Tra obbligo di vaccino per gli over 50 dal 15 gennaio 2022, che potranno andare al lavoro solo se immunizzati o guariti dal Covid, rientro a scuola e nuove regole per il Green Pass, il Decreto Covid 5 Gennaio fa molto discutere. Il Governo guidato da Mario Draghi ha approvato l’ennesimo provvedimento per tentare di fermare la crescita senza fine dei contagi, ma fa un passo indietro rispetto all’idea iniziale di introdurre l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori. Vediamo cosa prevede il Decreto Covid Gennaio e cosa cambia con l’entrata in vigore.
1) OBBLIGO VACCINI PER GLI OVER 50
Il Decreto Covid Gennaio introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato (Super Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022. L’ok arriva al fine di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”. L’obbligo vaccinale anti Covid 19 si applica a tutti i residenti in Italia, “anche cittadini europei e stranieri”, che abbiano compiuto il 50° anno di età. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”. Disposizioni particolari sono poi previste per i lavoratori over 50.
2) OBBLIGO VACCINI PER I LAVORATORI OVER 50
A partire dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati (compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati) che hanno compiuto 50 anni dovranno esibire il Super Green Pass per andare a lavoro. Parliamo cioè del certificato di vaccinazione o di guarigione da Covid. Per loro infatti, con il Decreto Covid 5 Gennaio diventa obbligatoria la vaccinazione. I lavoratori senza tale tipo di certificazione verde sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata – viene specificato – “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.
Prevista anche, per la violazione dell’obbligo una sanzione da 600 a 1.500 euro, oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. La sanzione è irrogata dal Prefetto competente. Nelle imprese, poi, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi. Tale sostituzione è rinnovabile fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. I datori di lavoro dunque, possono applicare le norme e le sanzioni previste dagli ultimi decreti emergenziali, come spiegati in questo articolo.
3) OBBLIGO VACCINI PER IL PERSONALE UNIVERSITARIO
Introdotto dal provvedimento l’obbligo vaccinale senza limiti d’età (cioè non solo per chi ha più di 50 anni) per il personale universitario. Stesso discorso anche per quello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per quello degli Istituti tecnici superiori. Tale personale viene così equiparato a quello scolastico per cui l’obbligo vaccino è stato previsto in un recente Decreto Covid. Per maggiori chiarimenti sulle categorie per cui vale l’obbligo vaccinale potete leggere questo approfondimento.
4) ESTESO L’OBBLIGO GREEN PASS
Fino al 31 marzo 2022 bisognerà essere in possesso del Green Pass base per poter accedere ai “servizi alla persona” ( come ad esempio il parrucchiere) ma anche per entrare nei “pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali”. Salta dunque nel corso del Consiglio dei Ministri l’obbligo Super Green Pass richiesto inizialmente dal Governo per le medesime attività. Basterà il Green Pass Base. Nessun obbligo Green Pass base però per l’accesso alle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Tali attività, che saranno individuate con un DPCM – su proposta del Ministro della Salute, d’intesa con i Ministri dello Sviluppo economico e della Pubblica amministrazione – da “adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore” del Decreto Covid 5 Gennaio. L’obbligo dell’uso del Green pass per i servizi alla persona e le altre attività citate sarà valido dal 20 gennaio 2022. Per le altre attività invece scatterà dal 1° febbraio 2022 o dalla data di efficacia del DPCM relativo alle attività da escludere dall’obbligo. Per avere maggiori dettagli sulla differenza tra Green Pass base, Super Green Pass e Mega Green Pass si consiglia di leggere questo articolo.
5) SCUOLE ELEMENTARI: IN DAD CON DUE POSITIVI IN CLASSE
Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività nelle scuole. Nelle scuole elementari “in presenza di un caso di positività nella classe”, si applica “la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e “da ripetersi dopo 5 giorni“. Mentre in presenza di almeno due casi di positività nella classe si applica la didattica digitale integrata (DAD) per la durata di dieci giorni. Nelle scuole dell’infanzia e per i servizi educativi per l’infanzia con un caso di positività si applica al gruppo classe o alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.
6) SCUOLE MEDIE E SUPERIORI: CON TRE POSITIVI, IN DAD SOLO I NON VACCINATI
Se si registra fino a un caso di positività nella stessa classe nelle scuole medie e superiori è prevista l’auto-sorveglianza e l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per 10 giorni.
7) RISORSE PER LO SCREENING RIENTRO A SCUOLA
Il Governo ha autorizzato la spesa di 92.505.000 euro per l’anno 2022 a favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid 19. La spesa viene prevista per test rapidi gratis e per l’attività di screening e di tracciamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.