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Confagricoltura accoglie con favore l’intenzione del Ministero della Transizione Ecologica di presentare, in sede di Conferenza Stato-Regioni, una proposta per affrontare la questione della peste suina africana e della presenza diffusa del cinghiale.
Un’iniziativa doverosa, quella assunta dal MITE, che finalmente affronta un tema annoso – se ne dibatte da oltre venti anni – che è quello rappresentato dalla eccessiva presenza di cinghiali sul territorio italiano.
Gli interventi di contenimento devono avere come obiettivo il ripristino di un rapporto equilibrato ed ambientalmente compatibile di questo selvatico con l’ambiente e con le attività produttive, a tutela delle altre specie, delle produzioni agricole e della incolumità delle persone. Il mondo scientifico, da tempo, segnala che le popolazioni di cinghiali sono fuori controllo e che una carenza di interventi non è più giustificabile.
Il ritrovamento di cinghiali affetti da peste suina africana in Piemonte, Liguria e Lazio è un ulteriore elemento di preoccupazione e si aggiunge ai numerosi episodi che rendono necessari interventi decisivi e non palliativi. Le previsioni normative in discussione vanno in quel senso e Confagricoltura auspica un largo consenso ed una conseguente ed efficace attuazione, in controtendenza rispetto al passato. La gravità della situazione è tale che ulteriori ritardi nella messa in atto delle azioni necessarie non sarebbero accettabili.
Le Regioni avranno un ruolo decisivo, Confagricoltura auspica pertanto che tale iniziativa possa avere presto attuazione e sosterrà le scelte del Ministro Cingolani, che dovranno andare nella direzione di contenere i danni alle coltivazioni da parte della fauna selvatica agli agricoltori, in un momento molto particolare in cui viene chiesto all’agricoltura italiana di aumentare le produzioni per un rafforzamento della food security.

La circolare del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) del 12 aprile 2021 e in particolare il chiarimento sul settore agricolo sulla nuova definizione di rifiuti urbani interviene con appositi chiarimenti su quattro argomenti:
A) coordinamento con l’art. 238 del TUA e il comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 in merito alla TARI;
B) determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva;
C) locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza:
1. attività industriali – rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera c) del TUA,
2. attività artigianali – rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera d) del TUA
3. attività agricole, agroindustriali e della pesca – rifiuti i cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA;
D) possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’eliminazione della potestà comunale di assimilazione.
Il chiarimento sul settore agricolo è al punto 3 della lettera C della circolare relativamente alle “Attività agricole, agroindustriali e della pesca – rifiuti i cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA”, e ha riguardato:
• la precisazione che i rifiuti agricoli sono sempre rifiuti speciali in linea con la Direttiva europea;
• l’interpretazione secondo cui alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche dell’allegato L-quinquies (vedi tabella) viene data “la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater (vedi tabella) della citata Parte quarta del TUA.”
• la precisazione che “in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, [..], nelle more dell’aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio.”
Tale possibilità è rivolta, dunque, ad alcune attività agricole, con riferimento alla gestione dei rifiuti presenti nell’allegato L-quater (principalmente si tratta di rifiuti organici, di imballaggio e rifiuti indifferenziati), tra cui ad esempio:
• gli agriturismi in quanto simili all’attività 6 (alberghi con ristorante) o all’attività 21. (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub);
• le fattorie didattiche in quanto simili all’attività 1 (scuole);
• l’enoturismo in quanto simile all’attività 22 (birrerie, hamburgherie ecc) o all’attività 26 (ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio);
• la vendita diretta di prodotti agricoli, inclusi i prodotti florovivaistici (serre) simili all’attività 26 (ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio).
La circolare non interviene per specificare la modalità per determinare le tariffe con cui aderire al servizio pubblico, atteso che, essendo classificati i rifiuti agricoli come speciali, viene meno il presupposto impositivo della TARI, ovvero possedere superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani.La circolare non interviene per specificare la modalità per determinare le tariffe con cui aderire al servizio pubblico, atteso che, essendo classificati i rifiuti agricoli come speciali, viene meno il presupposto impositivo della TARI, ovvero possedere superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Va anche precisato che dalle interlocuzioni con il MEF e il Mite, nell’incontro precedente alla pubblicazione della circolare del 12 aprile 2021, si è acquisito che alle attività agricole in quanto produttrici di rifiuti speciali non fosse dovuta sia la quota variabile che la quota fissa della TARI.
In aggiunta si ricorda che può essere utile valutare la percorribilità di promuovere la realizzazione o, laddove presenti, l’ampliamento dei contenuti degli Accordi di programma o Convenzioni con i gestori privati o con il gestore del servizio pubblico di raccolta, per la gestione di quei rifiuti che non sono più considerati simili agli urbani. Le tariffe in questi casi vengono concordate fra le organizzazioni agricole e i gestori del servizio (sia esso pubblico che privato) e, laddove presente come nel caso dell’Accordo di programma, anche con la pubblica amministrazione.
Detto ciò, non si esclude che alle predette attività che a titolo volontario, decidessero di aderire al servizio pubblico di raccolta, quest’ultimo possa proporre quanto previsto per i locali industriali/artigianali ove si producono rifiuti urbani (punto 1 lettera C della circolare), ovvero che: “continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani[..]. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006”.
Quanto previsto al comma 10 dell’articolo 238 del TUA, circa la possibilità di consentire alle utenze non domestiche che producono rifiuti simili agli urbani di poter conferire tali rifiuti al di fuori del servizio pubblico alle condizioni ivi indicate, non si applica al settore agricolo, in quanto lo stesso in virtù della lettera b-sexies), comma 1, articolo 183 del TUA è espressamente escluso dalla possibilità di produrre rifiuti urbani.
Ne consegue che i chiarimenti previsti sulla disposizione nella circolare Mite del 12 aprile 2021 indicati alle lettere A) e B) non sono da intendersi direttamente riferibili al settore agricolo, come nel caso:

dell’applicazione della quota fissa anche in caso di avvalimento del servizio di un operatore privato;

dei contenuti e tempistiche della comunicazione di non avvalimento dei servizi del gestore del servizio pubblico di raccolta posta al 31 maggio.
Ciò detto, nulla vieta, che le attività agricole interessate possano concordare, a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta, modalità di adesione con procedure, elementi organizzativi e gestionali utilizzati per i soggetti rientranti nelle disposizioni del comma 10 dell’articolo 238 del TUA.
Ne consegue che le aziende dovranno prendere contatti con le amministrazioni e i gestori del servizio pubblico, al fine di verificare come questi ultimi si orienteranno a seguito degli indirizzi applicativi del MiTE, e di conseguenza quali modifiche apporteranno ai regolamenti comunali nei prossimi mesi.
Infine, in tale contesto va anche ricordato che nell’ambito del disegno di legge di conversione del DL sostegni sono in discussione emendamenti diretti a stabilizzare la situazione disciplinata dalla circolare, scongiurando le criticità segnalate nei mesi scorsi relative alle interruzioni del servizio di raccolta dei rifiuti.

Con una circolare del 12 aprile il Ministero della Transizione Ecologica – MiTE chiarisce alcune questioni relative allo smaltimento dei rifiuti agricoli non pericolosi prodotti dalle imprese agricole. In base alle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 116 del 2020 si erano create numerose difficoltà, in quanto alcuni enti di raccolta avevano sospeso il servizio di ritiro dei rifiuti agricoli, con danni in particolare per gli agriturismi, i negozi di vendita di prodotti agricoli e le aziende orticole.
Si tratta di un provvedimento utile – dichiara Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemontein quanto la circolare riprende quanto suggerito da Confagricoltura nelle interlocuzioni con i Ministeri interessati per risolvere le diverse criticità emerse in fase di applicazione della nuova norma. In attesa di eventuali sviluppi normativi in sede di conversione del Decreto-Legge Sostegni, su cui Confagricoltura è intervenuta chiedendo la presentazione di alcuni emendamenti, la circolare del MiTE è un primo passo importante diretto a rendere meno problematica l’attuazione delle novità introdotte dal decreto legislativo 116/20”.
La circolare evidenzia che, fermo restando che i rifiuti agricoli sono sempre rifiuti speciali in linea con la Direttiva europea, alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche dell’allegato L-quinquies viene data “la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA”.
La circolare, che accoglie le istanze di Confagricoltura, evidenzia “in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, [..] che, nelle more dell’aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio”.

Lo scorso 31 marzo si è tenuto un incontro con il MiTE e il MEF al fine di approfondire la questione relativa alla definizione di rifiuti urbani con particolare riferimento ad alcune attività connesse, quali ad esempio l’attività agrituristica e la vendita diretta di prodotti agricoli.

Confagricoltura nel corso della riunione ha avuto modo di rappresentare la situazione emergenziale che si sta creando in alcuni territori in cui l’interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti è già in atto, soprattutto per l’attività agrituristica e di vendita diretta di prodotti agricoli.

Confagricoltura ha posto all’attenzione dei Ministeri la necessità di introdurre una norma transitoria che consenta alle imprese agricole che già usufruiscono del servizio pubblico di continuare a ricevere tale servizio per almeno due anni. Ciò anche al fine di dare la possibilità agli operatori privati e al Gestore del servizio pubblico di raccolta di organizzarsi per offrire servizi alle imprese agricole coinvolte tramite convenzione e dall’altra attuare le norme sul compostaggio nel luogo di produzione, rendendole contemporaneamente applicabili al settore.

Inoltre, nelle more di un intervento che permetta alle suddette attività di usufruire del servizio pubblico di raccolta, si è chiesto di sollecitare i Comuni e i Gestori del servizio pubblico di raccolta che hanno attivato al loro interno anche una gestione dei rifiuti speciali, di proporre specifiche convenzioni agli operatori agricoli interessati al fine di non interrompere il servizio di raccolta. Diversamente ed in assenza di operatori privati in grado di svolgere l’attività di raccolta di determinate tipologie di rifiuti, l’interruzione del servizio svolto dal Comune potrebbe generare anche un problema ambientale oltre che organizzativo.

Di conseguenza in attesa delle auspicate modifiche normative si è chiesto comunque:

  • di dare alle imprese agricole e connesse la possibilità concreta di stipulare con il Comune/Gestore del servizio pubblico di raccolta apposita convenzione per la raccolta dei rifiuti speciali, compresi quelli che sono diventati speciali a seguito dalla nuova definizione di rifiuti urbani.
  • di prevedere nella comunicazione di interruzione del servizio da parte del Comune l’informazione sulla possibilità di continuare a beneficiare del servizio, mediante stipula della suddetta Convenzione.

In tale contesto peraltro si è sottolineata la necessità di coinvolgere ANCI – IFEL per sollecitare le suddette soluzioni alternative urgenti all’interruzione del servizio in atto per le attività agrituristiche e di vendita diretta di prodotti agricoli.

Nel corso dell’incontro il MITE ha posto subito all’attenzione dei presenti la propria proposta diretta a far ricomprendere fra le attività che possono generare rifiuti urbani, e quindi usufruire del servizio pubblico, con l’applicazione della TARI, le attività connesse che producono rifiuti indicati nell’allegato L-quater (vedi tabella in calce al documento).

Per tali soggetti sarà sempre possibile conferire al gestore privato, usufruendo della riduzione legata alla parte variabile della TARI.

È stato invece chiarito che le attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c. producono rifiuti speciali e sono escluse dalla TARI (sia parte fissa che parte variabile). Pertanto, la gestione di questi rifiuti è demandata a contratti con operatori privati o con il gestore del servizio pubblico.

Le proposte dal Mite necessitano di una modifica del d.lgs. 152/2006 da presentare nel ddl di conversione del D.L. sostegni.

Ciò detto c’è il rischio, con la proposta del Mite, di vedere, la maggior parte delle attività agricole e dei relativi rifiuti agricoli equiparati agli urbani visto l’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 e l’art. 2135 del codice civile specifica che: “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Con questa modifica il Mite intende anche equiparare le attività connesse del settore agricolo a quello industriale, che non è compreso nell’elenco di attività dell’allegato L-quinquies, ma può comunque produrre alcuni rifiuti urbani indicati nell’allegato L-quater.

In base alle notizie informali sulla circolare esplicativa che i Ministeri stanno predisponendo, su sollecitazione di Anci, in particolare per il settore industriale, vi è un punto specifico sui locali ove si producono rifiuti urbani, e di conseguenza si applica la TARI, ovvero mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.

Sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti le superfici dove avviene la lavorazione industriale. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013 sono esclusi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive di rifiuti speciali.

In merito all’impostazione del MITE, su cui ci si è comunque riservati un approfondimento, si è sottolineato che il ricomprendere le attività connesse all’interno della definizione della TARI necessita la revisione dei coefficienti di producibilità dei rifiuti delle varie attività, come previsto dal DPR 158/1999, in quanto non aderenti all’effettiva produzione di rifiuti delle predette attività.

 

Si sottolinea ad esempio che gli agriturismi sono stati equiparati ai ristoranti o agli alberghi mentre la vendita diretta di prodotti agricoli all’attività di negozio di ortofrutta, con un conseguente aumento dei costi associati alla TARI.

Su quanto emerso nella riunione è necessario un approfondimento al fine di verificare l’impatto sulle diverse attività connesse qualora fossero ricomprese fra le attività che possono generare rifiuti urbani e quindi assoggettate alla TARI tenendo presente di quanto indicato per il settore industriale (esclusione dei locali di lavorazione e magazzini di materie prime e merci). Ciò fermo restando le segnalazioni già ricevute fino ad ora da alcuni territori in relazione al settore agrituristico, ed in alcuni casi specifici dalla vendita diretta di prodotti agricoli (cantine, serre, negozi, ecc.) che hanno manifestato la richiesta di rimanere nell’ambito della classificazione dei rifiuti urbani.

Ciò detto, si chiede un formale riscontro sulla posizione da tenere su questo argomento complesso e delicato per il settore agricolo, in base alle opzioni sotto richiamate, entro il prossimo martedì, anche al fine di predisporre specifici emendamenti nel dl sostegni:

 Opzione 1 – posizione dei Ministeri: ricomprendere in modo stabile fra le attività che possono generare rifiuti urbani le attività connesse (agriturismi, ecc.) rientranti nell’allegato L-quinquies (vedi tabella in calce al documento) che producono rifiuti indicati nell’L-quater (vedi tabella in calce al documento);

Opzione 2 – introdurre una norma transitoria che consenta alle imprese agricole che già usufruiscono del servizio pubblico di continuare a ricevere tale servizio per almeno due anni.

 

 

Elenco rifiuti dell’Allegato L-quater Elenco attività dell’Allegato L-quinquies
RIFIUTI ORGANICI: rifiuti biodegradabili (200201)

CARTA E CARTONE: imballaggi in carta e cartone (150101), carta e cartone (200101)

PLASTICA: imballaggi in plastica (150102), plastica (200139)

LEGNO: imballaggi in legno (150103), legno diverso da quello di cui alla voce 200137* (200138)

METALLO: imballaggi metallici (150104), metallo (200140)

IMBALLAGGI COMPOSITI: imballaggi materiali compositi (150105)

MULTIMATERIALE :150106

VETRO: imballaggi in vetro (150107), vetro (200102)

TESSILE: imballaggi tessili (150109), abbigliamento (200110), prodotti tessili (200111)

TONER: Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (080318)

IMGOMBRANTI (200307)

VERINICI, INCHIOSTRI ADESIVI, RESINE Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (200128)

DETERGENTI – Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (200130)

ALTRI RIFIUTI: altri rifiuti non biodegradabili (200203)

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI rifiuti urbani indifferenziati (200301)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.

2. Cinematografi e teatri.

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.

5. Stabilimenti balneari.

6. Esposizioni, autosaloni.

7. Alberghi con ristorante.

8. Alberghi senza ristorante.

9. Case di cura e riposo.

10. Ospedali.

11. Uffici, agenzie, studi professionali.

12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

16. Banchi di mercato beni durevoli.

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20. Attività artigianali di produzione beni specifici.

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

22. Mense, birrerie, hamburgerie.

23. Bar, caffè, pasticceria.

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.

25. Plurilicenze alimentari e/o miste.

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.

27. Ipermercati di generi misti.

28. Banchi di mercato generi alimentari.

29. Discoteche, night club.