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Con 375 sì, 45 astenuti e nessun voto contrario, l’Aula della Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il DDL “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19” , cd. DL Sostegni.

Si riporta qui sotto una sintesi delle misure di interesse:

 

Articolo 01

(Proroga del termine per l’IRAP erroneamente non versata)

 

L’articolo 01 – introdotto al Senato – proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato’ a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

 

 

Articolo 1, commi 1-12

(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)

 

L’articolo riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 1 e 2). I commi 3 e 4 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 5, 5-bis (introdotto dal Senato) e 6 indicano le modalità di calcolo, il carattere di impignorabilità e il limite del contributo spettante, mentre il comma 7 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell’imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del contributo, mentre il comma 9 rimanda alle disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell’istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Il comma 10 dispone il rinvio di alcuni adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico dell’Agenzia delle entrate. Il comma 11 (modificato dal Senato) abroga o circoscrive alcuni contributi previsti da precedenti norme, mentre il comma 12 reca la quantificazione degli oneri e l’indicazione della relativa copertura finanziaria.

 

 

Articolo 1, commi 13-17-bis
(Aiuti di importo limitato e aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti)

 

L’intervento normativo è, in particolare, finalizzato a consentire alle imprese beneficiarie di fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12, ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e pregiudicherebbero pertanto l’effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.

L’articolo 1, commi da 13 a 17-bis, disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. La disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l’erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L’importo complessivo dell’aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa. L’aiuto – che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 – non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. La disciplina europea degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti prevede che gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi, come da essa definiti, non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell’attività commerciale. L’aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. L’intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. L’importo complessivo dell’aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa. Il comma 17-bis, infine, inserito dal Senato, consente di versare, per l’anno 2021, le somme affidate all’agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la cosiddetta “compensazione straordinaria” con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.

 

 

Articolo 2

(Misure di sostegno ai comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici)

 

L’articolo, integralmente sostituito dal Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, la misura intende far fronte alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021.

 

 

Articolo 3

(Fondo autonomi e professionisti)

 

In primo luogo la norma in commento novella l’articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), incrementando di 1.500 milioni di euro la dotazione, inizialmente fissata a 1.000 milioni di euro, del suddetto Fondo. Per effetto dell’incremento, la dotazione del Fondo è dunque elevata a 2.500 milioni di euro (comma 1, lett. a)). L’efficacia della norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, così come modificato nell’art. 1 della legge n. 178/2020 con il comma 22-bis, il quale specifica che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione (comma 1, lett. b)).

 

 

Articolo 4, commi da 1 a 3

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione)

 

Viene differito al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge. Si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute per la definizione della cosiddetta “rottamazione-ter”, della “rottamazione risorse proprie UE” e del “saldo e stralcio” delle cartelle non determina l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 venga effettuato entro il 31 luglio 2021 e quello delle rate scadenti nel 2021 venga effettuato entro il 30 novembre 2021. Viene inoltre fissato il termine per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2021, stabilendo che esse sono presentate entro il 31 dicembre 2026. Viene stabilita la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo e la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi ai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e I.V.A anno 2018, alle somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d’imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e a quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018.

 

Il comma 2 posticipa al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi mentre il comma 3, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso, precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

 

 

Articolo 4, commi 4-11

(Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro)

 

Viene disposto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017. L’agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Più in dettaglio, al comma viene disposto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021 data di entrata in vigore del decreto in commento – fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017.

 

 

Articolo 5, commi 1-11 e comma 17

(Definizione agevolata avvisi bonari partite IVA con riduzione fatturato)

 

Le disposizioni ai commi da 1 a 11 e comma 17 dell’articolo 5 consentono agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020 (più del 30%), in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.

 

 

Articolo 5, comma 12, lett. a) e comma 18

(Compensazione credito d’imposta e debito iscritto a ruolo)

 

L’articolo 5, comma 12, lettera a), proroga al 30 aprile 2021 la sospensione, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, dell’applicazione della compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo.

L’intento della norma è quello di far sì che attraverso tale intervento l’Agenzia delle entrate possa procedere ad erogare speditamente i rimborsi, anche in presenza di ruoli a carico del creditore, senza verifica preventiva.

Ai sensi del comma 18 dell’articolo 5 alle minori entrate (valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l’anno 2021) si provvede ai sensi dell’articolo 42 del provvedimento.

 

 

Articolo 5, comma 15
(Versamenti dell’imposta sui servizi digitali – Web Tax)

 

L’articolo 5, al comma 15, lettere a) e b) sposta il termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al l6 maggio dell’anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai predetti servizi, nonché quello di presentazione della relativa dichiarazione al 30 giugno del medesimo anno. La lettera c) dispone, in sede di prima applicazione, lo slittamento del termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali al 16 maggio 2021, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020, nonché lo spostamento del termine di presentazione della relativa dichiarazione al 30 giugno 2021.

 

 

Articolo 5, comma 16

(Termini di conservazione dei documenti informatici ai fini della loro rilevanza fiscale)

 

L’articolo estende per il tempo di 3 mesi il termine massimo previsto dalla normativa fiscale vigente per effettuare il processo di conservazione digitale dei documenti tributari.

 

 

Articolo 5, commi 19-22

(Dichiarazione dei redditi precompilata 2021)

 

I commi in esame recano disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2021. In particolare, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza sanitaria in atto, vengono posticipate le scadenze di alcuni adempimenti fiscali, compreso quello a carico dell’Agenzia delle entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2021.

L’articolo 5, ai commi 19 e 20, stabilisce infatti che il termine per l’invio (agli interessati e all’Agenzia delle entrate) da parte dei sostituti d’imposta delle certificazioni uniche viene posticipato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. Viene posticipato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni. Viene posticipata anche al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

 

Articolo 5, comma 22-bis

(Proroga in materia di tabacchi)

 

La norma consente ai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, di versare gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021.

Più in dettaglio la norma in esame proroga le disposizioni già contenute nell’articolo 163 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio).

 

 

Articolo 5-bis
(Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale)

 

L’articolo 5-bis – introdotto al Senato – reca una norma di interpretazione autentica (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2 dello Statuto dei contribuenti – legge n. 212 del 2000 – e, come tali, con efficacia retroattiva per effetto del combinato disposto del richiamato articolo 1 e dell’articolo 3 del medesimo Statuto) volta a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

 

 

Articolo 6, commi 1-4

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

 

Al comma 1 si prevede che l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente – ARERA, operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.

Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW.

La riduzione opera nel limite delle risorse stanziate dal comma 3, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa.

 

 

Articolo 6, commi 5-7

(Tariffa speciale del Canone RAI)

 

L’articolo in esame, come modificato dal Senato, esonera, per il solo anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento RAI. L’articolo assegna quindi 83 milioni di euro ad una contabilità speciale al fine di riconoscere un credito d’imposta di importo corrispondente a favore di coloro che hanno già provveduto al versamento del canone e di compensare la RAI per le minori entrate derivanti da questa disposizione.

 

 

Articolo 6-bis
(Iva non detraibile e Superbonus)

 

La disposizione stabilisce che l’imposta sul valore aggiunto non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020) si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. A tal fine è inserito il nuovo comma 9-ter all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

 

Articolo 6-sexies
(Esenzione prima rata IMU per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto)

 

Viene prevista l’esenzione, secondo l’articolo 6-sexies introdotto al Senato, dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 per i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall’articolo 1, commi 1-4 del provvedimento in esame, cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate viene costituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno con una dotazione di 142,5 milioni per l’anno 2021, da ripartire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (entro il 22 maggio 2021).

 

 

Articolo 6-septies

(Canoni locazione non percepiti)

 

L’articolo 6 septies, introdotto dal Senato, estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.

 

Il comma 1 dispone innanzitutto l’abrogazione dell’articolo 3- quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 che consentiva al contribuente – per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 – di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità).

 

 

Articolo 6-novies
(Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)

 

L’articolo consente un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

 

 

TITOLO II – Disposizioni in materia di lavoro

 

Articolo 7 e Articolo 8, commi 1-8 e 12-14

(Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19)

 

I commi da 1 a 8 e da 12 a 14 dell’articolo 8 prevedono la concessione di ulteriori periodi di trattamento con riferimento a trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Questi ultimi vengono ammessi – in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili alla suddetta emergenza – nella misura massima complessiva di:

–  tredici settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale (comma 1);

–  ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga (comma 2); a tale numero di settimane si possono aggiungere, nella parte ancora non eventualmente fruita, le dodici settimane previste (sempre con causale COVID-19 e fermo restando il termine di fruizione di queste ultime entro il 30 giugno 2021) per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 dalla normativa precedente ovvero i commi da 299 a 305 dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178;

ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale (commi 2 e 7), sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi. Anche in tal caso è ammesso il cumulo con le dodici settimane previste;

–  centoventi giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) (comma 8). Previsto il cumulo con le novanta giornate di trattamento previste (sempre con causale COVID-19) dalla suddetta normativa precedente per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021.

 

 

Articolo 8, commi 9-11

(Disposizioni in materia di licenziamento)

 

È preclusa ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo:

  1. a) fino al 30 giugno 2021, per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria;
  2. b) dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l’assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga.

 

Le disposizioni in esame, inoltre, sospendono di diritto, salve specifiche eccezioni, le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

In dettaglio, il comma 9 dell’articolo prolunga fino al 30 giugno 2021 il regime di blocco dei licenziamenti collettivi e individuali previsto fino al 31 marzo 2021 dall’articolo 1, comma 309 della legge di bilancio per il 2021, avuto riguardo alla concessione dell’ulteriore periodo di tredici settimane di trattamenti di integrazione salariale (per periodi intercorrenti tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021) disposto dal comma 1 dell’articolo 8 in esame, con riferimento ai trattamenti di Cassa integrazione ordinaria. Restano, altresì, sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Fino al 30 giugno 2021, resta, infine, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

Il comma 10 dell’articolo dispone le medesime preclusioni e sospensioni contemplate al comma 9, ma prolungandone il periodo al 31 ottobre 2021, in considerazione:

 

  1. a) della concessione dell’ulteriore periodo di ventotto settimane per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga disposto dal comma 2 dell’articolo 8 in esame;
  2. b) della concessione del trattamento di cassa integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) per una durata massima di centoventi giorni.

 

Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10, infine, non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dal venir meno del soggetto imprenditoriale;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale.

 

 

Articolo 10, commi 1-9

(Indennità per alcune categorie di lavoratori)

 

I commi da 1 a 9 dell’articolo 10 riconoscono un’indennità una tantum, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori. Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6).

Ai soggetti beneficiari delle analoghe ultime due indennità precedenti – pari ciascuna a 1.000 euro – la nuova prestazione – ai sensi dei commi 1 e 7 – è corrisposta dall’INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati (ai sensi del medesimo comma 7) devono presentare domanda all’INPS.

 

 

Articolo 10-bis

(Esenzione dall’imposta di bollo)

 

Il comma 1 dell’articolo 10-bis, approvato al Senato, prevede l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 25 della Tabella – Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, si applica, per l’anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all’articolo 18 della legge n. 196 del 1997.

 

 

Articolo 11

(Reddito di cittadinanza)

 

L’articolo 11 dispone, per l’anno 2021, un incremento della autorizzazione di spesa del Fondo per il reddito di cittadinanza (misura introdotta dal D.L. 4/2019 come fondamentale di politica attiva a garanzia del diritto del lavoro), per un importo pari a 1000 milioni di euro (comma 1) e, nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio stesso in luogo della decadenza attualmente prevista (comma 2). Per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, sono quantificati, complessivamente, oneri pari a 1.010 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 3).

 

 

Articolo 12

(Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza)

 

Viene rinnovato il Reddito di emergenza – Rem per ulteriori tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021. La domanda per le quote Rem 2021 deve essere presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021. Come per il 2020, l’ammontare di ciascuna quota Rem compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest’ultimo caso fino a 840 euro). Al fine di ampliare la platea dei destinatari, innovando rispetto ai requisiti precedentemente richiesti, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE. Ulteriore novità è costituta da quanto stabilito dal comma 2, che riconosce le predette tre quote di Rem, nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato le prestazioni di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. Restano fermi i requisiti e le incompatibilità precedentemente richieste. A copertura degli oneri, l’autorizzazione di spesa complessiva per il 2021 da iscrivere sul “Fondo per il Reddito di emergenza” è incrementata di 1.520,1 milioni di euro. I termini per la presentazione della domanda relativa al Reddito di emergenza sono stati fissati al 31 luglio 2020.

 

 

Articolo 13

(Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)

 

L’articolo prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, al fine di garantire il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell’indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

 

 

Articolo 14

(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

 

L’articolo 14 dispone un incremento, in conseguenza degli effetti dell’emergenza epidemiologica in corso, del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore istituito con l’articolo 13-quaterdecies del D. L. n. 137/2020 (cd. Ristori, L. n. 176/2020), pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, con copertura a valere sulle disposizioni finanziarie del presente provvedimento. Proroga inoltre (dal 31 marzo) al 31 maggio il termine entro il quale gli enti del Terzo settore devono ottemperare alle modifiche statutarie in base alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.

 

 

Articolo 15

(Disposizioni in materia di lavoratori fragili e stanziamento per sostituzione di personale nelle istituzioni scolastiche)

 

I commi da 1 a 3 dell’articolo 15 stabiliscono l’estensione, con alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021 di due discipline temporanee – relative a “lavoratori fragili” – che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021; tali discipline prevedono:

  • per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero. Il comma 1, lettera a), e il comma 2, oltre alla suddetta proroga del termine temporale, recano alcuni chiarimenti (riguardo ai quali la riformulazione approvata dal Senato ha operato un’ulteriore specificazione) ed introduce la limitazione dell’equiparazione medesima ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta – neanche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (come definite dai contratti collettivi vigenti) – in modalità agile. Per la fattispecie in oggetto, il relativo stanziamento per il 2021 a carico del bilancio dello Stato resta pari all’importo già vigente di 282,1 milioni di euro;
  • la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

 

 

Articolo 16

(Disposizioni in materia di nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego – NASpI)

 

Si prevede che, a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego – NASpI – sia concessa a prescindere dal possesso, da parte dell’interessato, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione (requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 22/2015).

 

 

Articolo 17

(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato)

 

L’articolo modifica una disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato. In primo luogo, si differisce al 31 dicembre 2021 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria in oggetto (disciplina di cui all’articolo 93, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni). La disposizione consente, dunque, che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2021 (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 marzo 2021), anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che, alle lettere a) e b), fa riferimento alla sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori, o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; l’articolo 21, comma 01, dello stesso D.Lgs. n. 81 richiede la sussistenza di una di tali esigenze per: i rinnovi dei contratti a termine; le proroghe dei contratti a termine che determinino una durata complessiva del rapporto superiore ai dodici mesi. L’atto in deroga alle suddette condizioni può essere stipulato una sola volta.

 

 

Articolo 19

(Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura)

 

La disposizione modifica il comma 1 dell’articolo 16-bis del dl 137/2020, che prevedeva l’esonero, per il mese di dicembre 2020, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all’Allegato 3 del citato decreto-legge n. 137/2020. La presente disposizione, dunque, modificando il primo comma dell’articolo 16-bis, estende tale esonero contributivo anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021.

La disposizione sostituisce, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 16-bis, in forza del quale “l’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato”, aggiungendo uno specifico riferimento “alla sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni, di cui alla medesima Comunicazione”.

La norma fa riferimento alla Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (C/2020/1863 del 19 marzo 2020 e sue successive modifiche). In deroga alle disposizioni generali, per quanto riguarda gli aiuti concessi alle imprese dei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura si applicano, le seguenti condizioni specifiche:

  1. l’aiuto complessivo non supera 270 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 225 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270 000 EUR o 225 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
  2. gli aiuti concessi alle imprese operanti produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
  3. gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura non riguardano alcuna delle categorie di aiuti di cui all’articolo 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.

Con il comma 2-bis, per accedere agli esoneri contributivi previsti dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (così come modificati dal presente articolo) e dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, i beneficiari nella domanda dichiarano di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863) e successive modifiche ed integrazioni (sulla quale si veda, sopra, la relativa ricostruzione).

 

 

Articolo 23-ter
(Fondo per il sostegno alle città d’arte e ai borghi)

 

L’articolo 23-ter, introdotto dal Senato, al comma 1 istituisce presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di sostenere le piccole e medie città d’arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all’epidemia da Covid-19.  Al comma 2 si prevede che le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.

 

 

Articolo 26

(Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica e disposizioni per la tutela della ceramica artistica di qualità)

 

L’articolo prevede l’istituzione di un fondo, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Con modifica approvata dal Senato, la dotazione del fondo è stata incrementata a 220 milioni di euro (da 200 milioni), prevedendo, altresì, di includere tra i beneficiari delle risorse le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti. Durante l’esame presso il Senato, inoltre, sono stati introdotte disposizioni volte ad incrementare (di 2 milioni di euro per l’anno 2021) le risorse finanziarie in favore della tutela della ceramica artistica di qualità.

 

 

Articolo 28

(Regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza COVID-19)

 

Nel dettaglio, la norma integra l’articolo 53 del D.L. n. 34/2020, con due nuovi commi (1-bis e 1- ter), i quali dispongono che, fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia, l’importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili, comprensive degli interessi (comma 1-bis), subordinando quanto sopra alla previa autorizzazione della Commissione europea. Si rammenta che l’articolo 53 del D.L. n. 34/2020 prevede, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia di COVID-19, che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, accedono anche le imprese sulle quali grava l’obbligo di rimborsare aiuti illegali già ricevuti. L’articolo in oggetto modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall’ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (artt. 54-61 del D.L. n. 34/2020). Viene così adeguata la cornice normativa all’estensione e alla proroga al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, ai sensi di quanto disposto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

 

 

Articolo 29-bis
(Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci)

 

L’articolo estende, in via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in questione fino al 31 dicembre 2021, le misure incentivanti già previste per gli altri veicoli, per la trasformazione del motore dei veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3 (veicoli adibiti a trasporto merci) con motori a trazione elettrica ovvero ibrida.

 

 

 

Articolo 30, comma 5

(Disposizioni in materia di Tari e tariffa corrispettiva)

 

L’art. 30, comma 5 reca disposizioni finalizzate a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva.

Disciplina il termine di comunicazione (al comune o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva) della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati prevedendo:

  • Che la comunicazione deve avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno
  • che la stessa abbia effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo
  • che, solo per l’anno 2021, la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio, con effetto dal 1 gennaio 2022.

 

Il quarto periodo introduce una disposizione finalizzata a consentire l’applicazione della norma (recata dall’art. 3, comma 12, del d.lgs. 116/2020, che ha riscritto il comma 10 dell’art. 238 del d.lgs. 152/2006) volta a regolare le riduzioni tariffarie per quelli che un tempo erano definiti i “rifiuti speciali assimilabili/assimilati agli urbani”. Nel corso dell’esame al Senato il periodo in esame è stato modificato in modo che il richiamo normativo che nel testo originario fa riferimento alla disposizione recata dal d.lgs. 116/2020, sia adesso riferito all’art. 238 del d.lgs. 152/2006. La norma in esame disciplina il termine di comunicazione (al comune o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva) della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati.

Il nuovo testo del Codice, come modificato dal d.lgs. 116/2020, prevede che tra i rifiuti urbani rientrano “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)). In virtù di tale ridefinizione, il nuovo testo del comma 10 dell’art. 238 (come riscritto dall’art. 3, comma 12, del d.lgs. 116/2020) dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b- ter) punto 2 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Il nuovo testo del citato comma 10 dispone altresì che tali utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni (salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale). È proprio alle modalità e ai termini di effettuazione di tale scelta che fa riferimento il periodo in esame.

                                                             

                                                 

Articolo 30-quinquies

(Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacultura)

 

L’art. aggiuntivo 30-quinquies riconosce un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacultura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al prodotto ittico, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021.

 

Nel dettaglio l’articolo aggiuntivo in commento prevede, al comma 1, che, al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall’emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, sia autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di 1 milione di euro, al fine di riconoscere un contributo, nella misura stabilita con il decreto di cui al successivo comma 2, e- in ogni caso- non superiore al canone corrisposto, a favore dei con cessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacultura, pesca , ripopolamento attivo e passivo.

 

 

Articolo 34, comma 3

(Buono viaggio)

 

L’articolo proroga fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di fruire del cosiddetto “buono viaggio”, istituito e disciplinato dall’articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, attribuendo ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2021 per il finanziamento della misura. Tale buono può essere utilizzato per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente da parte delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate nonché, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020, da persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno. L’importo del buono, pari al 50 per cento della spesa sostenuta, non può superare euro 20 per ciascun viaggio e doveva essere utilizzato per gli spostamenti effettuati fino al 30 giugno 2021 (termine differito dalla disposizione in commento al 31 dicembre 2021 mentre originariamente il termine era fissato al 31 dicembre 2020).

 

 

Articolo 37

(Sostegno alle grandi imprese)

 

L’articolo introduce una misura di sostegno alle grandi imprese consistente nella possibilità di concessione di prestiti alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID- 19. Lo scopo è quello di favorire la prosecuzione delle attività.

A tale fondo, con il comma 1 viene istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021.

Il comma 2 prevede che i finanziamenti debbano essere restituiti nel termine massimo di 5 anni. I beneficiari dei finanziamenti sono le grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo. Per grandi imprese si intendono quelle con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Come esplicita la relazione illustrativa, “non sono pertanto destinatarie della norma le PMI”.

 

 

Articolo 38

(Sostegno al sistema delle filiere)

 

L’articolo 38, rifinanzia di 150 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti.

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di fiere congressi. Il Fondo viene dotato di 100 milioni per l’anno 2021, questa indennità di sostegno è incompatibile con i contributi a fondo perduto sopra elencati.

 

Articolo 39 comma 1
(Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacultura)

 

 

L’articolo incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

 

Si tratta del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 128, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno di tali settori. Le risorse complessive di tale fondo sono dunque portate a 300 milioni di euro per l’anno 2021. Il successivo comma 129 ha demandato – ad uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge di bilancio -, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo. Tali decreti non risultano essere stati ancora adottati.

 

 

Articolo 39, commi 1-bis e 1-ter

(Disposizioni in materia di imballaggi)

 

I commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 39, contengono disposizioni inerenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e la proroga in materia di imballaggi.

Il comma 1 bis interviene sull’attuale disciplina vigente in materia di preparazione, confezionamento, e distribuzione di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, disponendo che la stessa sia applicabile anche ai prodotti ortofrutticoli freschi caratterizzati dall’assenza di elementi inquinanti o nocivi (“vertical farming”) e rinviando ad un apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo di tali prodotti.

 

La richiamata disposizione reca una modifica all’articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, prevedendo che le disposizioni attuative in essa contenute, si applichino, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell’asciugatura, anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti che assicurino l’assenza di elementi inquinanti o nocivi. Nel dettaglio, L’art. 4 della legge n. 77 del 2011 stabilisce, al primo comma, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisca, con proprio decreto, i parametri chimico- fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, individuando le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi.

Il comma 1-ter interviene in materia di proroga di termini in materia di imballaggi, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e alla normativa europea e già posti in commercio o etichettati al 1 gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.

 

 

Articolo 39-bis

(Accesso delle imprese agricole al conto termico)

 

L’articolo 39-bis, prevede che nelle zone montane le misure di incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, c.d. “Conto termico 2.0”, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche alle imprese il cui titolare esercita le attività previste dall’articolo 2135 del codice civile.

 

 

Articolo 39-ter

(semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

 

L’articolo 39-ter, consente al MIPAAF, di avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per il 2021, e nel limite di spesa che costituisce tetto di massima spesa, dell’assistenza tecnica dell’ENAMA (Ente nazionale meccanizzazione agricola).

 

Rientra in questa assistenza tecnica:

  • Il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia

 

  • Lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al Piano di azione nazionale

 

  • Lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell’agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell’ambito delle imprese agricole

 

 

Articolo 39-quater

(disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiata)

 

L’articolo 39-quater, cita l’articolo 185, comma 1, lettera f del codice dell’ambiente in materia di esclusioni dall’applicazione della parte quarta inerente i rifiuti, inserendo , limitatamente a un arco temporale definito sino al 31 dicembre 2022, tra le esclusioni previste anche il riferimento alla posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno dei cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

 

 

Articolo 40-ter
(Proroga ristrutturazione mutui ipotecari)

 

L’articolo, inserito al Senato, introduce nuove norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. A tal fine viene integralmente sostituito l’articolo 41-bis del decreto-legge n. 124 de 2019, che aveva introdotto una disciplina temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato prevedendo, a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa.

Con le disposizioni in esame tale disciplina, con alcune differenze e semplificazioni, viene prorogata fino al 31 dicembre 2022.

 

 

Articolo 40-quater
(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

 

L’articolo in esame proroga la sospensione (già prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sospendendo dunque le procedure di esecuzione degli sfratti:

  1. a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
  2. b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

 

Tale proroga ha effetto solo per i provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità) ed i provvedimenti contenenti l’ingiunzione di rilasciare l’immobile venduto, adottati dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.