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Anche per il 2021 sarà possibile rivalutare partecipazioni non quotate e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante la redazione e l’asseverazione di un’apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2021 e il pagamento entro la stessa data della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva nella misura unica dell’11%. Il pagamento potrà avvenire in tre anni.

La disposizione della legge di conversione del Decreto Rilancio sposta al 15 novembre 2020, in luogo del precedente 30 settembre 2020, il termine entro il quale procedere al versamento delle imposte sostitutive dovute per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del primo luglio 2020 e per la redazione e il giuramento della perizia.