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Il Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2022 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, cd. DL Sostegni ter (DL n.4 /2022).
Il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati.
Tra essi i seguenti settori:
● attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
● commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
● turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
● Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili;
● 5,5 miliardi contro il caro bollette nel primo trimestre 2022

Il decreto interviene anche per far fronte al caro bollette. L’esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie. Con questo nuovo provvedimento, il governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, in particolar modo per le imprese.

Inoltre il provvedimento interviene anche sui seguenti ambiti:

Azzeramento oneri di sistema

La disposizione prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Contributo d’imposta per energivori

La norma è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia. A quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura
pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Extraprofitti rinnovabili

La norma vincola gli operatori che stanno producendo energia senza sopportare gli effetti dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia versino una differenza calcolata tenendo conto di prezzi equi ante-crisi. Data la logica emergenziale a cui è ispirato, l’intervento ha una durata limitata. A partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché
sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.

 

FOCUS SULLA PESTE SUINA AFRICANA

Il Decreto legge Sostegni Ter contiene infine una particolare dotazione di 50 milioni per la tutela degli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana, finalizzata a risarcire gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, sostenendo così le imprese danneggiate dai danni causati dalla PSA.
Il provvedimento istituisce, infatti, tra le altre misure, due fondi denominati, rispettivamente, “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza” con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, e “Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola”, con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2022 e destinato ad indennizzare gli operatori della filiera danneggiati.
Il MiPAAF stabilirà le modalità di quantificazione dei contributi a ristoro dei danni subiti dalle aziende, che dovranno comunque rientrare nei limiti stabiliti dalla UE per gli aiuti di Stato, e la ripartizione dei fondi per la biosicurezza tra le Regioni con successivi Decreti approvati d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Le misure approvate costituiscono aiuti concreti agli allevamenti e sono il segno della vicinanza del Governo alle aziende della filiera suinicola e dell’indotto ad essa collegata, per contenere i danni che possono derivare dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati.

MISURE DI INTERESSE

● Articolo 1 (Misure di sostegno per le attività chiuse) – Rifinanzia per 20 milioni del “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse” istituito con art. 2 del DL 73/2021.
● Articolo 2 (Istituzione del Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio) – Istituisce un Fondo per il commercio al dettaglio con dotazione di 200 milioni di euro.
● Articolo 3 (Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica) – Stanzia di 40 milioni di euro da destinare ad interventi per le imprese che svolgono attività di Ristoranti e attività di ristorazione mobile, fornitura di pasti preparati (catering per eventi), Bar e altri esercizi simili senza cucina.
● Articolo 4 (Fondo Unico Nazionale Turismo) – Incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 del Fondo Unico Nazionale Turismo.
● Articolo 5 (Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili) – Proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d’imposta relativo all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e all’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento
dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
● Articolo 7 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale) – Esonera dal pagamento della contribuzione addizionale per i datori di lavoro dei settori di cui ai codici Ateco dell’allegato I (inclusi i settori del turismo e della ristorazione) che dal periodo 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 abbiano sospeso o ridotto l’attività lavorativa. Tali oneri sono pari a 84,3 milioni di euro per l’anno 2022 e a 13 milioni di euro per l’anno 2024.
● Articolo 10 (Piano transizione 4.0) – Proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d’imposta relativo all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e all’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
● Articolo 14 (Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW) – Dispone l’annullamento, per il primo trimestre dell’anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
● Articolo 15 (Riduzione bollette per gli energivori) – Attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese cd. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019. Il credito d’imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
● Articolo 16 (Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili) – Dispone – a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 – l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia (non dipendenti dai prezzi di mercato), nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.Le modalità attuative sono demandate ad ARERA.
● Articolo 18 (Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi) – Elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise. Le norme, rispettivamente sopprimono la riduzione dell’accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, ai sensi del quale l’aliquota è pari al 30% di quella ordinaria, nonché l’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare ed eliminano la riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all’interno del porto.
● Articolo 22 (Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia) – Proroga fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale; la proroga è ammessa nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 42,7 milioni di euro (per il 2022). Inoltre, si differiscono dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi
sismici del 2016-2017 (comma 3), e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all’esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti.
● Articolo 23 (Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) – Modifica la disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e alla disciplina sugli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull’assegno ordinario di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS.
● Articolo 26 (Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo) – Istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza”, (di seguito “Fondo di parte capitale”), con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022, ed il “Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola” (di seguito “Fondo di parte corrente”), con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2022. Nel dettaglio, il comma 1 precisa che l’istituzione dei suddetti Fondi è finalizzata a tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana (PSA) e ad indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati. Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle norme nazionali e dell’Unione europea in materia.
● Articolo 27 (Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea) – Aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall’ordinamento contabile. In particolare,
gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l’importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.