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La Regione Piemonte ha diffuso una nota relativa alla certificazione per il trasporto e lo smaltimento dei ruminanti morti diversi dai macellati per consumo umano.
La nota precisa che fatte salve eventuali situazioni di epizoozie o altre situazioni di rischio sanitario che ne impongano temporaneamente il ripristino, il certificato di morte verrà rilasciato solo su richiesta del proprietario dell’animale ovvero in tutte quelle situazioni sopra descritte in cui l’allevamento è sottoposto a vincoli di ordine sanitario o l’animale non può essere identificato o la cui proprietà non può essere definita.
Un discorso a parte – continua la nota – riguarda le spoglie di animali selvatici, la cui competenza è stata affidata ad altri soggetti pubblici tra cui Comuni, Province, Città Metropolitana, etc., i quali possono provvedere direttamente allo smaltimento, ma ciò renderebbe indisponibile una parte di fauna selvatica ai fini dell’applicazione dei piani regionali sui selvatici e sulla peste suina africana. Per questo motivo – chiarisce la disposizione – è necessario che gli enti territoriali preposti continuino a segnalare la presenza di selvatici morti ai servizi veterinari (i quali decideranno il destino delle spoglie: piano selvatici o smaltimento) e che venga mantenuta la certificazione veterinaria per lo smaltimento. Infine la nota chiarisce che le aziende non assicurate che richiedano il rilascio del certificato di morte, dovranno corrispondere il pagamento dei diritti veterinari come da tariffario regionale, ossia 50 euro (codice ARVET V0UI) se viene effettuato sopralluogo, oppure 10 euro (codice ARVET V002A) se rilasciato a seguito della sola verifica degli atti d’ufficio.

Di seguito il link alla circolare regionale

chiarimenti cerificazione animali morti

Il Settore Prevenzione Veterinaria della Regione Piemonte conferma la non obbligatorietà della certificazione veterinaria anche per la movimentazione degli animali morti diversi dai macellati per consumo umano, fatta eccezione per le seguenti tre casistiche:
1) animali considerati “sospetti” per la presenza di sintomi clinici;
2) animali risultati positivi al test diagnostico rapido specifico, nella fase di attesa della conferma da parte del centro di referenza (le parti degli animali sottoposti al test rapido possono essere eliminate prima dell’esito del test direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto o trasformate in un impianto di trasformazione riconosciuto);
3) animali movimentati verso impianti di trasformazione o di transito che effettuano il recupero delle pelli.