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Alla visita delle cantine e dell’azienda agricola, con eventuale degustazione di prodotti si applica il regime forfettario, che prevede il versamento dell’Iva nella misura del 50% e la tassazione Irpef sul 25% dei ricavi. Il regime fiscale è applicato all’enoturismo e all’agriturismo. E’ possibile trovare tutti i chiarimenti e le precisazioni sull’attività sull’articolo in allegato de “Il Sole 24 Ore”

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Con una risposta ad interpello del 28 luglio scorso, la n. 228 del 2020, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito una serie di precisazioni, in relazione ad alcune attività connesse svolte dalle aziende agricole, facendo così chiarezza sul trattamento fiscale di talune fattispecie ricorrenti.
In particolare, con la suindicata risposta, l’AdE si è espressa sul corretto inquadramento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette, relativamente all’attività di produzione di marmellata, a quella di degustazione in cantina, e a quella di confezionamento e vendita di cesti regalo. Da ultimo, si è soffermata anche sulla modalità di tassazione delle attività didattico formative.

Produzione di marmellata

Per quanto concerne l’attività di produzione e commercializzazione di marmellata effettuata utilizzando esclusivamente frutti di propria coltivazione, l’Amministrazione finanziaria, pur non considerando prodotto strettamente agricolo la marmellata, ha confermato che il reddito derivante dalla vendita di tale prodotto non sconta autonoma tassazione ma rientra nel reddito agrario così come i prodotti agricoli “classici” (es. frutta, verdura, uva, vino, cereali, bovini, suini ecc.)
Viene altresì confermato che ai fini IVA non è possibile forfettizzare l’imposta ma la medesima si pagherà con le modalità ordinarie (IVA vendite meno IVA acquisti) limitatamente a tale prodotto.
Ne consegue quindi che una azienda potrà utilizzare il regime speciale IVA per la generalità delle altre vendite di prodotti agricoli, ma dovrà determinare analiticamente l’IVA riguardante la cessione di marmellate.

Cessione di beni acquistati presso terzi

Come più volte ribadito dalla stessa Amministrazione finanziaria, viene sottolineato che per le cessioni di beni acquistati presso terzi senza manipolazione e/o trasformazione (es. acquisto e successiva rivendita di vino confezionato) non può trovare applicazione il regime speciale IVA. Di conseguenza, al verificarsi della predetta fattispecie, l’IVA andrà calcolata per differenza (IVA vendita vino acquistato da terzi meno IVA acquisto del medesimo prodotto).

Confezione di cesti contenenti prodotti propri e prodotti di terzi

In occasione della vendita di cesti confezionati e contenenti più prodotti, di cui alcuni propri dell’imprenditore agricolo, (ad es. vino, frutta, verdura etc.), ed altri aggiunti per rendere la confezione più “ricca”, ma acquistati da terzi (ad es. cioccolata in occasione delle festività Natalizie o Pasquali), l’Agenzia Entrate ha confermato che l’aliquota IVA da applicare alla cessione del cesto, contenente beni soggetti ad aliquote diverse, è quella ordinaria (22%).
Ai fini IRPEF, invece, nel caso in cui le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione abbiano ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi e non siano esercitate congiuntamente ad un processo di manipolazione o trasformazione, venendo a mancare ogni connessione con l’attività agricola principale, le attività in questione producono redditi d’impresa occasionale da determinarsi analiticamente (ricavo vendita meno costo acquisto).

Visita occasionale delle cantine e dell’azienda agricola con eventuale degustazione

Con riferimento all’attività di visita occasionale delle cantine e dell’azienda agricola, con eventuale degustazione dei prodotti, sia di beni di produzione propria (vino, olio, marmellata), che di beni acquistati da terzi, a parere delle Entrate, si applicano le disposizioni fiscali proprie dell’attività agrituristica. Pertanto, l’IVA deve essere calcolata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili, in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria, mentre il reddito imponibile che si ritrae dalle predette visite occasionali, si calcola applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%. (in pratica si pagheranno le imposte sul 25% di quanto incassato al netto dell’IVA).

Attività didattica Formativa

Considerando che il contribuente che svolge l’attività didattico formativa, è inserito nell’elenco regionale delle fattorie didattiche, secondo la disciplina regionale in materia, l’Agenzia Entrate ritiene che le relative prestazioni possano considerarsi esenti dall’IVA, ai sensi dell’art. 10, n. 20).
Ai fini delle imposte dirette, tale attività può essere inquadrata nell’attività agrituristica, pertanto il reddito è determinato forfettariamente come avviene per l’agriturismo (tassazione sul 25% dei ricavi conseguiti).