Il Decreto Ministeriale n. 690628 del 22 dicembre 2025 introduce una modifica significativa alla definizione di giovane agricoltore ai fini dell’accesso agli interventi della PAC 2023-2027, con effetti a partire dall’anno di domanda 2026. L’intervento normativo si concentra in particolare sui requisiti di formazione ed esperienza professionale, con l’obiettivo di rendere più agevole l’accesso alle misure di sostegno da parte dei giovani.
La principale novità riguarda i giovani agricoltori in possesso del solo titolo di scuola secondaria di primo grado (scuola media). In precedenza, fino al 2025, questi soggetti dovevano dimostrare obbligatoriamente un’esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, attestata dall’iscrizione al regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate annue. Dal 2026, invece, il decreto amplia le modalità attraverso cui è possibile comprovare un’adeguata preparazione professionale.
In particolare, il requisito di formazione può ora essere soddisfatto anche tramite la frequenza di almeno un corso di formazione della durata minima di 150 ore, con superamento dell’esame finale, purché il corso riguardi tematiche afferenti al settore agroalimentare, ambientale o alla dimensione sociale, e sia svolto presso enti accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome. Tale percorso formativo diventa una condizione sufficiente ai fini del requisito, in alternativa:

– al possesso dell’esperienza lavorativa triennale nel settore agricolo;

– oppure alla partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale relativo alla cooperazione per il ricambio generazionale.

Il decreto introduce, inoltre, una rilevante modifica procedurale, stabilendo il posticipo al 30 settembre dell’anno di presentazione della prima domanda del termine entro il quale devono essere posseduti e presentati i requisiti di formazione e competenze del giovane agricoltore. Tale proroga vale sia ai fini dell’assegnazione dei diritti sia per la prima domanda di sostegno complementare al reddito. Restano invece invariati tutti gli altri requisiti, che devono essere posseduti già al momento della presentazione della domanda.
La modifica normativa nasce dalla constatazione del limitato livello di adesione dei giovani agricoltori ai pagamenti diretti dedicati nei primi anni della programmazione e recepisce le variazioni approvate dalla Commissione europea al Piano Strategico della PAC. L’obiettivo complessivo è quello di ampliare la platea dei giovani agricoltori ammissibili, favorire concretamente il ricambio generazionale nel settore agricolo e migliorare l’efficacia delle misure di sostegno previste dalla PAC.

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha pubblicato, a novembre 2025, un rapporto tecnico presentato nell’ambito dei lavori del Comitato tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, relativo alle specie aliene invasive (IAS). Il documento conferma che tali specie costituiscono una grave e crescente minaccia per la biodiversità ed il comparto agricolo italiano, alimentata dalla globalizzazione dei commerci e dai cambiamenti climatici che ne facilitano l’insediamento. Il numero di specie aliene introdotte nel nostro Paese supera oggi le 3.800 unità, con circa il 15% di queste classificate come invasive, ovvero che causano impatti sulla biodiversità e spesso anche sulla salute e le attività umane. Nonostante non esistano dei veri e propri dati esaustivi su tutti gli impatti, emerge che il costo economico documentato nel nostro Paese tra il 1990 e il 2020 è stimato complessivamente in circa 704,78 milioni di euro, con una media annua di quasi 23 milioni di euro, precisando che questa cifra è basata sull’analisi di sole 15 specie e rappresenta dunque una sottostima della realtà, non includendo i danni, per mancanza di stime recenti, di molte specie ad alto impatto.

Rilevanti sono i danni per il comparto agricolo

Secondo la stima del Centro Servizi Ortofrutticoli, per esempio, il settore ortofrutticolo ha subito perdite ingenti a causa della cimice asiatica, che solo nel 2019 e limitatamente alle regioni del Nord Italia ha provocato danni per oltre 356 milioni di euro nelle colture di pesche nettarine, causando inoltre, secondo quanto riportato dal CREA, la perdita di quasi 500.000 giornate di lavoro.
Un impatto altrettanto devastante è stato registrato nel settore della molluschicoltura a causa del granchio blu, con una perdita economica stimata in circa 100 milioni di euro nel biennio 2023-2024, arrivando a compromettere quasi la metà del valore dell’intero comparto.
Altre specie che incidono pesantemente sulla redditività agricola e sulle infrastrutture connesse, ritroviamo la nutria con danni diretti arrecati alle colture ed ingenti costi per il ripristino degli argini raccolti sino al 2000, con una stima di costi potenziali di 12 milioni di euro annui; nonostante la costante pressione esercitata dalla nutria e i relativi danni arrecati, non è più possibile elaborare stime precise a livello nazionale, in quanto è stata esclusa dall’elenco delle specie regolamentate ai sensi della L. 157/92, circostanza che ha portato molte Regioni a interrompere la raccolta sistematica dei dati e il monitoraggio degli indennizzi.
Il settore apistico è invece minacciato dal calabrone asiatico, predatore attivo di api che può causare il collasso di oltre il 50% degli alveari in aree dove l’apicoltura vale complessivamente quasi 150 milioni di euro.
Infine, specie emergenti come la Popillia japonica richiedono investimenti preventivi massicci, come dimostrano i 28 milioni di euro stanziati tra il 2014 e il 2027 per contrastarne la diffusione su alberi da frutto e piante ornamentali.
Il sistema nazionale punta su una strategia gerarchica che privilegia la prevenzione e il rilevamento precoce per evitare che i costi di gestione diventino insostenibili, una volta che la specie si è stabilizzata sul territorio.
In tale contesto lo studio mette in evidenza che un elemento limitante nella definizione ed attivazione di efficaci politiche di mitigazione degli impatti delle invasioni biologiche è la carenza di dati, che non permette di prioritizzare specie, azioni e siti di intervento. Per tali motivi l’invito dell’ISPRA è soprattutto quello di migliorare la raccolta, organizzazione e trasmissione di dati circa la presenza di specie aliene invasive, gli impatti registrati, le azioni di prevenzione e gestione attivate, e i risultati conseguiti, in modo da permettere l’aggiornamento delle banche dati, fornendo una base informativa ai decisori ed amministratori per meglio indirizzare le politiche nazionali e locali sulla materia. A cui occorre raggiungere, per quanto riguarda il settore agricolo, la necessità di disporre di adeguati strumenti di difesa.

In allegato il rapporto di ISPRA

Relazione_IAS_Comitato Faunistico_19_11_2025

Nel corso del Comitato Speciale per l’Agricoltura dello scorso dicembre e della Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (COMAGRI) del Parlamento europeo di lunedì 12 gennaio, è stata approvata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, il cosiddetto “Pacchetto Vino”, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 2021/2115, n. 251/2014 con riferimento alle regole di mercato e alle misure di supporto al settore vitivinicolo, e il Regolamento (UE) n. 1143/2024 per alcune disposizioni in materia di etichettatura. Il testo dovrà ancora passare al vaglio della plenaria del Parlamento Europeo prevista per febbraio.
Oltre alle misure di controllo della produzione e più coperture finanziarie dall’Ue contro i rischi climatici (fino all’80% dei costi ammissibili), il pacchetto aggiorna anche le denominazioni dei vini a bassa gradazione o analcolici, proponendo termini come “alcol free” (con contenuto alcolico inferiore allo 0,5%); “0,0%” (inferiore allo 0,05%) o “a ridotto contenuto alcolico” (superiore allo 0,5% ma almeno inferiore del 30% rispetto alla gradazione standard).

Qui di seguito elencate le novità di maggiore interesse per i produttori:

1) Regime delle autorizzazioni per gli impianti vitati

1.1) Durata del sistema di autorizzazioni

Il sistema delle autorizzazioni per gli impianti vitati non prevede più un termine al 2045: il sistema sarà prorogato con revisioni decennali, la prima delle quali è prevista nel 2028, per valutarne l’efficacia e l’eventuale aggiornamento.

1.2) Decorrenza e validità delle autorizzazioni

Per semplificarne la gestione amministrativa, la validità delle autorizzazioni non dipenderà più dalla data di rilascio. Tutte le autorizzazioni avranno come riferimento la campagna di commercializzazione, che termina il 31 luglio di ogni anno.
Pertanto, le autorizzazioni concesse nel corso di un anno decorreranno dal 31 luglio successivo e scadranno il 31 luglio dell’ultimo anno di validità.

1.3) Durata delle autorizzazioni

Per le autorizzazioni a nuovi impianti è confermata la durata a 3 anni, calcolati, come anticipato dalla fine della campagna di commercializzazione. Solo in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali, per specifiche aree, gli Stati membri potranno concedere una proroga di 12 mesi.
Per le autorizzazioni ai reimpianti, come richiesto dalla Confederazione, la durata estesa fino a 8 anni, anche in questo caso si parte dalla fine della campagna di commercializzazione in cui l’autorizzazione è concessa. Le nuove disposizioni sulle autorizzazioni di reimpianto si applicano anche alle autorizzazioni già valide al momento dell’entrata in vigore del regolamento.

1.4) Sanzioni per mancato utilizzo

Le autorizzazioni di nuovo impianto concesse prima del 1° gennaio 2025 non sono soggette a sanzioni in caso di mancato utilizzo, tenuto conto della contrazione della domanda di vino. Per le autorizzazioni concesse dopo tale data, restano applicabili le sanzioni amministrative, al fine di evitare comportamenti speculativi.

1.5) Limiti quantitativi e criteri nazionali

Gli Stati membri potranno limitare il rilascio di nuove autorizzazioni fino allo 0% a livello regionale o per specifiche aree e applicare restrizioni per vini a DOP/IGP o per determinate tipologie. Sono inoltre rivisti i criteri di ammissibilità e priorità per l’assegnazione delle autorizzazioni. Gli Stati membri possono subordinare il rilascio delle autorizzazioni di reimpianto a specifiche condizioni, in particolare nelle aree caratterizzate da squilibri strutturali di mercato, favorendo metodi di produzione tradizionali e tipologie di vino che non aumentino significativamente le rese medie.

2) Vini dealcolati e parzialmente dealcolati

E ‘stata aggiornata la terminologia per vini con titolo alcolometrico inferiore a 0,5% vol con la sostituzione del termine “dealcolato” con “alcol free” (si resta in attesa dalla traduzione in italiano) (può essere indicato “0.0%” se il contenuto non supera 0,05% vol.). Il termine “alcol reduced” (anche qui in attesa di traduzione) è utilizzabile per vini con titolo alcolometrico compresa tra 0,5% vol. e il 30% in meno rispetto al minimo previsto per la categoria di origine. In etichetta dovrà essere chiaramente indicato che il prodotto è ottenuto mediante dealcolizzazione.
È consentito applicare la dealcolizzazione anche a “una parte” del prodotto e secondo quanto riportato nei considerando potrà essere ammesso il “blending” tra vino dealcolato e non dealcolato per ottenere vini parzialmente dealcolati, al fine di migliorare la sostenibilità economica del processo.

3) Etichettatura: ingredienti e dichiarazione nutrizionale

In deroga alle disposizioni generali, i vini destinati esclusivamente all’esportazione sono esentati dall’obbligo di riportare la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale. Sono, inoltre, previsti atti delegati per normare l’etichettatura elettronica con l’uso di pittogrammi o simboli in luogo della dicitura “ingredienti”.

4) Finanziamenti e interventi nel settore vitivinicolo
4.1 Pagamenti nazionali in caso di crisi

I pagamenti nazionali in situazioni di crisi giustificate, attualmente previsti per la sola distillazione di crisi, potranno essere estesi, anche a vendemmia verde e estirpazione dei vigneti.
Per l’estirpazione l’aiuto non potrà superare il costo diretto dell’operazione più una compensazione fino al 100% della perdita di reddito stimata per un anno. I beneficiari degli aiuti per estirpazione non potranno richiedere autorizzazioni per nuovi impianti per le dieci campagne di commercializzazione successive.

4.2 Interventi strutturali finanziati con fondi europei

È stata data la possibilità agli Stati membri di ampliare il menu degli interventi settoriali finanziabili dall’Unione europea tramite il Piano strategico della PAC (ex fondi OCM). Da evidenziare che tali nuovi interventi sono ammessi a parità di risorse attribuite a ciascun Stato membro.

a) Investimenti per l’enoturismo. Il turismo del vino è riconosciuto come attività economica strategica per molte aziende vitivinicole; pertanto, fra gli investimenti ammissibili dagli Stati membri sono state inserite anche le strutture e gli strumenti per la commercializzazione finalizzati alla vendita diretta e allo sviluppo dell’enoturismo. Possono accedere a tali aiuti per l’enoturismo le organizzazioni professionali, organizzazioni di produttori vitivinicoli, associazioni di produttori di vino, secondo quanto stabilito dagli Stati membri nei rispettivi Piani strategici della PAC.
b) Attività di consulenza. È introdotta la possibilità di finanziare attività di consulenza, in particolare concernenti le condizioni di lavoro, le vendite dirette, la sostenibilità ambientale e la diversificazione della produzione vitivinicola. ll contributo UE copre fino al 50% delle spese ammissibili.
c) Interventi contro le fitopatie È stato istituito un nuovo tipo di intervento dedicato alla prevenzione e al contenimento delle fitopatie, con particolare riferimento alla flavescenza dorata. Tale intervento può beneficiare di un sostegno fino al 100% dei costi ammissibili.
d) Estirpazione permanente dei vigneti con fondi europei. È stata inserita la possibilità di finanziare l’estirpazione permanente dei vigneti, l’aiuto UE non può superare il 70% della somma dei costi diretti di estirpazione e la perdita di reddito stimata per un anno. Gli Stati membri possono integrare con un contributo nazionale fino al 30%. Anche in questo caso i beneficiari non potranno richiedere autorizzazioni di nuovo impianto per i 10 anni successivi all’estirpazione.
e) Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Gli Stati membri possono aumentare il sostegno fino all’80% dei costi ammissibili quando gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono finalizzati all’adattamento climatico.
f) Misura di promozione. La durata standard delle operazioni è di 3 anni, gli Stati membri potranno autorizzare due proroghe, ciascuna fino a 3 anni, ne consegue che un beneficiario può ricevere aiuti per lo stesso mercato per un massimo di 9 anni consecutivi. L’intensità dell’aiuto può arrivare fino al 60% delle spese ammissibili con possibilità di contributo nazionale aggiuntivo fino al 20%.
Per micro, piccole e medie imprese, il contributo nazionale può arrivare fino al 30%. Gli Stati membri devono garantire un accesso semplificato ai fondi per i piccoli produttori.
g) Investimenti. È previsto un incremento dell’aiuto fino all’80% dei costi ammissibili per investimenti che contribuiscono a mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Entrata in vigore

Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, tranne che per alcune disposizioni specifiche che entreranno in vigore in maniera differita successivamente.
La proposta di regolamento presenta diversi elementi positivi per il settore, accogliendo molte delle proposte che erano state formulate da Confagricoltura, in particolare per quanto riguarda la gestione del potenziale produttivo e degli interventi settoriali.
La modifica del regime delle autorizzazioni con l’ampliamento della durata delle autorizzazioni al reimpianto, insieme a una maggiore flessibilità e semplificazione nella gestione degli interventi, rappresenta una nostra istanza prioritaria che ha trovato riscontro nel testo della proposta.
L’aumento della percentuale di aiuto sulle spese ammissibili per alcuni interventi ed in particolare per gli investimenti è un elemento positivo e potrà sostenere le aziende nel contrasto agli effetti del cambiamento climatico sebbene il beneficio potenziale risulti in parte mitigato dalla disponibilità invariata delle risorse complessive. Positiva anche la modifica relativa alla misura di promozione del vino europeo nei Paesi terzi. In particolare, l’estensione della durata dei progetti fino a 9 anni consentirà di consolidare le attività promozionali già avviate, favorendo la costruzione di relazioni più solide e durature con i consumatori.

Confagricoltura chiede revisione della norma. In Piemonte coinvolte 3.000 aziende

Nella bozza del Decreto Legge ‘Bollette’ c’è una norma che rischia di azzerare il settore del biogas agricolo, per effetto della progressiva riduzione, fino ad arrivare all’eliminazione, dei PMG (Prezzi minimi garantiti), lo strumento transitorio adottato dal Governo italiano nel 2023 per assicurare una soglia di remunerazione per l’energia elettrica prodotta in cogenerazione dagli impianti usciti dal regime incentivante storico. Nei giorni scorsi Confagricoltura, a livello nazionale, si è rivolta al Ministro dell’Ambiente e della Transizione Ecologica, Gilberto Pichetto Fratin, per chiedere una profonda revisione della norma.
Nel solo Piemonte sono a rischio di chiusura 250 impianti e verrebbero coinvolte circa 3.000 aziende agricole, con un impatto quindi elevatissimo per il settore “Le aziende agricole, a fronte dell’impegno assunto dal Governo nel 2023 hanno investito per rinnovare le tecnologie, per l’innovazione, per le certificazioni, la copertura delle vasche e altro – fa notare Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemontenon dimentichiamo che il MASE ha anche attuato un bando per finanziare l’efficientamento di questi impianti”.
Con l’azzeramento del sostegno al biogas agricolo, lo scenario sarebbe quello della demolizione di centinaia di strutture in Italia, proprio mentre lo Stato finanzia la realizzazione di nuovi impianti a biometano. “Un impatto molto significativo sulle filiere agricole in termini economici e ambientali – prosegue Allasia – considerando che il biogas agricolo, rispetto ad altre tecnologie, è molto efficiente anche in termini di costi”.
In tutta Italia gli impianti interessati dal DL ‘Bollette’ sono 1.155, di cui 235 sotto i 300 KW e 918 oltre i 300. Di questi 918 per motivi tecnici solo 200-250 potranno riconvertire la produzione da biogas a biometano, gli altri sarebbero costretti a chiudere. Si tratta – fa notare Confagricoltura – di realtà importanti non solo sul piano dell’autosufficienza energetica, ma anche su quello ambientale perché, oltre a produrre energia elettrica ‘verde’ e programmabile, sono strategici per la gestione ecologica dei residui agricoli e dei reflui degli allevamenti, poiché contribuiscono a ridurre in modo significativo la perdita di nitrati in falda e le emissioni di gas clima-alteranti in atmosfera.

Confagricoltura accoglie con favore l’annuncio della Commissione europea relativo alla sospensione temporanea dei dazi su ammoniaca e urea e alla possibile deroga sull’applicazione del meccanismo CBAM. La decisione di Bruxelles recepisce le istanze che la Confederazione ha presentato negli ultimi mesi al governo italiano e alle autorità comunitarie per calmierare i costi delle produzioni agricole.
L’apertura della Commissione verso una sospensione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) – potenzialmente retroattiva dal 1° gennaio 2026 – rappresenta un passaggio cruciale. Confagricoltura aveva evidenziato a più riprese come l’applicazione del regolamento in assenza di parametri tecnici definiti avrebbe generato incertezza operativa e un insostenibile aumento dei costi per le imprese.
I fertilizzanti incidono oggi tra il 15% e il 30% dei costi totali di produzione. In un contesto già segnato dall’aumento dei prezzi post-conflitto in Ucraina e dai recenti dazi su Russia e Bielorussia (che hanno pesato per un ulteriore 15%), l’eliminazione dei dazi rimanenti è considerata dalla Confederazione una misura necessaria per riequilibrare il mercato.
Confagricoltura sottolinea come il recepimento di queste proposte consenta di evitare una distorsione della concorrenza a danno degli agricoltori europei, che si sarebbero trovati a scontare l’aumento dei fattori produttivi mentre le importazioni agricole da Paesi terzi ne rimanevano esenti.
La Confederazione continuerà a seguire l’iter affinché l’operatività del taglio dei dazi si concretizzi nel minor tempo possibile, garantendo alle aziende agricole italiane la stabilità necessaria per la programmazione della nuova annata agraria.