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Confagricoltura ha recentemente rivolto la propria attenzione verso la classificazione dei residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde, alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. n.116/2020 alla Parte IV del D.lgs. 152/2006. Questo decreto esclude i residui agricoli dal campo di classificazione dei rifiuti urbani, ad eccezione dei residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, che sono compresi tra i rifiuti urbani.
Una decisione che crea parecchia perplessità da parte degli agricoltori i quali, a fronte del loro importante lavoro di tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, speravano di essere equiparati anche agli operatori della manutenzione del verde pubblico. Gli sfalci e le potature derivanti dall’attività di manutenzione del verde pubblico, se realizzati dall’imprenditore agricolo nell’esercizio dell’attività agricola, sono infatti classificati come rifiuti speciali ai sensi della lett. a), comma 3, dell’art. 184. Questi residui possono essere utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa. Inoltre, è ancora permesso all’imprenditore agricolo che non utilizzi direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale, cederli anche a terzi per il riutilizzo in agricoltura o per la produzione di energia (sempre nel regime di esclusione dalla normativa sui rifiuti).
Per tale motivo in questo momento di incertezza si ritiene che gli operatori del settore debbano valutare la possibilità di qualificare i loro residui della manutenzione come sottoprodotti rispettando le condizioni di cui all’articolo 184-bis e le regole del DM 264/2016.
Qualora vengano classificati rifiuti, è opportuno attenersi alle modalità operative già utilizzate in precedenza. Ci risulta, ad esempio, che alcuni territori abbiamo gestito i rifiuti della manutenzione del verde pubblico e privato come rifiuti speciali, attribuendo loro il codice CER 20 02 01.

In relazione al quadro descritto, ed alle numerose incertezze applicative delle nuove norme, Confagricoltura :
• si è fatta promotrice di un emendamento all’interno del ddl C. 2845 di conversione del D.L. 83/2020 (milleproroghe 2021) diretto a prorogare l’entrata in vigore delle disposizioni connesse alla nuova definizione di rifiuto urbano;
• sta coinvolgendo le amministrazioni competenti per avere gli opportuni chiarimenti;
• sta procedendo ad approfondimenti ulteriori al fine di fornire:
1. nel caso di classificazione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato come rifiuti, un quadro completo sui codici CER utilizzati e sulla tipologia di autorizzazione rilasciata dall’Albo nazionale gestori ambientali (fino ad ora è stato rilevato l’utilizzo del codice CER 20 02 01 ed il rilascio dell’autorizzazione in categoria 2 bis);
2. per la qualificazione come sottoprodotto dei residui della manutenzione del verde, indicazioni sulle procedure a cui attenersi, sui documenti da predisporre;
3. un quadro sulle opportunità/criticità di sviluppare a livello territoriale esperienze di compostaggio sul luogo di produzione e di comunità, anche in relazione al rafforzamento di questa attività in relazione al nuovo art. 182 ter sui rifiuti organici.

Sui tre approfondimenti eventuali contributi possono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: areambiente@confagricoltura.it.