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È stato emanato il data 30 gennaio 2024 il decreto ministeriale n. 45430 che proroga le date inerenti la misura investimenti dell’OCM Vino. Il provvedimento limitatamente alla campagna 2024/2025 posticipa di un mese la data di presentazione delle domande di accesso alla misura investimenti, spostata dunque dal 30 marzo al 30 aprile 2024, e di definizione della graduatoria di finanziabilità fissata al 30 luglio 2024. Inoltre, posticipa dal 31 gennaio al 29 febbraio 2024 la data di definizione della graduatoria per le domande a valere sull’annualità 2023/2024

In allegato il decreto ministeriale

OCM Vino Investimenti_DM 30 genanio 2024

E’ stato firmato il decreto ministeriale che modifica il decreto Masaf del 23 dicembre scorso che ha dettato le disposizioni per l’accesso ai regimi dei pagamenti diretti della PAC.
In allegato il testo del provvedimento ed a seguire una indicazione sintetica delle principali novità introdotte per le quali si rinvia, nel dettaglio, al testo ed a successive comunicazioni:

– Definizione di “terreno a riposo”: è stato precisato che si intende come terreno a riposo un seminativo ritirato per il periodo di sei mesi compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell’anno della domanda. Prima non era precisato il periodo ma i sei mesi potevano essere
fissati liberamente;
– Sono stati modificati i limiti dimensionali ed i fattori di ponderazione di alcune superfici e di alcuni elementi non produttivi (fasce tampone, fossati, fasce inerbite etc.);
– E’ stato disciplinato come si riversa alla riserva nazionale l’incremento del valore dei diritti di aiuto ottenuto dalla riserva nazionale dal cessionario nel caso di cessioni temporanee (art. 3 del decreto di modifica);
– Sono state apportate rilevanti modifiche alle condizioni di accesso agli ecoschemi 1.1 e 1.2 per la zootecnia. In particolare è stato precisato come si applica l’accesso “alternativo” agli ecoschemi per allevamento, per specie animale, per orientamento produttivo o per gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo (ecoschema 1.1). E’ stato inoltre precisato che per l’accesso all’ecoschema 1.2 per l’anno di domanda 2023 l’impegno si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al SQNBA da perfezionare entro la data di presentazione della domanda e con il controllo dell’attività di pascolamento secondo quanto indicato all’articolo 3, lettera h) del decreto Masaf del 23 dicembre scorso.
– Sono infine stati precisati i criteri di assegnazione dell’aiuto in caso di affidamento
temporaneo del bestiame per il pascolo; privilegiando il detentore principale;
– Relativamente all’ecoschema 4 (sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) è stato modificato il periodo utilizzato per il controllo del rispetto dell’avvicendamento che è previsto dal 15 maggio al 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda in luogo del periodo 1° giugno – 30 novembre sinora previsto. E’ stato altresì integrato l’elenco delle “colture da rinnovo” (allegato VIII del decreto Masaf del 23 dicembre 2022) aggiungendo
anche le coltivazioni di pisello, fagiolo e cece.
– E’ stato precisato che l’accesso pagamento accoppiato per gli allevamenti bufalini spetta ai capi associati ad un codice di allevamento che aderisce a Classyfarm;
– Ancora in materia di pagamenti accoppiati per le colza e girasole è stato precisato che il premio spetta anche per le produzioni impegnate in contratti di fornitura con le “imprese di prima trasformazione”. Si evidenzia che questo requisito è diverso da quello che era stato richiesto da Confagricoltura e dalle Regioni e PPAA che avevano richiesto che il premio fosse concesso per il prodotto ceduto con contratto “a qualsiasi intermediario”.
– Sempre in materia di pagamento accoppiato, per l’olio di oliva è stato precisato che gli ettari ammissibili sono quelli condotti da agricoltori in regola con la tenuta dei registri ex art. 5, c, 1 del DM Mipaaf de 23 dicembre 2013 e che è possibile documentare la produzione dell’olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso qualora tale informazione non sia desumibile dai registri.

DM 30 MARZO 2023

È stato pubblicato sulla GU n. 84 del 8 aprile 2022 il DM 6 dicembre 2021 concernente la procedura per la presentazione e l’esame delle domande di protezione e modifica delle DOP, delle IGP e delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli. Il DM in oggetto abroga il DM 7 novembre 2012 e aggiorna le disposizioni adeguandole al Testo unico del vino, Legge 238/2016, e dei Regg. UE nn. 33 e 34 del 2019.
Il decreto descrive le disposizioni procedurali per:
• la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP, di modifica dei disciplinari di produzione e di cancellazione della protezione;
• la procedura di opposizione alla protezione;
• la presentazione e l’esame delle domande di conferimento della protezione nazionale transitoria e le disposizioni nazionali di etichettatura e presentazione
temporanea;
• la presentazione e l’esame delle domande di riconoscimento delle menzioni tradizionali dei vini DOP e IGP, la protezione a livello europeo, delle domande di modifica e cancellazione delle stesse menzioni tradizionali, nonché la relativa procedura di opposizione.

Si richiama all’attenzione l’art. 5 con la descrizione dettagliata della documentazione da presentare per le istanze di riconoscimento delle DOP ed IGP e di tutte le condizioni da rispettare per garantire l’ammissibilità della richiesta. Molto utile è anche lo schema di disciplinare richiamato nell’art. 6 ed illustrato nell’allegato II che potrà essere usato dai richiedenti in caso di richiesta di nuovo riconoscimento. Il testo descrive poi la procedura da seguire sia per i richiedenti che per le amministrazioni coinvolte fino all’invio a Bruxelles dell’istanza.
Pari dettaglio è dato alla procedura di presentazione delle istanze di modifica dei disciplinari delle DOP e IGP e alle procedure inerenti alle menzioni tradizionali. Le modifiche dei disciplinari sono distinte sulla base della normativa europea in “ordinarie” e “unionali”. Le modifiche “unionali” dei disciplinari riguardano la variazione del nome protetto, le modifiche alle categorie di prodotti previsti e l’inserimento di restrizioni alla commercializzazione come l’obbligo di imbottigliamento in zona.
È chiarito l’iter per la protezione nazionale transitoria che viene concessa ai prodotti per cui è stato concluso l’iter nazionale ma non ancora quello europeo. È precisata la responsabilità in capo agli utilizzatori in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione della denominazione da parte della Commissione Europea ed i limiti di utilizzo dei loghi comunitari.
L’ultimo capitolo è dedicato all’attività del Comitato Nazionale Vini DOP ed IGP al quale si attribuiscono nuove “funzioni di studio e approfondimento su aspetti tecnico-scientifici connessi alla tutela e alla valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini DOP e IGP” e per il quale, allo stesso momento, si circoscrive l’ambito di azione. Al Comitato è affidata la valutazione delle istanze di riconoscimento di nuove DOP IGP o menzioni tradizionali e le sole richieste di modifica “unionali”. Le richieste di modifica “ordinarie” saranno valutate dal Comitato solo “qualora le stesse comportino un impatto significativo sull’assetto produttivo e sulla reputazione delle relative denominazioni”.

In allegato il testo del decreto ministeriale

DM 6.12.2021 – Procedura protezione e modifica DOP e IGP vini

È fissato al 16 maggio 2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune (PAC) per l’anno 2022 e al primo giugno 2022 quello per apportare modifiche alle domande. E’ quanto stabilisce il decreto firmato dal Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, che fissa i termini per la presentazione e per le modifiche della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, in modo da assicurare agli agricoltori e alle amministrazioni la possibilità di espletare per tempo tutte le procedure necessarie, in particolare per quanto concerne le diverse possibilità di modifica delle domande. Più tempo a disposizione, invece, per le aziende sottoposte a controlli tramite monitoraggio satellitare, i cui risultati sono comunicati tempestivamente ai beneficiari, in modo da permettere loro di modificare e rettificare le domande che evidenziano inadempienze.
Viene inoltre concesso anche quest’anno alle aziende agricole di ottenere una anticipazione degli aiuti diretti del primo pilastro della PAC. Il Ministro Patuanelli ha infatti firmato il decreto grazie al quale gli organismi pagatori possono concedere un anticipo delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC in regime de minimis. Il provvedimento consente di concedere liquidità alle imprese in difficoltà sia per le problematiche finanziarie determinate dal perdurare della pandemia di Covid-19, che per l’aumento dei costi di produzione legato al costo dell’energia e dei fertilizzanti.
L’anticipazione ammonta al 70% dell’importo richiesto per i pagamenti diretti e sarà possibile compensarla, senza interessi a carico degli agricoltori, al momento dei versamenti ordinari dei pagamenti degli aiuti PAC. Le domande di anticipazione possono essere presentate entro il termine di presentazione delle domande per i pagamenti diretti della PAC.

Nella riunione del 12 gennaio scorso della Conferenza Stato – Regioni e Province autonome è stata raggiunta l’intesa sul decreto ministeriale (Mipaaf) relativo alle piante officinali, adottato di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica e con il Ministero della Salute. L’intesa raggiunta in Conferenza Stato – Regioni permette di definire l’elenco delle specie di piante officinali coltivate e i criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee.
Lo schema di decreto interministeriale recepisce quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n.75/2018 “Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali“. Viene introdotto un quadro normativo innovativo a livello europeo per il comparto delle piante officinali, a beneficio delle aziende agricole interessate ad avviare un’attività di coltivazione e prima trasformazione.