Il DM 8 luglio 2022 n. 305722 ha disposto un intervento finalizzato alla concessione di un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori del comparto zootecnico per ristorarli dei danni subiti a causa dell’incremento dei costi e dalla riduzione delle scorte dell’alimentazione animale generati dal conflitto in corso in Ucraina.
L’aiuto è destinato a sostenere gli agricoltori che perseguono l’obiettivo di adottare metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e del clima, con particolare riferimento al benessere animale.
Il plafond disponibile per l’aiuto in questione, ai sensi dell’art. 1 del DM 8 luglio 2022 n. 305722, ammonta a complessivi € 144.350.064,00, così ripartito:
– € 48.116.688,00 quale aiuto comunitario ai sensi dell’art. 1 del Reg (UE) n. 467/2022;
– € 96.233.376,00 quale aiuto supplementare nazionale ai sensi dell’art. 2 del Reg (UE) n. 467/2022, che consente di aumentare la dotazione finanziaria fino al 200% dell’aiuto comunitario.
2. Beneficiari dell’aiuto e quantificazione del ristoro
L’aiuto eccezionale, ai sensi dell’art. 2 del DM 8 luglio 2022 n. 305722, è concesso agli agricoltori che rientrano nella categoria dei produttori delle filiere di allevamento delle vacche da latte, delle bufale, delle vacche da carne e delle vacche a duplice attitudine, che soddisfano obbligatoriamente tutte le seguenti condizioni di ammissibilità:
a) abbiano beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, nell’ambito della domanda unica 2021;
b) abbiano rispettato il criterio di gestione obbligatoria (CGO) relativo al benessere animale nell’anno 2021;
c) abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Bovina (BDN) al 31 marzo 2022.
Ricorrendo le predette condizioni, il numero di animali oggetto di pagamento corrisponde al numero di capi accertati nell’ambito delle misure del sostegno accoppiato zootecnico di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465 per la campagna 2021.
L’importo che deve essere erogato per ciascun capo animale corrisponde a quello previsto dall’allegato “A” al DM 8 luglio 2022 n. 305722 per lo specifico intervento.
3. Controlli e pagamento del ristoro
Il pagamento del ristoro è eseguito dagli Organismi pagatori territorialmente competenti per la domanda unica dell’agricoltore entro il 30 settembre 2022, ai sensi dell’art. 4 del DM 8 luglio 2022 n. 305722.
Il pagamento è subordinato all’esecuzione dei controlli volti ad accertare la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità indicate al precedente paragrafo 2 e può essere eseguito automaticamente in favore dei beneficiari ammissibili al ristoro senza la necessità della raccolta delle domande di aiuto.
Il pagamento dell’aiuto in questione deve essere contabilizzato ripartendo la spesa sostenuta per ciascun beneficiario secondo le seguenti percentuali, utilizzando due distinti capitoli di bilancio:
– quota del 33,3333% sul capitolo comunitario n. 080203110000001 – Aiuto eccezionale di adattamento – R.1308/2013, Art.219(1); R.2022/467;
– quota del 66,6667% su un capitolo nazionale predisposto dall’Organismo pagatore, per la quota nazionale.