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Il Ministero della Salute con la nota DGSAF del 19 giugno scorso, vista anche la terza ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA, ha stabilito che, l’eventuale proseguimento o ripresa dell’attività degli allevamenti sono subordinati alla verifica, da parte dal Servizio Veterinario territorialmente competente, delle misure di biosicurezza rafforzate di cui all’Allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che per gli allevamenti commerciali deve ritenersi conclusa solo a seguito del caricamento delle check list adeguatamente compilate all’interno del sistema informativo Classyfarm.it.
Il Ministero precisa inoltre che per gli allevamenti da ingrasso, il Servizio Veterinario dovrà preliminarmente verificare la presenza di impianti di macellazione designati che accettino di ricevere gli animali.
L’autorizzazione alla movimentazione dei suini verso un macello o verso altri allevamenti verrà concessa solo dopo la verifica del rispetto di tutte le condizioni previste dal Reg. (UE) 2023/594, come ad esempio esito favorevole della visita clinica effettuata dal Servizio Veterinario territorialmente competente nelle 24 ore precedenti la movimentazione, campionamento dei suini eventualmente trovati morti in allevamento, avvenuta designazione da parte della Regione dell’impianto di macellazione e adozione delle misure di biosicurezza durante tutte le fasi del trasporto.

La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, ha realizzato, in modalità FAD asincrona, un percorso dal titolo “Il sistema I&R – identificazione e registrazione degli operatori, stabilimenti ed animali” destinato a tutti i soggetti responsabili ed utenti del sistema I&R.
Le video-lezioni e gli approfondimenti saranno disponibili sulla piattaforma e-learning dell’IZS di Teramo a partire dal 25 gennaio e fino al 25 luglio 2023.
In allegato si trasmette il programma di dettaglio del percorso formativo online in oggetto. Per poter accedere alla formazione, è necessario iscriversi tramite la piattaforma della
formazione dell’IZS di Teramo, raggiungibile dal portale internet https://formazione.izs.it. Il codice di iscrizione da utilizzare è I&R_23 (valido fino al 30 giugno 2023).
Infine si informa che, per la figura professionale del medico veterinario, il percorso formativo è stato accreditato ECM (6 crediti).
In allegato la circolare del Ministero della Salute

Nota pubblicazione video formativi_OP_ag1

Rammentiamo che il 27 settembre scorso è entrato in vigore il decreto del Ministero della Salute n. 134 del 5 agosto 2022 recante un aggiornamento delle disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali. Tuttavia, con le prime istruzioni operative è stato precisato che le nuove regole saranno applicabili pienamente solo dopo la predisposizione di un manuale operativo, ora in via di definizione in sede ministeriale, la cui adozione è prevista entro 45 giorni dalla pubblicazione, quindi entro l’11 novembre prossimo. Successivamente, il manuale dovrà essere approvato dalla Conferenza stato-regioni, per cui sarà operativo probabilmente da dicembre 2022.
Con la piena applicazione del manuale operativo sul sistema nazionale di identificazione e registrazione (I&R), il registro informatizzato in Bdn sostituirà obbligatoriamente qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto previsto da disposizioni precedenti al decreto. Ricordiamo ancora che gli allevatori di bovini, bufalini, ovini, caprini o suini, possono optare sin da subito per la tenuta del registro informatizzato, mentre questa possibilità sarà progressivamente introdotta anche per le altre specie animali e tipologie di stabilimenti. Le aziende che adottano l’opzione informatizzata non necessitano di nessun altro registro cartaceo.
In previsione di questo obbligo, gli allevatori che ancora adottano il registro cartaceo possono contattare le Unioni Agricoltori per valutare le modalità di passaggio alla versione informatizzata in BDN.

Il Ministero della Salute ha aggiornato la situazione dell’epidemia di Peste suina africana (Psa) sul territorio nazionale e informato della pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1460 del 2 settembre 2022, che modifica le zone in restrizione nei Paesi dell’Unione.
Per quanto riguarda il Piemonte le zone soggette a restrizioni I sono le seguenti:

– nella provincia di Alessandria, i comuni di Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano di Tortona, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano;

– nella provincia di Asti, i comuni di Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi;

– nella provincia di Cuneo, i comuni di Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto.

Le zone soggette a restrizioni II sono invece le seguenti:

  • nella provincia di Alessandria, i comuni di Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto d’orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant’Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D’orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D’orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d’Acqui, Castelletto d’Erro, Ponti, Denice:
  • nella provincia di Asti, il comune di Mombaldone.

Gli allevamenti siti nei comuni posti in restrizione con il nuovo regolamento sono soggetti alle norme stabilite a livello di Unione europea, alle disposizioni emanate dal Commissario Straordinario sulla Psa e alle regole ministeriali, tra cui quelle relative alla biosicurezza degli allevamenti suinicoli.
Il Ministero informa che in Piemonte si contano 119 casi di malattia nel selvatico ma l’ondata di infezione continua a registrare una preoccupante, anche se lieve, espansione verso ovest, visti gli ultimi ritrovamenti di carcasse di cinghiali infetti in provincia di Cuneo.
Con la circolare, inoltre, si esorta la Regione Piemonte ad attuare quanto prima le misure previste dal piano integrato di eradicazione recentemente trasmesso.
L’auspicio del Ministero – afferma Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte, – è condiviso anche dalle aziende che allevano suini nella nostra Regione. Per questo chiediamo ancora una volta alle istituzioni di intervenire con urgenza avviando tutte le misure necessarie per arginare la diffusione del contagio, perché non ci sono più ragioni per temporeggiare e sperando che non sia troppo tardi”.

L’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi ha nominato Giorgio Sapino commissario per l’emergenza della Peste suina africana nel territorio della provincia di Alessandria. Sapino, già responsabile dei Servizi Veterinari e direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asl Cn1, dovrà occuparsi della corretta applicazione delle misure di controllo e prevenzione disposte dal Ministero della Salute per la zona infetta.
D’intesa con i presidenti delle Regioni Piemonte e Liguria, Alberto Cirio e Giovanni Toti, verrà inoltre richiesta al Ministero della Sanità la nomina di un commissario interregionale nella figura di Angelo Ferrari, attuale direttore dell’Istituto sperimentale zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, che già opera con valenza sovraregionale.

Nel frattempo il 18 gennaio la Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari ha emanato un dispositivo con il quale vengono disposte “Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana”.
Con la nota il Ministero definisce i provvedimenti da mettere in atto in tre distinte “zone”: la zona infetta in restrizione, una zona che si può definire “cuscinetto” compresa nell’area di 10 Km confinante con la zona infetta e il resto del territorio nazionale.
In linea generale il provvedimento prevede:

A) Zona infetta in restrizione

a. Suini selvatici – si applicano le limitazioni alle attività venatorie e all’aperto come da precedente ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l’intensificazione della ricerca di carcasse e la loro gestione e smaltimento e il divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne e prodotti a base di carne, di trofei e ogni altro prodotto che sia stato ottenuto da suini selvatici cacciati o comunque macellati;
b. Suini detenuti – Si applica:
1. un accurato censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini;
2. la macellazione immediata dei suini detenuti all’interno di allevamenti bradi e semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data del
presente dispositivo;
3. la macellazione immediata dei suini detenuti all’interno degli allevamenti familiari previa visita clinica e sotto controllo ufficiale e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data del presente dispositivo;
4. programmazione delle macellazioni dei suini presenti negli allevamenti di tipo commerciale e divieto di riproduzione e di ripopolamento per 6 mesi dalla data del presente dispositivo;
5. allo scadere dei 6 mesi dal divieto di ripopolamento di cui ai punti 3) e 4), se la situazione epidemiologica lo permetterà sarà possibile il ripopolamento degli allevamenti previa verifica da parte dei servizi veterinari competenti dell’adozione e dei livelli di misure di biosicurezza;
6. esecuzione del controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti;
7. controllo sugli eventuali trattamenti terapeutici sui suini;
8. divieto di movimentazione di suini detenuti in stabilimenti siti in zona infetta ad eccezione della movimentazione finalizzata alla macellazione che dovrà avvenire in vincolo e previa autorizzazione dei Servizi
veterinari competenti;
9. divieto di movimentazione di suini detenuti da e verso la zona infetta;
10. divieto di movimentazione di partite di materiale germinale,
sottoprodotti e partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona.

B) Zona “cuscinetto” – le Regioni applicano:

a) rafforzamento della sorveglianza anche attraverso la programmazione dell’attività di ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici;
b) regolamentazione dell’attività venatoria e delle altre attività all’aperto di natura agro-silvo-pastorale;
c) censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini e/o cinghiali;
d) divieto di movimentazione diversa da quella finalizzata alla macellazione di cinghiali catturati in aree protette e in altri istituti faunistici;
e) esecuzione puntuale del controllo virologico di tutti i verri e le scrofe morti;
f) controllo sugli eventuali trattamenti terapeutici sui suini non già precedentemente pianificati;
g) adozione di misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti e verifica dei livelli di biosicurezza di tutti gli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente, fatta salva l’adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l’operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse;
h) i suini detenuti in allevamenti di tipologia “semibrado” compresi i cinghiali detenuti, laddove i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente verifichino l’assenza di strutture che garantiscono l’effettiva separazione con i suini selvatici a vita libera in ogni forma di recinzione, sono trasferiti e trattenuti all’interno di un edificio dell’azienda. Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede alla macellazione ed al divieto di ripopolamento fino alla risoluzione delle carenze riscontrate;
i) rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e inserimento dell’obbligo di validazione del Modello 4 da parte del Servizio veterinario della ASL territorialmente competente;
j) macellazione tempestiva dei suini detenuti negli allevamenti familiari e divieto di ripopolamento fino alla revoca della zona infetta;
k) divieto di movimentazione di suini detenuti al di fuori dalla zona salvo derogare tale divieto applicando le condizioni generali e speciali previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
Le Regioni interessate dalla zona infetta, limitatamente alla parte indenne, e le Regioni confinanti con l’area infetta dispongono almeno le misure di cui ai punti g), h) e j) e possono disporre di provvedimenti in merito alle attività venatorie.

C) Resto del territorio nazionale

a) censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN;
b) divieto di movimentazione di cinghiali catturati presenti in aree protette e negli altri istituti faunistici diversa da quella finalizzata alla macellazione;
c) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente, fatta salva l’adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l’operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Con successivo dispositivo del Ministero della salute sarà concordata la programmazione di detta verifica, fermi restando i livelli già stabiliti nel piano di sorveglianza nazionale;
d) Obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia “semibrado” ed identificazione individuale di tutti i riproduttori ivi presenti.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano garantiscono il controllo virologico di tutte le carcasse di cinghiali ritrovati sul proprio territorio ed il controllo virologico di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e semibradi presenti nel territorio di competenza.
I provvedimenti presi dal Ministero della Salute interessano non solo gli allevamenti della zona infetta già definita, ma dell’intero territorio nazionale soprattutto in merito ai livelli di biosicurezza. Per quanto sia comprensibile agire con rapidità e in maniera incisiva per circoscrivere l’epidemia ed eradicarla il prima possibile mettendo in sicurezza gli allevamenti suinicoli, sarà altrettanto necessario prevedere dei fondi per permettere agli agricoltori di adeguare i livelli di biosicurezza come richiesto ed indennizzare gli allevatori colpiti dalle conseguenze economiche di tali misure.