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Con la circolare n. 16 del 16 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in ordine all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2019.
I soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari (società che hanno optato per la determinazione catastale del reddito; agriturismi in regime forfettario e attività connesse tassate forfettariamente art. 56 bis del TUIR), sono comunque esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base di quanto previsto dai decreti di approvazione degli stessi (art. 2, comma 1, lett. b) del DM 28 dicembre 2018 e art. 3, comma 1, lett. b) del DM 24 dicembre 2019).
Circa i benefici premiali correlati ai diversi livelli di affidabilità fiscale, si fa presente che gli stessi sono stati individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2020. In particolare, si tratta:
· dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
· dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
· dell’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
· dell’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
· dell’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
· dell’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda i 2/3 del reddito dichiarato.
Si evidenzia, poi, che l’art. 148 del Decreto Rilancio (D.L. n.34/2020) è intervenuto in materia di ISA, stabilendo una disciplina eccezionale, limitata a specifici periodi di imposta, in cui viene disposto che, con riferimento alle attività di analisi del rischio sulla base dell’indice di affidabilità, esse siano effettuate:
· limitatamente al periodo 2018, tenendo conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli ISA relativo al periodo di imposta 2019;
· limitatamente al periodo 2020, tenendo conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.
Come traspare dalla stessa formulazione della disposizione, le motivazioni che hanno portato all’individuazione di modalità specifiche per l’attività di analisi del rischio relativa ai periodi d’imposta 2018 e 2020, sono da ricercare, rispettivamente, nelle “difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli ISA” e negli “effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria”.
Pertanto, qualora il contribuente avesse ottenuto un basso punteggio ISA per il periodo di imposta 2018, occorrerà valutare la posizione del contribuente, anche sulla base del punteggio di affidabilità ottenuto per il periodo d’imposta 2019.
Il legislatore, infatti, non ha voluto basare l’analisi del rischio di evasione fiscale soltanto sul giudizio di affidabilità del contribuente relativo solo ad un’annualità in cui l’emergenza Covid-19 comporterà ricadute economiche sulle imprese, ma ha ritenuto di dover ampliare i termini di confronto in quanto se i risultati degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019 facessero emergere un punteggio indicativo di una sostanziale affidabilità del contribuente, si potrà ritenere di scarso interesse la posizione del contribuente ai fini dell’analisi del rischio di evasione fiscale.
Analoghe considerazioni anche per gli ISA relativi all’anno d’imposta 2020.