Articoli

Con una comunicazione del 16 novembre scorso Agea ha informato che, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, verrà effettuata la compensazione tra aiuti comunitari e nazionali e crediti previdenziali. In questo modo l’organismo pagatore interverrà direttamente sul debitore dell’ente previdenziale, “incrementando le possibilità di recupero mediante il pagamento senza gravare ulteriormente sull’impresa agricola”. I recuperi sono limitati alla sola compensazione degli aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.
La compensazione opera con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall’INPS sulla base degli interscambi dati informatici in uso.

L’INPS di concerto con il Ministero del Lavoro ha disposto il differimento in via amministrativa del pagamento della contribuzione agricola unificata relativa al periodo compreso tra il 10 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, interessato dall’esonero contributivo disposto dagli articoli 16 e 16 bis della legge n. 176/2020 (per i mesi di novembre e dicembre 2020) e dall’art. 19 della legge n. 69/2021 (per il mese di gennaio 2021).
Il rinvio è stato disposto con il messaggio INPS n. 2263 pubblicato l’11 giugno 2021, motivato dai ritardi dell’Istituto nella predisposizione ed attivazione della procedura di presentazione dell’istanza di sgravio. Il rinvio delle scadenze dei versamenti riguarda tutte le tipologie di contribuenti che rientrano nell’ambito di applicazione delle norme citate, e dunque sia i datori di lavoro che i lavoratori autonomi del settore agricolo; pertanto il differimento riguarda nell’immediato anche la contribuzione relativa agli operai agricoli occupati nel IV trimestre 2020, in scadenza il prossimo 16 giugno.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge n. 183/2020 (cosiddetto decreto Milleproroghe) con il quale, tra le altre cose, è stata prevista in favore degli imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni beneficiari dell’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020 previsto dal cosiddetto “decreto Ristori” (legge 18 dicembre 2020 n. 176), la sospensione dal pagamento della rata in scadenza al 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell’ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021 (articolo 10, comma 6).

Mercoledì 16 settembre è scaduto il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Un decreto – non ancora pubblicato, ma anticipato da un messaggio Inps – prevede che a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, venga riconosciuto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. L’INPS provvederà ad emanare, entro 20 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, una circolare relativa all’esonero straordinario recante, tra l’altro, le modalità di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione. Di seguito l’elenco dei codici Ateco a cui si riferisce il provvedimento:
01.11 xx – Coltivazione di cereali
01.50 xx – Coltivazione agricole associate all’allevamento animale attività mista
01.28 xx – Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
01.19.10 – Coltivazione di fiori in piena aria
01.19.20 – Coltivazione di fiori in colture protette
01.21.00 – Coltivazione di uva
01.29.00 – Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
01.30 – Riproduzione piante
01.41.00 – Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
01.42.00 – Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini
01.44.00 – Allevamento di cammelli e camelidi
01.45.00 – Allevamento di ovini e caprini
01.46.00 – Allevamento di suini
01.47.00 – Allevamento di pollame
01.49.10 – Allevamento di conigli
01.49.20 – Allevamento di animali da pelliccia
01.49.40 – Bachicoltura
01.49.90 – Allevamento di altri animali nca (nca significa “non codificato altrove”)
01.49.30 – Apicoltura
03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi
03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22.00 – Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
46.21.22 – Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante
officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22 – Commercio all’ingrosso di fiori e piante
47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
82.99.03 – Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
55.20.52 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.