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Con il recente Decreto attuativo sulle linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica (Decreto del MIPAAFT attuativo della L.2 7.12.2017, n.205), firmato a metà marzo dal ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, le disposizioni in materia, introdotte con la Legge di Bilancio del 2018, ma rimaste ancora inapplicate in assenza dello specifico Decreto, vengono finalmente completate. Il testo infatti, oltre a chiarire la definizione stessa di “enoturismo”, definisce nel dettaglio alcune semplificazioni fiscali per le aziende agricole e gli standard minimi di qualità dei servizi offerti. Nella formulazione del tanto atteso decreto, è stato determinante il ruolo giocato da Confagricoltura, soprattutto per un aspetto i cui risvolti sono importantissimi per le imprese agricole: la Confederazione ha ottenuto che nella versione definitiva del decreto fosse esplicitamente dichiarato che quando si parla di enoturismo si tratta di un’attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 del cc, cosa che mancava nella precedente formulazione del testo. Tale precisazione consente, infatti, di poter applicare le agevolazioni previste e riconosciute per le attività agricole in qualsiasi ambito. In particolare, l’aver riconosciuto la connessione all’attività agricola, permette alle società agricole (società di persona e di capitali), di poter mantenere – se esercitata – l’opzione per il regime catastale di determinazione del reddito, dal momento che viene rispettato il requisito di esercizio esclusivo di attività agricola.
Si attende adesso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che va così a completare ed armonizzare a livello nazionale il quadro normativo di riferimento.

 

 

Foto tratta da: www.vistanet.it