Articoli

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale (Lavoro, Agricoltura, Economia) 10 dicembre 2020, recante le norme di attuazione dell’esonero contributivo straordinario per le aziende vitivinicole identificate dai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, corrispondenti a “Produzione di vini da tavola” e “Produzione di vino spumante e altri vini speciali”.
La platea dei beneficiari dell’esonero era stata ampliata a queste attività in sede di conversione del “decreto Agosto”, utilizzando le “risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall’attuazione dell’intervento di riduzione volontaria delle produzione di uve”, pari a 51,8 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 58-quater, c. 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). Le amministrazioni competenti hanno ritenuto opportuno adottare un secondo decreto per il recepimento, anche a livello contabile, dell’esonero in favore delle aziende vitivinicole identificate dai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20 (“Produzione di vini da tavola” e “Produzione di vino spumante e altri vini speciali”).
Il nuovo decreto ricalca lo schema del precedente decreto interministeriale (Lavoro, Agricoltura, Economia) del 15/09/2020 attuativo della previsione di legge originaria (cfr. ns. circolare n. 16312 del 21/09/2020). L’unico elemento di novità è costituito dalla previsione che vincola il riconoscimento dell’esonero in favore delle due categorie di aziende vitivinicole (codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20) allo specifico budget di 51,8 milioni di euro per l’anno 2020.
Per l’attuazione dell’esonero (per tutte le categorie di beneficiari) manca ancora la circolare INPS che è all’esame dei dicasteri vigilanti (Lavoro, Agricoltura, Economia) per la definitiva approvazione.

L’INPS con messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020 ha fornito prime indicazioni sull’applicazione dell’esonero contributivo di cui all’art. 16 del DL n. 137/2020 e all’art. 21 del DL n. 149/2020 (cosiddetti “ristori” e “ristori bis”).
Le disposizioni hanno previsto l’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione della quota INAIL, a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020 (DL n. 137/2020) e a dicembre 2020 (DL n. 149/2020), appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020.
L’esonero si applica alle imprese delle filiere agricola, della pesca e dell’acquacoltura che svolgono attività riconducibili ai codici ATECO indicati nell’allegato n. 3 al decreto-legge n. 149/2020 che sostanzialmente ricomprende tutte le attività agricole, in virtù della piena inclusione dei codici 01.XX, 02.XX, 03.XX.
Il beneficio rientra nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 e quindi si applica nel limite di 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
Per accedere all’esonero occorre presentare apposita istanza, con modalità che saranno successivamente indicate dall’INPS.
Per i lavoratori autonomi agricoli, in attesa di disporre dell’istanza di esonero, l’INPS precisa che possono portare in detrazione sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 (III rata 2020) un dodicesimo della contribuzione dovuta (relativo quindi solo all’esonero di novembre 2020), con esclusione dei contributi INAIL.
Per i lavoratori autonomi agricoli l’esonero si applica per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione previdenziale. L’importo da portare in detrazione va quindi moltiplicato per il numero di unità attive. Laddove si tratti di imprese che hanno anche diritto ad altre agevolazioni contributive – come, ad es., i giovani agricoltori under 40 che si sono iscritti per la prima volta nel 2017, 2018 o 2020 – l’importo della detrazione indicato nella tabella INPS deve essere ridotto in misura proporzionale all’altra agevolazione spettante.
Le Unioni Agricoltori provvederanno a contattare le imprese interessate per l’ottenimento dei benefici.

I coltivatori diretti e gli IAP di età inferiore ai 40 anni, in caso di nuova iscrizione all’INPS nel corso del 2020, hanno diritto allo sgravio dei contributi pensionistici al 100% per i primi 24 mesi di attività.
La domanda va presentata entro il prossimo 29 luglio. Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici delle Unioni Agricoltori.

L’Inps con la circolare n. 72 del 9 giugno 2020 ha finalmente fornito le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo per nuovi i lavoratori autonomi agricoli under 40 che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel 2020.
La misura agevolativa introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2020 ricalca l’esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) già riconosciuto dalle leggi di Bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016) e per il 2018 (legge n. 205/2017).
Infatti il comma 503 dell’art. 1 della legge di bilancio riconosce ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 40 anni, in caso di nuova iscrizione all’INPS nel corso del 2020, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100% per i primi 24 mesi di attività.
L’agevolazione spetta dunque solo per due anni, a differenza dell’analoga misura applicabile in favore dei nuovi iscritti nel 2017 e nel 2018 che prevedeva uno sgravio di durata quinquennale (totale per i primi tre anni e parziale per gli ultimi due anni).
Da sottolineare inoltre che essa riguarda i giovani agricoltori che si iscrivono all’INPS nel 2020: nessuna agevolazione è stata invece riconosciuta a coloro che si sono iscritti per la prima volta nel 2019, non essendo previsto alcun effetto retroattivo della norma (mentre le nuove iscrizioni intervenute nel 2017 e 2018 hanno potuto beneficiare dell’esonero contributivo previsto dalle rispettive leggi di bilancio sopra citate). Insomma, restano scoperte le nuove iscrizioni del 2019.
L’esonero riguarda esclusivamente i contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), ossia quelli destinati a finanziare i trattamenti pensionistici del coltivatore diretto o dello IAP. Restano dovuti gli altri contributi obbligatori, quali quelli relativi alla maternità ed all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (questi ultimi limitatamente ai coltivatori diretti perché gli IAP non sono soggetti all’assicurazione INAIL).
L’esonero dei contributi pensionistici non incide sulla misura del trattamento pensionistico che continua ad essere calcolato sull’ordinaria aliquota di computo.
Lo sgravio non è cumulabile, per espressa previsione di legge, “con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento”. Si tenga presente, al riguardo, che a partire dal 2018 l’aliquota per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche è pari al 24 per cento per tutte le categorie di lavoratori agricoli autonomi (CD e IAP), senza differenze di età o collocazione geografica (zone svantaggiate). Permangono tuttavia alcune forme agevolative da considerarsi, secondo l’ INPS, incumulabili con lo sgravio in oggetto, quali il dimezzamento dei contributi per i titolari di pensione ultrasessantacinquenni (ipotesi che può verificarsi solo quando l’ultrasessantacinquenne sia iscritto in qualità di unità attiva del giovane CD) e la riduzione contributiva INAIL.
L’agevolazione è soggetta ai vigenti limiti europei in materia di aiuti di stato, il cosiddetto regime “de minimis”, che per il settore agricolo, di regola, è pari a 20.000 euro in tre esercizi finanziari (25.000 in presenza di alcune condizioni).
Si ricorda in proposito che, nel caso di richiesta avanzata da un giovane titolare di nucleo coltivatore diretto, al fine di preservare il diritto del giovane agricoltore di fruire dell’incentivo, è possibile richiedere il beneficio per il solo titolare o solo per alcuni componenti del nucleo familiare. Ed infatti, poiché l’esonero spetta non solo con riferimento alla contribuzione relativa al titolare del nucleo ma anche a quella relativa ai suoi coadiuvanti familiari (per i quali il titolare è obbligato a versare la contribuzione) potrebbe facilmente essere superato il limite di 20.000 euro nel triennio.
Con riguardo alle procedure, la circolare INPS chiarisce che il beneficio – analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti – non spetta automaticamente in virtù dell’iscrizione negli elenchi previdenziali dei CD e degli IAP nel 2018, ma necessita di un’ulteriore apposita istanza da inviarsi esclusivamente in via telematica.
Gli interessati sono invitati a rivolgersi agli uffici delle Unioni Agricoltori.