AIUTO DE MINIMIS “INTERESSI PASSIVI DEI FINANZIAMENTI BANCARI”

Si trasmettono le Istruzioni Operative emanate da Direzione OP AGEA – COORD – Prot. Uscita N.0041902 in merito a Aiuto de Minimis ai sensi del 31 dicembre 2024 n. 678746 (GU n.55 del 07 marzo 2025) – Campagna 2025 – Differimento termine di presentazione.
Con le Istruzioni Operative n. 33 del 27 marzo 2025 che per opportuna memoria alleghiamo alla presente (ns prot.n. 246 / 02_04_2025), AGEA ha dato attuazione all’accesso ai contributi per la copertura parziale o totale degli interessi passivi sui finanziamenti bancari concessi alle imprese del settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 678746 del 30 dicembre 2024.

Con le IO 51/2025, l’Organismo Pagatore AGEA integra e rettifica le Istruzioni Operative n. 33/2025, precisando che:

– I finanziamenti agevolabili sono relativi al credito agrario e quello peschereccio (ex art. 43, D.Lgs. 385/1993);

– l’accesso alla misura è riservato alle imprese agricole (codice ATECO 01) e della pesca e dell’acquacoltura (codice ATECO 03) che alla data della presentazione della domanda (ai sensi dell’art. 3 del DM 31 dicembre 2024 n. 678746) abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento bancario da parte di soggetti di natura bancaria, individuati ai sensi degli artt. 13 e 64 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (riportati in Allegato A);

– il finanziamento deve avere una durata massima di cinque anni, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento e devono allegare al modello di domanda (riportato in Allegato B_MODELLO Interessi 2025) il contratto di finanziamento ed il mandato irrevocabile all’incasso rilasciato dall’istituto bancario (riportato in Allegato C);

– gli obblighi assicurativi contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti sono confermati, oltre per le imprese agricole, anche per quelle della pesca e dell’acquacoltura;

– il beneficiario potrà ottenere il contributo per un solo finanziamento;

– I prestiti che hanno una durata superiore a 12 mesi dovranno presentare una domanda per il 2025 ed una per il 2026;

– la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento o l’estinzione del prestito ricevuto comportano la revoca del contributo, tale revoca è applicata anche nel caso in cui l’azienda faccia una surroga del prestito su altro istituto;

– la polizza assicurativa, laddove obbligatoria, deve essere connessa al finanziamento richiesto e deve essere in vigore alla data di presentazione della domanda;

– non è prevista la possibilità di subentro in caso di decesso del beneficiario che ha presentato la domanda o per subentri all’azienda che ha presentato domanda.

Le domande potranno essere presentate fino al 15 settembre 2025.