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Il nuovo Regolamento 2016/2031/UE:

– intende rafforzare la protezione delle piante e dei prodotti vegetali dagli organismi nocivi;

– introduce nuovi obblighi per tutti gli attori della filiera, da chi importa a chi moltiplica e commercializza vegetali;

– evidenzia la responsabilità diretta dei produttori sulla sanità dei vegetali;

– modifica l’organizzazione dei Servizi fitosanitari nei vari Paesi membri e le procedure di sorveglianza messe in atto dai servizi ufficiali. Pertanto:

1) Le ditte già iscritte al RUP come Importatori sono state iscritte d’ufficio nel RUOP ma dovranno aggiornare il proprio stato inserendo i dati relativi ai siti di produzione, alle specie prodotte o commercializzate e ai Paese Terzi destinatari.

2) Le ditte solo autorizzate all’attività, sono state iscritte d’ufficio nel RUOP, dovranno aggiornare il proprio stato inserendo i dati relativi ai siti di produzione, alle specie prodotte entro il 14/03/2020.

3) Le ditte che producono sementi di Oryza sativa, a seguito dell’aggiornamento normativo, devo presentare domanda di autorizzazione all’uso del Passaporto delle Piante entro il 14/03/2020.

4) Viene introdotto l’uso del Passaporto delle piante (PP) per tutte le specie di piante da impianto, che avrà un nuovo formato come previsto dal Regolamento UE 2017/2313.

5) Chi produce tappeti erbosi deve rilasciare il Passaporto delle Piante.

L’Operatore Professionale iscritto nel RUOP deve aggiornare, entro il 14 marzo 2020, i dati relativi ai siti di produzione e alle specie di piante prodotte o commercializzate.
Gli operatori che vendono ad operatori professionali dovranno compilare il registro di carico e scarico dei vegetali e dovranno garantire la tracciabilità delle piante durante la permanenza in vivaio/garden/negozio (si deve poter risalire alla provenienza della partita). Gli operatori professionali a cui si venderà le piante dovranno conservare il passaporto per i tre anni successivi.
Chi ri-coltiva le piante dovrà emettere il passaporto con proprio codice aziendale. Deve essere identificato il “responsabile fitosanitario”, che dovrà dimostrare le competenze in materia, riconoscere i sintomi di insetti o infezioni previsti dalla normativa.