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Con una circolare del 12 aprile il Ministero della Transizione Ecologica – MiTE chiarisce alcune questioni relative allo smaltimento dei rifiuti agricoli non pericolosi prodotti dalle imprese agricole. In base alle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 116 del 2020 si erano create numerose difficoltà, in quanto alcuni enti di raccolta avevano sospeso il servizio di ritiro dei rifiuti agricoli, con danni in particolare per gli agriturismi, i negozi di vendita di prodotti agricoli e le aziende orticole.
Si tratta di un provvedimento utile – dichiara Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemontein quanto la circolare riprende quanto suggerito da Confagricoltura nelle interlocuzioni con i Ministeri interessati per risolvere le diverse criticità emerse in fase di applicazione della nuova norma. In attesa di eventuali sviluppi normativi in sede di conversione del Decreto-Legge Sostegni, su cui Confagricoltura è intervenuta chiedendo la presentazione di alcuni emendamenti, la circolare del MiTE è un primo passo importante diretto a rendere meno problematica l’attuazione delle novità introdotte dal decreto legislativo 116/20”.
La circolare evidenzia che, fermo restando che i rifiuti agricoli sono sempre rifiuti speciali in linea con la Direttiva europea, alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche dell’allegato L-quinquies viene data “la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA”.
La circolare, che accoglie le istanze di Confagricoltura, evidenzia “in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, [..] che, nelle more dell’aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio”.

Il Decreto Legislativo 116/2020 ha introdotto, a partire dal 2021, rilevanti modifiche al Testo Unico Ambientale in attuazione delle Direttive UE meglio note come “Pacchetto Economia Circolare”.
Le novità hanno un importante impatto sulle attività agricole e in particolare producono effetti penalizzanti sulla gestione dei rifiuti e sul pagamento della Tari.
Alla luce delle modifiche e in attesa di indicazioni da parte delle amministrazioni competenti, la situazione per il settore agricolo è la seguente:

– i rifiuti agricoli prodotti da utenze domestiche continuano a essere classificati quali rifiuti urbani e possono essere conferiti nell’ambito del servizio pubblico per cui si paga la Tari;

– i rifiuti prodotti da attività di impresa agricola in senso stretto continuano a essere classificati quali rifiuti speciali e devono essere conferiti a un soggetto di gestione rifiuti privato, o nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta, o tramite una convenzione con il gestore del servizio pubblico;

– i rifiuti generati dagli uffici/bagni/mense della struttura aziendale dell’azienda agricola, salvo diversi chiarimenti, devono essere classificati quali rifiuti speciali e devono essere conferiti a un soggetto di gestione rifiuti privato, o nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta o tramite una convenzione con il gestore del servizio pubblico;

– i rifiuti generati da attività connesse a quella agricola, quali per esempio l’attività di ristorazione per gli agriturismi o degustazione per gli enoturismi e la vendita diretta di prodotti agricoli sono classificati rifiuti speciali e devono essere conferiti a un soggetto di gestione rifiuti privato, o nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta, o tramite una convenzione con il gestore del servizio pubblico.

La novità principale è pertanto rappresentata dal punto 4) che oggi impone l’esclusione dal sevizio pubblico di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività connesse delle attività agricole (quali per esempio i rifiuti degli agriturismi e/o i rifiuti degli spacci agricoli), salvo convenzioni con il gestore. Quale corollario si prospetta anche l’ipotesi di proporzionale riduzione della Tari come conseguenza della qualifica di rifiuto speciale non gestito dal servizio pubblico di parte dei rifiuti prodotti.
Confagricoltura, insieme ad altre organizzazioni della filiera, ha inviato una lettera sia al Mipaaf, sia al Ministero della transizione ecologica per chiedere un congruo periodo di proroga per l’entrata in vigore delle nuove norme.
Fino all’anno scorso le attività agrituristiche erano semplicemente assoggettate alla Tari, tenendo presente quanto deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza del 19 febbraio 2019 n. 1162. I giudici di Palazzo Spada, confermando una decisione del Tar dell’Umbria, avevano infatti stabilito che sebbene l’attività agrituristica sia da classificarsi come utenza non domestica, in quanto i rifiuti prodotti non possono considerarsi alla stregua di quelli provenienti dalle unità abitative, ciò non deve condurre alla conclusione che si tratti di rifiuti provenienti da attività commerciale, in quanto l’attività agrituristica è da qualificarsi come agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.