Articoli

La Legge n. 77 del 17 luglio 2020 stabilisce che: “In relazione alla necessità di garantire l’efficienza e la continuità operativa nell’ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Ad oggi lo stato di emergenza è fissato fino al 30 aprile 2021.

In base alle disposizioni e fatte salve nuove disposizioni di legge nazionale:

– i certificati rilasciati dal 1.1.2015 al 30.7.2015 sono prorogati fino al 29.7.2021, qualora al 30.4.2021, data di attuale termine dello stato di emergenza, venga dichiarata la sua definitiva cessazione;
– i certificati rilasciati dal 31.7.2015 al 31.12.2016, hanno una proroga di 12 mesi.

SVOLGIMENTO CORSI IN MODALITA’ FAD

Si ricorda che il DPCM del 2.3.2021, in vigore fino al 6.4.2021, all’art. 25 comma 1, stabilisce, fra l’altro, che “I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza“. I corsi finalizzati al rilascio o al rinnovo di certificati di abilitazione collegati ai prodotti fitosanitari possono pertanto essere tenuti esclusivamente in modalità FAD.

SVOLGIMENTO CORSI PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI

Si ricorda che i corsi per il rinnovo dei certificati devono essere strutturati in modo specifico o per utilizzatori professionali, o per consulenti o per distributori. Saranno autorizzati corsi che trattano gli argomenti indicati alternativamente o al paragrafo “Utilizzatori professionali”, o al paragrafo “Consulenti”, o al paragrafo “Distributori” di cui al capitolo “Corsi di aggiornamento per rinnovo certificati di abilitazione” dell’Allegato 2 della DGR 44-645 del 24 novembre 2014. Non saranno pertanto autorizzati corsi finalizzati indifferentemente al rinnovo di più tipologie di certificati. Si ricorda inoltre che il rilascio del nuovo certificato di abilitazione può essere richiesto solo a partire da 6 mesi prima della data di scadenza del certificato di abilitazione da rinnovare.

SVOLGIMENTO CORSI IN MODALITA’ FAD PER NON RESIDENTI

Con la Nota n. 836 del 13.1.2021, la Regione ha richiamato quanto disposto con D.D. n. 224 del 13.4.2015 ed in particolare al punto 3.2 del provvedimento, che recita: “…. per i partecipanti ai corsi fuori Regione, l’Ente competente può rilasciare il certificato a condizione che l’allievo abbia frequentato il corso in territorio piemontese“, per precisare che tale disposizione non è valida per i corsi tenuti in modalità FAD, ovvero che per i residenti fuori regione è necessaria la presenza fisica dell’allievo sul territorio piemontese. Tale limitazione si applica esclusivamente ai corsi finalizzati al rilascio ex novo dei certificati; i corsi di rinnovo relativi a certificati rilasciati dalla Regione Piemonte possono invece essere frequentati in modalità FAD anche da utenti non residenti sul territorio regionale. Si precisa, inoltre, che possono accedere ai corsi di rilascio in FAD per utilizzatori professionali anche coloro che, pur non essendo residenti in Piemonte, sono titolari, soci o dipendenti di aziende agricole con fascicolo aziendale in Piemonte.

La Regione Piemonte ha approvato le indicazioni procedurali per lo svolgimento dei corsi finalizzati al rinnovo dei patentini fitosanitari in modalità FAD (formazione a distanza).

A questo proposito si rileva che:

– La D.D. n. 351 del 4.6.2020 viene applicata anche alle attività formative necessarie per il rinnovo delle abilitazioni all’acquisto, all’utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

– La validità del provvedimento è limitata al rinnovo delle abilitazioni emesse dalla Regione Piemonte tra il 1° gennaio 2015 ed il 30 giugno 2016.

Per quanto riguarda le scadenze dei patentini e, di conseguenza l’organizzazione dei corsi di rinnovo, la proroga di un anno concessa dall’articolo 224, comma 5 bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, riguarda unicamente le abilitazioni in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo.

Attualmente non sono invece disposte proroghe alla validità dei certificati in scadenza nel corso del 2021.

Per maggiori informazioni è possibile visualizzare in allegato la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte.

DD n. 787 del 11.11.2020 FAD rinnovi