Come già segnalato per gli anni indietro, anche per la campagna in corso permangono i vincoli per l’utilizzo della terbutilazina nelle aree definite T008 e T009.
In particolare:
· nei suddetti areali, chi avesse impiegato erbicidi contenenti terbutilazina nell’anno 2019, nell’anno in corso non potrà utilizzarli, sugli stessi appezzamenti;
· se è stata utilizzata nel 2018 e non nel 2019, potrà utilizzate la terbutilazina quest’anno, ma effettuando la distribuzione localizzata sulla fila e facendo ricorso a formulati che la contengono in miscela con altri prodotti.
In tutto il territorio regionale l’utilizzo della Terbutilazina deve prevedere il mantenimento di una fascia di rispetto di almeno 5 metri dai corsi d’acqua superficiali.
Si specifica inoltre che vanno impiegati prodotti a base di terbutilazina in miscela con altri prodotti diserbanti.
Di seguito l’elenco dei fogli di mappa, relativi comuni di appartenenza e zone idrogeologicamente separate (z.i.s.), nei quali sono vigenti le prescrizioni previste in etichetta per la sostanza attiva terbutilazina.

Provincia di Torino

Andezeno: da 006 a 011, 013, 014;
Arignano: da 011 a 017;
Cambiano: 004, da 007 a 021
Carignano: da 006 a 015, da 032 a 038, 040, 041, 093, 097;
Carmagnola: da 001 a 049, 054, da 057 a 092, da 098 a 118, da 124 a 146, 164, da 166 a 172;
Chieri: da 025 a 034, da 037 a 046, da 053 a 063, da 066 a 093;
Isolabella: tutti;
La Loggia: 020;
Mombello di Torino: 008;
Moncalieri sezione censuaria di Moncalieri: 019, 022, 023, da 025 a 028, da 039 a 056;
Moncalieri sezione censuaria di Moncalieri: da 057 a 066;
Poirino: da 001 a 029, 031, da 039 a 055, da 076 a 095, da 106 a 108;
Poirino: 030, da 032 a 038, da 056 a 075, da 096 a 105, da 109 a 138;
Pralormo: da 001 a 009, 011, 012, 019, 020;
Pralormo: da 021 a 029, da 038 a 049, 056;
Riva presso Chieri tutti;
Santena: da 001 a 012;
Santena: da 013 a 025;
Trofarello: da 004 a 015, da 018 a 021;
Villastellone: tutti.

Provincia di Asti

Buttigliera d’Asti da 001 a 003, da 007 a 013
Cellarengo da 001 a 005
Dusino San Michele 001, da 008 a 010
San Paolo Solbrito 001, 002
Valfenera da 001 a 004, da 007 a 011, 013, 014, 016
Villanova d’Asti da 001 a 003, da 009 a 050

Provincia di Cuneo

Caramagna Piemonte da 005 a 007
Ceresole d’Alba da 001 a 035
Monteu Roero 001, 006, 007
Sommariva del Bosco da 001 a 004

La Gazzetta Ufficiale di ieri 8 aprile ha pubblicato il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Il Decreto fornisce le indicazioni per la prestazione di una garanzia 400 miliardi di prestiti, Sono ammesse ai prestiti anche le imprese agricole, ma le norme, a una prima lettura, appaiono molto complesse e macchinose. Di seguito il link al provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale:

GU_200408_decreto_liquidità

 

La Direzione Opere Difesa del suolo, Protezione civile Trasporti e Logistica, ha dichiarato lo stato di massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio piemontese a partire dall’8 aprile 2020, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale Arpa Piemonte.
Nei periodi di massima pericolosità sono infatti vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
Le violazioni dei divieti e l’inosservanza delle prescrizioni comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200 a un massimo di euro 2.000, oltre alle sanzioni penali.

Il contesto di emergenza che l’Italia e l’intera comunità internazionale stanno vivendo determinerà importanti cambiamenti degli attuali paradigmi dell’economia. Gli imprenditori dovranno ancor di più rivedere la propria organizzazione aziendale per poter competere nel nuovo contesto socio-economico.
Nasce da qui il programma #condividiamocompetenze che – realizzato in collaborazione con un gran numero di docenti ed esperti selezionati – porterà all’implementazione di una raccolta di contenuti formativi (pillole didattiche, news e corsi brevi) in continua evoluzione sui principali temi agricoli erogati in modalità e-learning. L’attività promossa non ha alcun costo per chi vorrà aderire in quanto con grande generosità i docenti, i tecnici e la società che gestisce la piattaforma in uso di Enapra, l’ente di formazione di Confagricoltura, prestano la loro opera gratuitamente. L’unica condizione che si richiede per la fruizione dell’offerta formativa del programma #condividiamocompetenze è la compilazione di un modulo di adesione a disponibile al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/CondividiamoCompetenze_adesione
Le aziende interessate possono compilare il modulo per l’iscrizione. Raccolte le adesioni tutti coloro che si sono iscritti riceveranno a mezzo mail le credenziali di accesso ai contenuti disponibili in piattaforma a cui si accede tramite il sito di Enapra: www.enapra.it

La Regione, rispondendo a una richiesta di Confagricoltura in merito alla possibilità per gli agricoltori di autocertificare i danni subiti da animali selvatici, ha già precisato che è sempre indispensabile la denuncia di danno e che si suggerisce di predisporre materiale fotografico dei luoghi e dei danni subiti, stante le difficoltà degli ATC – Ambiti Territoriali di Caccia – a disporre in tempo utile le perizie.
La Regione ha chiarito di aver autorizzato i CAA alla segnalazione dei danni anche in assenza di sottoscrizione preliminare da parte del rappresentante legale dell’azienda interessata e successiva regolarizzazione. La Regione ha altresì precisato che è possibile che si verifichino le condizioni per cui il sopralluogo, almeno nella maggior parte dei casi, possa non essere svolto nel rispetto delle tempistiche ordinarie previste dalla normativa regionale in materia di indennizzi di danni da fauna. “In proposito – scrive la Regione – si ricorda che anche qualora nella segnalazione del danno sia stata indicata l’urgenza della perizia è possibile posticipare tale attività di accertamento oltre i tempi indicati, come già previsto al punto 7 dell’art. 4 dell’Allegato A della DGR n. 114-6741 del 3 agosto 2007 ove specificato “fatti salvi i casi di forza maggiore”.
La Regione indica inoltre che al fine di “conservare quante più evidenze del danno e della sua effettiva entità, è necessario richiedere alle stesse aziende agricole segnalanti, di fornire ulteriori riscontri del danno stesso, ed in particolare documentazione fotografica e/o, utilizzo di strumenti tecnologici oggi disponibili come le riprese video o le video chiamate dai luoghi stessi di danno. Allo scopo di cui sopra è quindi necessario che, in seguito al ricevimento della segnalazione, l’ATC/CA prenda immediato contatto telefonico con il segnalante per approfondire la situazione, valutati la documentazione già allegata alla domanda, concordi una sua eventuale integrazione e soprattutto stabilisca se esistano i requisiti per stabilire che lo svolgimento dell’attività professionale di sopralluogo, sia indifferibile ed urgente; ad avviso del settore scrivente sono da considerarsi indifferibili ed urgenti quei sopralluoghi per i quali l’azienda abbia necessità di ripristino entro un termine dato (ad esempio nei casi di risemina) o quelli per i quali l’azione resiliente della coltura in atto determini, a stima del perito, una non possibilità di valutazione successiva del danno”.
La nota della Regione prosegue chiarendo che “è quindi necessario che, l’azienda informi l’ATC/CA prontamente e preventivamente, della necessità di ripristino e della sua tempistica, lasciando evidenze documentali di tale comunicazione. Qualora quindi i soggetti interessati valutino che sussistano i requisiti di esclusione dei divieti/limitazioni allo spostamento e all’attività lavorativa/professionale, si precisa che il sopralluogo, in seguito a contatti telefonici ed informativi con il richiedente, sarà effettuato garantendo l’adozione di tutte le misure di cautela e protezione previste dalla normativa vigente in ogni momento dello stesso. Si sottolinea inoltre la necessità di accompagnare il sopralluogo con documentazione autorizzativa e giustificativa dello stesso tale da dimostrarne singolarmente il carattere urgente ed indifferibile con riferimento anche agli spostamenti ad esso funzionali”.
Per le denunce di danno gli agricoltori possono contattare l’Ufficio Tecnico di Confagricoltura Asti.

 

Regione_danni_selvatici_perizie_COVID-19_200407