Articoli

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 1° maggio, ha approvato un decreto-legge (non ancora pubblicato in G.U.), nonché un disegno di legge che contengono disposizioni in materia di lavoro. Si evidenziano qui di seguito le principali novità:

Riduzione cuneo fiscale (art. 36)

È prevista un’ulteriore riduzione di 4 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, che si aggiunge a quella già prevista dall’ultima legge di bilancio per l’anno 2023.

Conseguentemente la riduzione sarà pari, per i soli periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, al:

– 6% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di 2.692 euro (35.000 reddito annuo);

– 7% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di € 1.923 euro (25.000 reddito annuo).

La misura consente di incrementare i salari a parità di costo del lavoro per l’azienda, neutralizzando almeno in parte gli effetti negativi dell’inflazione e incentivando i consumi. La misura però non ha carattere strutturale (cesserà alla fine del corrente anno) e non interviene direttamente sulla quota dei contributi a carico dell’azienda.

Welfare aziendale (art. 37)

Viene confermata anche per il 2023 l’esenzione dall’imponibile fiscale dei cd. fringe benefit e delle somme per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. L’agevolazione, riconosciuta entro il limite complessivo di euro 3.000, viene limitata solo ai lavoratori dipendenti con figli a carico. Anche in questo caso la norma è finalizzata a ridurre temporaneamente il cuneo fiscale per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico.

Semplificazione comunicazione di assunzione (art. 25)

Vengono semplificati gli obblighi di informativa al lavoratore, che possono essere assolti da datore di lavoro anche mediante il rinvio alla contrattazione collettiva applicata in azienda. La norma modifica una novità introdotta lo scorso 13 agosto dal precedente governo, assai onerosa per i lavoratori stagionali, di cui avevamo chiesto formalmente la semplificazione.

Incentivi per l’assunzione di under 30 (art. 26)

Viene introdotta un’ulteriore misura per incentivare l’assunzione di giovani under 30 che abbiano certi requisiti (cd. NEET) nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2023.
L’incentivo è pari al 60 per cento della retribuzione mensile per un periodo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
Purtroppo, anche questa misura è scarsamente applicabile in agricoltura perché riservata all’assunzione a tempo indeterminato.

Sicurezza sul lavoro

Vengono introdotte alcune modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si segnala in particolare l’introduzione di un obbligo di formazione e addestramento specifico anche per il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Sanzioni per omesso versamento delle ritenute

Viene corretta la norma che prevedeva sanzioni amministrative particolarmente pesanti (da 10.000 a 50.000 euro) in caso di omesso versamento delle quote di contributi previdenziali a carico del lavoratore, a prescindere dall’entità dell’omissione.
La norma riporta ad equità la sanzione, proporzionando la stessa all’entità dell’omissione contributiva.

Modifiche alla disciplina del contratto a termine (art.23)

La norma rende più agevole l’assunzione a termine fino a 24 mesi complessivi, con la possibilità di indicare causali previste dalla contrattazione collettiva o, nel primo anno di applicazione della norma (nelle more dell’intervento della contrattazione collettiva), per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti. La semplificazione è sicuramente interessante, anche se applicabile solo agli impiegati e quadri agricoli (perché gli operai, come noto, sono esclusi dalle limitazioni previste dalla legge).

Assegno di inclusione

In luogo del reddito di cittadinanza, da gennaio 2024 è previsto l’Assegno di inclusione, di cui potranno beneficiare i nuclei familiari con disabili, minori, over 60. L’importo è fino a 6mila euro l’anno (500 al mese), più un contributo affitto (per le locazioni regolari) di 3.360 euro l’anno (280 al mese). La misura è erogata per 18 mesi. Dopo un mese di stop può essere rinnovata per periodi ulteriori di 12 mesi. Per i componenti del nucleo familiare avviabili al lavoro di età compresa tra i 18 ed i 59 anni è prevista una serie di interventi finalizzati a favorire la loro occupazione (patto di servizio).
I richiedenti devono essere residenti in Italia da almeno cinque anni, avere un Isee di 9.360 euro e un reddito familiare inferiore a 6mila euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza. Per dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, scatta la reclusione da 2 a 6 anni.

DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO

Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato un disegno di legge in materia di lavoro il cui testo non è stato ancora ufficializzato. Si segnalano, per quanto di nostro interesse, soprattutto alcune misure finalizzate al potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e di riscossione degli importi omessi. Vengono contestualmente introdotte delle norme volte a riconoscere riduzioni della misura delle sanzioni civili in caso di tempestiva regolarizzazione di anomalie rilevate d’ufficio dall’INPS. Viene inoltre rivista la normativa in materia di pagamento dilazionato dei debiti contributivi (le rate mensili possono arrivare fino a 60). Il testo prevede, infine, norme relative all’istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura.

Il “Decreto Aiuti-quater”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2022 ha innalzato ad euro 3.000 la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit erogati ai dipendenti entro il 12 gennaio 2023, purché relativi all’anno 2022. In sostanza il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (fringe benefit) non concorrono a formare reddito entro il limite annuo di 3.000 euro; per il 2022, oltre ai fringe benefit, è stato prevista la stessa forma di esenzione anche per il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale) relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari a prescindere dal fatto che vi abbiano stabilito o meno la residenza o il domicilio. Esempi di fringe benefit, ossia erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi, possono essere rappresentati da buoni spesa, buoni carburante, spese per assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, spese per asili nido, polizze assicurative, ecc.
Qualora il valore dei beni e servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori al limite dei 3.000 euro, l’intero importo dovrà essere assoggettato ad imposizione fiscale e contributiva. Rimane attiva anche l’ulteriore agevolazione, ossia il «bonus carburante» (D.L. 21/2022), che permette di erogare al dipendente uno o più buoni benzina fino ad un valore complessivo di 200 euro; se il valore supera tale limite lo stesso verrà assoggettato completamente a tassazione ordinaria.
L’erogazione del buono deve avvenire entro il 31 dicembre 2022; il lavoratore potrà consumarlo anche oltre tale anno controllando, in caso abbia una scadenza, la data impressa sullo stesso. Qualora il datore di lavoro volesse procedere ai rimborsi delle utenze domestiche dovrà acquisire e conservare la documentazione che le attesti oppure una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore deve dichiarare gli elementi necessari ad identificare la spesa (es. numero fattura), l’intestatario, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento. Sulla dichiarazione da acquisire deve essere attestato che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso totale o parziale. Anche il lavoratore deve conservare la documentazione oggetto di rimborso.
I fringe benefit e i buoni benzina possono essere erogati a discrezione dal datore di lavoro anche al singolo lavoratore, non rientrando nella normativa del cosiddetto welfare aziendale.

Con il cosiddetto Decreto “Aiuti Ter” il Consiglio dei Ministri ha attivato ulteriori misure in materia di politica energetica e produttività delle imprese che coinvolgono anche il settore agricolo. Di seguito gli interventi di maggiore interesse:

• sono prorogati e rafforzati i crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
• alle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
• per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, il credito d’imposta relativo agli stessi mesi è pari al 30%, mentre per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il credito è pari al 40%;
• è prorogata la riduzione di accisa e IVA sui carburanti fino al 31 ottobre 2022. Alle imprese esercenti attività agricola, pesca e agromeccanica che hanno acquistato carburante nel quarto trimestre 2022 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20%;
• al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari, è stato prevista la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre novembre e dicembre, se viene applicato al finanziamento un tasso di interesse che prenda come riferimento i BTP. Per le medesime finalità è stato previsto un incremento della percentuale di garanzia dal 60 all’80 per cento dell’importo finanziato per il pagamento delle bollette;
• è innalzato l’importo massimo dei finanziamenti (da 35 mila a 62 mila euro) garantibili dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in relazione ai mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici;
• il contributo straordinario in favore di Regioni ed enti locali è ulteriormente incrementato di 200 milioni di euro complessivi, 160 in favore dei comuni e 40 in favore di città metropolitane e province.
In merito all’attuazione del PNRR, con il Decreto sono state accelerate le procedure autorizzatorie per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture individuati nel “Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”, prevedendo appositi poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle autorità competenti. È stato anche istituito l’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti e degli imballaggi.

In allegato lo schema dei crediti d’imposta relativo a gasolio agricolo, energia e gas con le varie specifiche

schema credito imposta aiuti, aiuti bis e ter

Il decreto “Aiuti ter” approvato dal Consiglio dei Ministri, riunitosi stamani, contempla alcune misure di interesse per il settore agricolo, sollecitate da Confagricoltura. In attesa del testo definitivo licenziato all’unanimità dal CdM, da una prima analisi emerge che il DL prevede l’estensione del credito di imposta al 20% per il carburante agricolo al quarto trimestre (il decreto Aiuti Bis era già intervenuto sul terzo trimestre), con l’importante estensione dell’utilizzo per il riscaldamento delle serre, dei fabbricati produttivi utilizzati per gli allevamenti animali e anche alle imprese agromeccaniche.
Si tratta di un provvedimento importante – commenta Confagricoltura – sebbene non copra il secondo trimestre 2022, quando le lavorazioni nei campi erano a pieno regime. Sul fronte energia, con il decreto Aiuti Ter si interviene anche sui mesi di ottobre e novembre, potenziando il supporto alle imprese, come richiesto da Confagricoltura. In particolare, il credito di imposta per i consumi elettrici viene portato al 30% ampliando la platea di beneficiari (impianti di potenza superiore a 4,5kW), e quello per i consumi di gas viene alzato al 40%.
Queste misure – precisa Confagricoltura – si aggiungono agli interventi già previsti dal decreto Aiuti Bis relativi all’azzeramento degli oneri di sistema per il quarto trimestre e al prolungamento del credito di imposta per il terzo trimestre sia sui consumi elettrici (impianti di potenza superiore a 16,5 kW e credito di imposta al 15%), sia sul gas naturale (credito di imposta al 25%).
E’ un primo passo verso le richieste delle imprese – commenta il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansantiulteriori misure saranno tuttavia necessarie per garantire la continuità del processo produttivo all’interno della filiera agroalimentare”.

Il Decreto Energia, approvato martedì dal Consiglio dei Ministri, con una dotazione finanziaria di 14 miliardi di euro, prevede anche il sostegno alle imprese colpite dalla crisi ucraina e le garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici.
Il documento, inoltre, esplicita gli aiuti di stato previsti per il settore agricolo e forestale. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile “è consentito realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta”. La disposizione “si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza”.