del CIN ed effettuare i vari adempimenti previsti è fissata per il prossimo 2 novembre.

Sulla scorta della vigente normativa gli adempimenti previsti per le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere (es. agriturismi che offrono servizio di pernottamento) e per  le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche (locazioni brevi) risultano essere principalmente i seguenti:

  • l’obbligo di dotarsi del codice identificativo nazionale (CIN), assegnato dal Ministero del Turismo, che sostituisce il precedente codice identificativo regionale (CIR).
  • l’obbligo di esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici e di indicarlo in ogni annuncio pubblicato.
  • l’obbligo di dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio, oltre che di estintori portatili omologati.
Come richiedere il codice CIN

Per ottenere il codice CIN è prevista una procedura diversa a seconda che il locatore/titolare della struttura turistico-ricettiva disponga del CIR o meno.
Nel primo caso, ovvero qualora l’Ente pubblico territoriale abbia già rilasciato il CIR, la norma prevede che quest’ultimo ente dovrebbe provvedere alla generazione del Codice CIN aggiungendo un prefisso alfanumerico al codice CIR fornito in precedenza.

Non avendo, però, la regione Piemonte emesso comunicazioni ufficiali in merito, si consiglia alle aziende di richiedere comunque il CIN attraverso il portale del Ministero del Turismo (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/) ove dovrebbero già essere presenti i dati relativi alle varie strutture.
Qualora, invece, il locatore/titolare della struttura ricettiva non disponga di un codice di identificazione CIR, dovrà provvedere a reperire i dati dell’identificazione catastale degli immobili destinati all’attività ricettiva per la compilazione della dichiarazione sostitutiva contenente i dati catastali dell’immobile (se soggetto privato) e, unitamente alla precedente, la compilazione dell’attestazione di conformità ai nuovi requisiti di sicurezza sugli impianti (se imprenditore ossia in possesso di partita IVA per lo svolgimento dell’attività alberghiera, extra alberghiera o agrituristica).

Il codice CIN, per i soggetti obbligati all’adempimento – viene richiesto tramite la piattaforma BDSR (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/)

Effettuando l’accesso tramite identità digitale (SPID o carta d’identità elettronica), i titolari visualizzeranno i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, dovranno provvedere ad integrare le informazioni mancanti, richiedendo quindi il codice CIN.

Le sanzioni

Naturalmente le sanzioni potranno scattare solo decorso il termine del 2 novembre previsto per effettuare i vari adempimenti (fatta salva una eventuale proroga dei termini).

La mancanza del CIN è punibile con una sanzione amministrativa di importo variabile tra 800 e 8.000 euro.

Chi, pur essendone in possesso, non utilizza all’interno degli annunci il predetto codice rischia l’irrogazione di una sanzione amministrativa tra i 500 e i 5.000 euro.

Inoltre, dopo la data del 2 novembre, troverà applicazione anche l’obbligo di dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio, oltre che di estintori portatili omologati; la mancata osservanza di tali norme sarà soggetta ad una sanzione fino a 6.000 euro.

 

Facendo seguito alle precedenti informative (vedasi da ultima la Newsletter n. 5/2024) torniamo sull’argomento relativo all’obbligo di dotarsi del Codice Identificativo Nazionale (CIN) da parte di tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere (compresi gli agriturismi che svolgono attività di ospitalità in camere, appartamenti e piazzole in spazi aperti) e dei soggetti che effettuano locazioni brevi di immobili (camere e/o appartamenti).

Gli adempimenti da effettuare

Come noto, con il dichiarato obiettivo di contrastare forme irregolari di ospitalità e di tutela dei consumatori, soprattutto nelle modalità di offerta su siti web e portali telematici, l’art. 13-quater della Legge 58/2019 ha previsto l’istituzione di una banca dati nazionale presso il Ministero del Turismo di tutte le strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevedendo, tra l’altro, l’attribuzione di un codice univoco di identificazione (CIN), da indicare obbligatoriamente nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione dell’unità immobiliare da locare.

Con il successivo D.Lgs. 45/2023 sono state apportate alcune modifiche alla norma in esame che entreranno in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN.

L’avviso predetto è stato pubblicato sulla GU del 3/09/2024 e conseguentemente la scadenza per dotarsi del CIN ed effettuare i vari adempimenti previsti è fissata per il prossimo 2 novembre.

Sulla scorta della vigente normativa gli adempimenti previsti per le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere (es. agriturismi che offrono servizio di pernottamento) e per  le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche (locazioni brevi) risultano essere principalmente i seguenti:

  • l’obbligo di dotarsi del codice identificativo nazionale (CIN), assegnato dal Ministero del Turismo, che sostituisce il precedente codice identificativo regionale (CIR).
  • l’obbligo di esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici e di indicarlo in ogni annuncio pubblicato.
  • l’obbligo di dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio, oltre che di estintori portatili omologati.

 

A proposito del preesistente codice regionale CIR (istituito fra le altre anche dalla regione Piemonte), se l’unità abitativa o la struttura ricettiva è già dotata di tale codice, l’ente territorialmente competente (la regione Piemonte nello specifico) dovrà procedere alla ricodifica automatica in CIN e alla trasmissione dei codici al Ministero del Turismo, unitamente ai dati in suo possesso relativi alle unità immobiliari.

 

Come richiedere il codice CIN

Per ottenere il codice CIN è prevista una procedura diversa a seconda che il locatore/titolare della struttura turistico-ricettiva disponga del CIR o meno.
Nel primo caso, ovvero qualora l’Ente pubblico territoriale abbia già rilasciato il CIR, quest’ultimo ente – come detto sopra – dovrebbe provvedere alla generazione del Codice CIN aggiungendo un prefisso alfanumerico al codice CIR fornito in precedenza.
Qualora, invece, il locatore/titolare della struttura ricettiva non disponga di un codice di identificazione CIR, dovrà provvedere a reperire i dati dell’identificazione catastale degli immobili destinati all’attività ricettiva per la compilazione della dichiarazione sostitutiva contenente i dati catastali dell’immobile (se soggetto privato) e, unitamente alla precedente, la compilazione dell’attestazione di conformità ai nuovi requisiti di sicurezza sugli impianti (se imprenditore ossia in possesso di partita IVA per lo svolgimento dell’attività alberghiera, extra alberghiera o agrituristica).

Il codice CIN, per i soggetti obbligati all’adempimento – viene richiesto tramite la piattaforma BDSR (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/)

Effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzeranno i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, dovranno provvedere ad integrare le informazioni mancanti, richiedendo quindi il codice CIN.

I termini da rispettare:

come detto in precedenza la scadenza per dotarsi del CIN ed effettuare i vari adempimenti previsti è fissata per il prossimo 2 novembre.

Le sanzioni

Naturalmente le sanzioni potranno scattare solo decorso il termine del 2 novembre previsto per effettuare i vari adempimenti.

La mancanza del CIN è punibile con una sanzione amministrativa di importo variabile tra 800 e 8.000 euro.

Chi, pur essendone in possesso, non utilizza all’interno degli annunci il predetto codice rischia l’irrogazione di una sanzione amministrativa tra i 500 e i 5.000 euro.

Inoltre, dopo la data del 2 novembre, troverà applicazione anche l’obbligo di dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio, oltre che di estintori portatili omologati; la mancata osservanza di tali norme sarà soggetta ad una sanzione fino a 6.000 euro.

Per ulteriori informazioni si riporta alle FAQ fornite dal Ministero: https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/

 

Con una importante nota dello scorso 16 luglio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) – d’intesa con INPS e INAIL – si è espresso in merito al corretto inquadramento previdenziale delle imprese agricole che svolgono attività agrituristica, anche alla luce di alcune novità normative intervenute.

La nota appena emanata dall’INL è il risultato della pressante azione sindacale portata avanti da Confagricoltura nelle varie sedi, ed ha lo scopo di aggiornare gli organi di vigilanza ispettiva sulle ultime modifiche apportate alla disciplina delle attività agrituristiche  (e mai illustrate prima dalle amministrazioni competenti), nonché di fornire chiarimenti e indicazioni operative sul rapporto tra inquadramento previdenziale delle aziende agricole che esercitano attività agrituristica e autorizzazione allo svolgimento di tale attività rilasciata dalle regioni.

Di particolare importanza risultano essere i seguenti aspetti:

  1. rilevanza disciplina regionale sulle attività agrituristiche. L’INL accoglie la nostra tesi in merito al rapporto tra normativa nazionale e legislazione regionale in materia di agriturismo; la nota ricorda che la disciplina generale dell’agriturismo (dettata dalla legge n. 96/2006) è integrata dalla normativa regionale cui spetta il compito di definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole (che devono rimanere prevalenti) e di disciplinare le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica. La valutazione del rapporto di connessione – precisa l’INL – non può dunque prescindere dai criteri definiti dalla legislazione regionale nonché dalla circostanza che l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività è rilasciata dalle Regioni;
  2. lavoratori addetti all’agriturismo. La nota dell’INL illustra (finalmente) le novità introdotte dal DL Sostegni Bis che ha modificato la disciplina dell’agriturismo disposta dalla Legge n. 96/2006 in relazione alla valutazione del rapporto di connessione dell’attività agrituristica con l’attività agricola, con riferimento al tempo-lavoro. Tale norma, come noto, ha infatti precisato che i lavoratori addetti all’attività agrituristica – che ai sensi dell’art. 2, c. 2, della legge n. 96/2006 erano già considerati agricoli ai fini della disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale – “sono considerati lavoratori agricolianche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica”. Ne consegue – precisa l’INL – che non è più rilevante, ai fini della determinazione della connessione, la valutazione della maggiore consistenza delle risorse umane impegnate nell’agriturismo rispetto a quelle impegnate nell’attività agricola principale e è rimessa alle Regioni la disciplina della connessione ai fini della valutazione della sussistenza della prevalenza dell’attività agricola principale.

Sulla base di tali premesse, viene quindi chiarito che:

  • gli accertamenti relativi al rapporto di connessione tra attività agricola principale e attività agrituristica devono tener conto dei criteri stabiliti in proposito dalla legislazione regionale;
  • non è più rilevante, ai fini della determinazione della connessione, la valutazione della maggiore consistenza delle risorse umane impegnate nell’agriturismo rispetto a quelle impegnate nell’attività agricola principale;
  • prima di adottare qualsiasi provvedimento, gli ispettori del lavoro, in presenza di significativi scostamenti rispetto ai requisiti normativi, dovranno interloquire con gli uffici regionali preposti al rilascio dell’autorizzazione all’attività agrituristica al fine di acquisire elementi istruttori utili a verificare il corretto inquadramento previdenziale delle aziende.

Quanto sopra appare di rilevante importanza in quanto spesso, da parte degli organi di controllo, venivano utilizzati sistemi di verifica della prevalenza che apparivano inappropriati o, comunque, non aderenti le previsioni normative regionali.

Complice l’atmosfera natalizia, le strutture ricettive del Piemonte registrano ottimi risultati; i piccoli produttori locali di cibo si dicono soddisfatti per le vendite all’avvicinarsi del Natale

L’opzione di festeggiare il Natale in agriturismo è sempre più popolare e fortunatamente il Piemonte offre una vasta gamma di strutture con atmosfere incantevoli, immerse in paesaggi unici che rendono il soggiorno indimenticabile”. Sono le parole di Lorenzo Morandi, presidente di Agriturist Piemonte, l’Associazione Nazionale per l’Agriturismo, l’Ambiente e il Territorio di Confagricoltura che promuove e tutela l’agriturismo, i prodotti nazionali dell’enogastronomia regionale, l’ambiente, il paesaggio e la cultura rurale.
Si tratta di una forma di turismo di qualità che tende a una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica preservando le bellezze naturali, artistiche e archeologiche che il Paese ci offre, garantendo anche un buon grado di autonomia, acquisito da molti viaggiatori dopo la pandemia da Covid-19”, prosegue Morandi che sottolinea poi il legame intimo dell’offerta di soggiorno con le produzioni agricole e la tradizione enogastronomica.
Il Piemonte, infatti, ha una consuetudine culinaria che nei periodi di festa trova la sua massima espressione e in particolare a Natale, le tavole profumano di prodotti tipici locali talvolta reinventati ma comunque autentici.
Confagricoltura Piemonte assicura che una famiglia piemontese su tre, quest’anno, si scambierà tipicità locali preferendo un regalo utile, acquistato direttamente nelle aziende agricole con la formula ‘dalla terra alla tavola’ e destinando un 10% in più al carrello della spesa, rispetto al dicembre 2022. “Un dato che conferma l’attenzione dei consumatori ai prodotti di qualità anche per queste feste e che rappresenta il giusto riconoscimento al lavoro e all’impegno costante dei nostri agricoltori”, afferma Enrico Allasia, presidente della Federazione degli imprenditori piemontesi. Frutta e verdura di stagione, miele, formaggi e vino i prodotti più richiesti.
Proprio il comparto viticolo sta riscontrando buoni risultati sia a livello nazionale, sia internazionale: il Consorzio per la Tutela dell’Asti DOCG ha stimato che 30 milioni di bottiglie, il 30% del totale produttivo del 2023, verranno stappate dalle famiglie in tutto il Mondo: il 10% in Italia, mentre il 90% all’estero. Positive anche le stime del Consorzio Alto Piemonte, che stima di inserire nel mercato circa il 20% delle bottiglie prodotte quest’anno.

Buio inframmezzato da luci”. Questo l’andamento per i mesi di luglio e dei primi giorni di agosto riassunti da Augusto Congionti, presidente di Agriturist, l’associazione di Confagricoltura che ha dato il nome all’agriturismo in Italia.
Dopo i mesi di maggio e giugno veramente positivi ci aspettavamo un’estate da boom. Purtroppo, così non è per diverse ragioni. Tutto il settore turistico paga innanzitutto l’andamento climatico, a cui si aggiunge l’aumento dei costi, l’inflazione, il caro benzina e quello dei biglietti per chi viaggia in treno o in aereo. Per quanto riguarda le nostre strutture – osserva Congionti – tengono quelle vicine alle città d’arte; gli agriturismi vicini alle coste restano piuttosto in linea con lo scorso anno, ma man mano che ci si allontana verso l’interno la situazione peggiora. Sul territorio nazionale si passa da un -10% registrato a luglio a un -30%, senza calcolare le aree colpite dall’alluvione o da altre calamità”.
“A salvare la stagione sono senz’altro gli stranieri che dall’Europa e dall’estero hanno deciso, numerosi, di scegliere i nostri agriturismi per le vacanze. Sono due le considerazioni che vengono subito in mente e ci devono far riflettere – sottolinea Congionti – da un lato l’effetto Covid, che spingeva gli italiani verso spazi verdi, natura e buon cibo è finito, e si è ritornati a concorrere con mete estere competitive come Grecia, Croazia e Albania; dall’altro, per le famiglie, le incognite sul futuro sono ancora troppe. I giorni di vacanza si contraggono, si opta per situazioni economicamente sostenibili e si prenota per fine agosto o settembre”.
In Italia le aziende agrituristiche attive sono più di 25.000 e oltre il 60% dei Comuni italiani ne ospita almeno una. Quasi la metà offre almeno tre servizi e più di una su tre è condotta da un’imprenditrice. Dalla Liguria al Veneto, dalla Toscana alle Marche, dalla Campania all’Abruzzo, dalla Puglia alla Calabria, alla Sicilia alla Sardegna, l’agroambiente, grazie al lavoro degli imprenditori agricoli, non solo è quello più esteso, ma mantiene vitali i territori rurali. Non è un caso che l’84% degli agriturismi sia in aree collinari e montane e solo il 16% in pianura.
Riconosciamo – conclude il presidente di Agriturist – al piano strategico di sviluppo del turismo l’attenzione a diffondere quello dei borghi e delle campagne, ma guardando al futuro, ritengo sia giusto fare quadrato e unire l’intero comparto con le diverse realtà che lo compongono, per costruire offerte differenziate sul territorio che possano decongestionare le città nei periodi critici, come lo scorso luglio, proponendo pacchetti che permettano conoscere e apprezzare anche le infinite bellezze dell’Italia rurale”.

Agriturist segnala l’appuntamento dall’8 al 10 settembre a Lucignano per il Festival Nazionale dei Borghi e al TTG Expo di Rimini dall’11 al 13 ottobre, dove sarà presente con un proprio spazio