ESENZIONE ALL’OBBLIGO DI TIMBRATURA DELLE UOVA: LETTERA DI CONFAGRICOLTURA PIEMONTE ALLA REGIONE
In merito ad alcune deroghe all’obbligo di timbratura delle uova presso gli allevamenti, in seguito all’applicazione del regolamento delegato (UE) 2023/2464 concernete il luogo della timbratura stessa che entrerà in vigore il prossimo 8 novembre, Confagricoltura Piemonte ha inviato una lettera all’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Paolo Bongioanni e al direttore del Settore Agricoltura e Cibo Paolo Balocco. Qui di seguito il testo della lettera:
Lo schema del Decreto ministeriale recante “Disposizioni attuative per l’esenzione dall’obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione, ai sensi del punto 2 bis dell’Allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inviato alla Conferenza Stato Regioni per l’acquisizione dell’intesa, individua una serie di deroghe dall’obbligo introdotto dal regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023, ai sensi del quale “La stampigliatura delle uova […] deve essere effettuata nel luogo di produzione”.
Tali esenzioni sono previste per le uova prodotte in allevamenti:
a) con capienza fino a 50 galline;
b) che hanno in essere contratti di conferimento, trasferimento o vendita di tutta la produzione con uno o più centri d’imballaggio;
c) direttamente collegati al proprio centro di imballaggio.
I produttori di uova associati a Confagricoltura Piemonte non condividono l’impostazione dello schema di decreto e, in particolare, contestano l’esenzione prevista dal secondo punto (b), in quanto i contratti di conferimento, trasferimento o di vendita della produzione a uno o più centri d’imballaggio interessano la quasi totalità della produzione nazionale di uova. Con tale esenzione risulterebbe sottoposto all’obbligo della timbratura nel luogo di produzione un numero molto limitato di allevamenti, per lo più di piccole dimensioni, che operano nel libero mercato.
Lo schema di decreto, di fatto, prevede una deroga generalizzata che mantiene lo status quo e fa venir meno l’obiettivo della norma UE, che è quello di garantire la tracciabilità del prodotto. Come riportato nel Regolamento (UE) 2023/2464, la stampigliatura presso il centro d’imballaggio “comporta un certo rischio di falsa stampigliatura, involontaria o volontaria, in quanto le uova provenienti da aziende e sistemi di produzione diversi possono essere mescolate e contrassegnate in modo errato.”
La timbratura delle uova nel luogo di produzione invece fornisce certezza sulla tracciabilità del prodotto. E bene sottolineare che ciò va prima di tutto a tutela del consumatore, ma è anche garanzia per il produttore nel caso si verifichino incidenti inerenti alla sicurezza alimentare.
Si deve aggiungere che una tale applicazione della deroga alla timbratura nel luogo di produzione, oltre a svilire l’obiettivo della norma UE, non soddisfa il requisito, riportato nel regolamento stesso, per l’adozione delle esenzioni: “Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a esentare le uova dalla stampigliatura sul luogo di produzione se questa viene effettuata nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate, purché tale esenzione sia proporzionata e non discriminatoria e non pregiudichi l’obiettivo della tracciabilità delle uova”.
Ad avviso della scrivente l’esenzione prevista dal punto b) dello schema di DM non è proporzionata, è discriminatoria e pregiudica l’obiettivo della tracciabilità delle uova e pertanto se ne chiede la rimozione. Confagricoltura Piemonte, nella sostanza, chiede che anche in Italia venga data corretta applicazione al Regolamento UE 2023/2464, senza alterarne lo spirito e gli obiettivi.
Vista l’imminente entrata in vigore dell’obbligo di stampigliatura e la mancanza -ad oggi- di un chiaro quadro relativo alle esenzioni, è evidente che è necessario trovare una soluzione per consentire alle aziende di allevamento di adeguarsi.











