Articoli

E’ stato prorogato dal 15 al 30 giugno 2023 il termine ultimo per la presentazione del PAP, ovvero il Piano Annuale delle Produzioni e delle Preparazioni Biologiche che rappresenta un obbligo per chi fa agricoltura biologica certificata. L’obbligo è previsto per tutti i produttori e i trasformatori di prodotti da agricoltura biologica, anche se nel corso dell’anno non prevedano di avere produzioni per scelta o necessità aziendali.
Lo ha stabilito il Masaf con il Decreto Direttoriale n. 247047 dell’11 maggio 2023 all’art. 1, comma 1. Si tratta di un’ulteriore proroga fortemente richiesta da Confagricoltura.
Proroga anche per quanto concerne il termine ultimo di adesione al sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), che è stato prorogato al 25 luglio 2023

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato le nuove disposizioni in merito alla certificazione SQNPI (testo completo su www.reterurale.it). La novità di maggior rilievo riguarda le nuove disposizioni in merito alla procedura e alla presentazione delle domande di adesione, che riguardano l’ottenimento marchio SQNPI, la conformità agro climatico ambientale (ACA) e la richiesta di entrambi gli scopi. A partire dall’anno 2021 i termini di adesione sono stabiliti come segue:

– adesione al SQNPI con finalità certificazione: dal 1 gennaio al 15 maggio;
– adesione al SQNPI con finalità conformità ACA: dal 1 gennaio al 15 maggio o data stabilita dalla Regione giurisdizionalmente competente per la misura PSR.
– adesione al SQNPI e conformità ACA: dal 1 gennaio al 15 maggio

Negli anni successivi alla prima adesione è ora prevista la presentazione, entro il 15 di maggio di ogni anno, di una domanda di aggiornamento per fornire le seguenti informazioni:

– la coltura che si intende certificare
– il piano colturale
– le eventuali UEC
– l’ODC scelto

Con le nuove disposizioni l’assoggettamento al sistema di certificazione è divenuto continuativo, sulla base dell’ultima domanda di adesione/aggiornamento. L’uscita dal SQNPI avverrà pertanto solo a fronte di recesso volontario da parte dell’operatore, o di sospensione e/o esclusione da parte dell’ODC. Ogni anno tuttavia è necessario compilare e presentare una “nuova domanda” sul Portale ministeriale, sia in caso di modifica che di conferma dei dati aziendali.
Il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di prima adesione per l’ottenimento del marchio SQNPI comporta la mancata adesione al regime di qualità per l’anno di riferimento. Il mancato rispetto del termine annuale per la trasmissione delle informazioni richieste determina la sospensione della certificazione per l’anno di riferimento.
Il termine di adesione per l’ottenimento del marchio SQNPI è perentorio e, pertanto, la possibilità di presentare la domanda oltre tale termine può essere accolta solo nei casi in cui si ravvisassero problemi tecnici indipendenti dalla volontà del richiedente o nel caso in cui venisse prorogato il termine di presentazione.
In caso di conformità ACA il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di prima adesione o di quello per la trasmissione delle informazioni richieste comporta l’attribuzione di NC stabilita dalla Regione o PA competente.
Anche per il 2021 le disposizioni ministeriali impongono all’Organismo di Controllo di eseguire le attività di verifica presso le aziende agricole entro il 31 ottobre e il caricamento del relativo esito sul portale della Produzione Integrata entro il 15 novembre.
Con riferimento invece ai trasformatori e confezionatori l’ODC ha l’obbligo di eseguire le attività di verifica entro il 15 dicembre e il caricamento del relativo esito sul portale della Produzione Integrata entro il 31 dicembre.