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Ci sarà tempo fino al 1° aprile 2021 per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri: considerate le difficoltà legate alla situazione emergenziale in corso provocata dal Covid-19 e recepite le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, il provvedimento firmato ieri, 23 dicembre 2020 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate posticipa di tre mesi la data di utilizzo del nuovo tracciato telematico per l’invio dei corrispettivi e quella di adeguamento dei registratori telematici.
Col provvedimento viene modificata dal 1° gennaio al 1° aprile 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi giornalieri “Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei registratori telematici. Fino a quella data sarà possibile trasmettere i dati attraverso la versione precedente (6.0).
Vengono prorogati al 31 marzo 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate” (ex-art. 22 DR 633/72), per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), devono certificare i corrispettivi incassati tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate. Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, albergatori, ristoratori, artigiani, etc., per quanto riguarda il settore agricolo vi rientrano coloro che attualmente emettono ricevute fiscali: agriturismi e soggetti che effettuano vendite a privati consumatori.
Le aziende interessate dovranno dotarsi del “registratore telematico” o adattare il proprio registratore di cassa. Per l’acquisto del registratore telematico o per l’adattamento del vecchio registratore di cassa, solo per anni 2019 e 2020, è stato previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta del 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997. In particolare, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.

 

 

foto: www.tomshw.it