Il taglio di alberi è possibile anche nelle aree protette, occorre però conoscere e rispettare alcune norme speciali, valide anche per i boschi di proprietà privata.

Nello specifico la procedura da seguire è questa:

1. presentare un’istanza di taglio allo sportello forestale, a seguito della quale viene rilasciata l’apposita autorizzazione, di norma costituita da una “Comunicazione semplice”. Nel caso di interventi di una certa entità, la procedura autorizzativa richiede la presentazione di un progetto d’intervento redatto da un tecnico forestale abilitato a cui segue “Autorizzazione” da parte della Regione Piemonte entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, vige il silenzio assenso.

2. Se necessario, il personale competente dell’ente procede ad un sopralluogo insieme al richiedente per definire le modalità di intervento. In questa fase viene rilasciato il verbale di assegno al taglio.

3. La “comunicazione semplice” ha validità di due anni dal rilascio mentre “l’autorizzazione regionale” ha validità di tre anni dal rilascio.

4. I guardiaparco e gli altri operatori previsti dalla normativa (carabinieri forestali e guardie ecologiche volontarie) effettuano dei controlli sui tagli realizzati al fine di verificare la corretta esecuzione.

L’elenco degli sportelli forestali è disponibile alla pagina internet:

https://www.parcoticinolagomaggiore.com/it-it/avvisi/2022/257884-20021-4b437ed7b7c110f542106f46dea0e37f

L’ufficio tecnico della Confagricoltura di Asti sono a disposizione per supportare le aziende nella predisposizione delle domande.

Agea ha formalizzato le norme da applicarsi, per la campagna 2022-2023, ai progetti di investimento vitivinicoli di durata biennale previsti dal piano nazionale di sostegno.
Le domande, per essere considerate ammissibili, dovranno soddisfare due condizioni:

– il beneficiario dovrà dimostrare di avere sostenuto almeno il 30% delle spese previste nel programma, e ammesse a finanziamento, entro 15 ottobre 2023;

– il beneficiario dovrà dimostrare di avere realizzato parzialmente il progetto approvato, avendo collocato in azienda quella parte di progetto biennale per la quale, in sede di rendicontazione, ha dichiarato di aver sostenuto le relative spese alla data del 15 ottobre 2023.

Il venir meno anche di una sola di queste condizioni renderà la domanda di aiuto non ammissibile, con la conseguente decadenza e revoca immediata dei provvedimenti già posti in essere.
Per quanto riguarda in particolare la seconda della due condizioni, nel caso in cui il progetto preveda esclusivamente opere strutturali, il beneficiario deve essere in possesso dei titoli abilitativi alla realizzazione delle operazioni (permesso di costruire, inizio lavori, inizio attività), mentre per i progetti costituiti esclusivamente da macchinari e attrezzature complesse, la cui collocazione in azienda esige interventi speciali, la realizzazione parziale è considerata soddisfatta tramite l’esame di una fattura di acconto

Il “Decreto Aiuti-quater”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2022 ha innalzato ad euro 3.000 la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit erogati ai dipendenti entro il 12 gennaio 2023, purché relativi all’anno 2022. In sostanza il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (fringe benefit) non concorrono a formare reddito entro il limite annuo di 3.000 euro; per il 2022, oltre ai fringe benefit, è stato prevista la stessa forma di esenzione anche per il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale) relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari a prescindere dal fatto che vi abbiano stabilito o meno la residenza o il domicilio. Esempi di fringe benefit, ossia erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi, possono essere rappresentati da buoni spesa, buoni carburante, spese per assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, spese per asili nido, polizze assicurative, ecc.
Qualora il valore dei beni e servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori al limite dei 3.000 euro, l’intero importo dovrà essere assoggettato ad imposizione fiscale e contributiva. Rimane attiva anche l’ulteriore agevolazione, ossia il «bonus carburante» (D.L. 21/2022), che permette di erogare al dipendente uno o più buoni benzina fino ad un valore complessivo di 200 euro; se il valore supera tale limite lo stesso verrà assoggettato completamente a tassazione ordinaria.
L’erogazione del buono deve avvenire entro il 31 dicembre 2022; il lavoratore potrà consumarlo anche oltre tale anno controllando, in caso abbia una scadenza, la data impressa sullo stesso. Qualora il datore di lavoro volesse procedere ai rimborsi delle utenze domestiche dovrà acquisire e conservare la documentazione che le attesti oppure una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore deve dichiarare gli elementi necessari ad identificare la spesa (es. numero fattura), l’intestatario, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento. Sulla dichiarazione da acquisire deve essere attestato che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso totale o parziale. Anche il lavoratore deve conservare la documentazione oggetto di rimborso.
I fringe benefit e i buoni benzina possono essere erogati a discrezione dal datore di lavoro anche al singolo lavoratore, non rientrando nella normativa del cosiddetto welfare aziendale.

Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte, è entrato a far parte dell’assemblea di Coordifesa Piemonte. Lo ha deciso la nuova associazione dei Consorzi di difesa del Piemonte, denominata Coordifesa Piemonte, che si è costituita a Vercelli il 9 maggio di quest’anno. Alla costituzione dell’associazione sono intervenuti Stefano Pareti, Giovanni Spinoglio, Diego Bertolone e Riccardo Garrione, rispettivamente presidenti dei consorzi di difesa di Alessandria, Casale Monferrato, Novara 1 e Vercelli 2.
A presiedere Coordifesa Piemonte è stato chiamato Riccardo Garrione, presidente del Consorzio di difesa Vercelli 2, affiancato dal vice presidente Giovanni Ferrara del consorzio di Casale Monferrato. La direzione della nuova associazione è stata affidata a Marco Castelli del Consorzio di Alessandria.
Coordifesa Piemonte coordina l’attività dei consorzi di difesa a livello piemontese e soprattutto si rapporta con la Regione, ente che eroga contributi specifici per il settore delle assicurazioni zootecniche e anche aiuti sugli interessi passivi sostenuti dai consorzi per anticipazioni sostenute per conto degli associati per polizze assicurative agevolate.
I quattro consorzi aderenti a Coordifesa Piemonte nel 2021 hanno assicurato produzioni vegetali, rischi zootecnici e strutture aziendali per un valore di 302,4 milioni di euro, pagando premi alle compagnie di assicurazione per 15,2 milioni di euro. “Nel 2022 l’attività è in crescita – dichiara il presidente Riccardo Garrione – e l’annata si sta concludendo con un aumento significativo dei volumi assicurati”.

Con l’avvicinarsi dell’entrata in vigore del nuovo regime della PAC per gli anni 2023-2027, è opportuno effettuare alcune riflessioni sull’impatto che le novità della prossima riforma possono avere sui contratti di affitto di fondi rustici, con particolare riguardo al rapporto tra concedente ed affittuario ed alla determinazione contrattuale del canone.
Molti aspetti della riforma sono contenuti nei Piani strategici della PAC che anche l’Italia, come gli altri Paesi dell’Unione Europea, ha redatto e trasmesso alla Commissione, e che non sono in questo momento ancora approvati.
In particolare, risultano ancora in sospeso le definizioni di “attività agricola”, “superficie agricola” e di “ettaro ammissibile”, ma anche quelle di “agricoltore in attività”, “giovane agricoltore” e di “nuovo agricoltore”.
Si sa già però che la disciplina dei pagamenti diretti subirà importanti modifiche. Le principali novità riguardano il sistema dei pagamenti disaccoppiati, l’istituzione degli “ecoschemi” e del pagamento ridistributivo e la ridefinizione dei pagamenti accoppiati, che saranno sempre erogati con il sistema di titoli storici, che verranno ricalcolati nel 2023 con un metodo che determinerà di fatto un dimezzamento del valore del titolo attuale, incluso il relativo premio di greening. Successivamente, dal 2023 al 2026, il valore potrà diminuire o aumentare rispettivamente se il valore ricalcolato si attesterà su un valore superiore o inferiore alla media del valore dei titoli.
Il quadro normativo sarà quindi definito solo a seguito dell’approvazione del piano strategico della PAC, delle conseguenti disposizioni attuative che dovrà dettare il Ministero dell’Agricoltura e delle procedure esecutive che dovrà adottare Agea.
Questa situazione di incertezza ha conseguenze anche sui diversi tipi contratti agrari, per i quali l’alterazione del valore dei titoli a seguito della riforma può costituire una variabile rilevante soprattutto nel caso in cui i titoli appartengano al proprietario e vengano trasferiti con la terra.
Quindi, una prima considerazione che ad oggi è possibile fare, laddove le situazioni contrattuali lo consentano e qualunque sia la situazione contrattuale in cui le parti si trovano, è quella di orientarsi verso la stipula di contratti di durata annuale, così da spostare la trattativa fra le parti a un periodo temporale in cui il quadro sarà più chiaro.
Si tratta, è evidente, di una soluzione transitoria, che nasce dall’impossibilità di valutare in pieno la quantificazione del valore del titolo. Gli esperti delle Unioni Agricoltori sono in grado e di fornire ragguagli sull’evoluzione della riforma Pac e di consigliare e assistere gli interessati sull’argomento, individuando la miglior soluzione per ogni caso specifico.