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L’ordinanza numero 15157 del 16 luglio 2020 della Corte di Cassazione ha stabilito che le agevolazioni PPC si applicano anche al trasferimento di terreni e relative pertinenze, conseguentemente alla cessione d’azienda. L’ordinanza prevede infatti che “In relazione all’ampia portata del decreto legislativo n. 194 del 2009, articolo 2, comma 4-bis, convertito in legge n. 25 del 2010 che, con disposizioni di natura non tassativa, individua i presupposti oggettivi delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, e avuto riguardo alla ratio legis sottesa alla disposizione, tra gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, deve includersi anche il trasferimento di beni conseguente a cessione d’azienda”.

La Cassazione, con propria soluzione, afferma che non possono essere commercializzati prodotti a base di cannabis che abbiano un effetto drogante. Ma le varietà ammesse dalla legge 242/2016 non devono destare allarme, perché sono a basso contenuto di THC (che è la sostanza che produce l’effetto psicoattivo) con valori entro lo 0,2%. Riguardo all’effetto drogante la giurisprudenza si è ampiamente espressa negli ultimi anni escludendo dal campo di applicazione del DPR 309/90 sugli stupefacenti, i prodotti della canapa industriale con valori di THC entro lo 0,5%”. Commenta così Confagricoltura la decisione adottata ieri dalle Sezioni Unite della suprema Corte di Cassazione in merito alla commercializzazione dei prodotti della cannabis sativa.
In attesa di conoscere le motivazioni, riteniamo che la decisione della Cassazione non debba essere letta come divieto generalizzato di vendita dei prodotti a base di canapa industriale – sottolinea Confagricolturain ogni caso il Parlamento, il Governo ed i Ministeri competenti dovranno intervenire al più presto per perfezionare la normativa, ad esempio regolamentando i prodotti nutraceutici e cosmetici a base di cannabinoidi quali il CBD e definendo i livelli massimi di THC ammessi per gli alimenti, che vanno stabiliti con un decreto del ministero della Salute che aspettiamo ormai da quasi due anni“.
Ci preoccupa il fatto che la sentenza possa introdurre ulteriori incertezze – prosegue Confagricolturaabbiamo una filiera produttiva importante che non può essere smantellata per i vuoti normativi. Non è più accettabile che il settore della coltivazione e della trasformazione della canapa debba continuamente raffrontarsi con giudizi e sentenze che spesso rimettono in discussione l’intero apparato normativo del settore”.
Riteniamo – conclude Confagricolturache la canapa industriale, nell’interezza della pianta (fusto foglie, semi, fiori), abbia tutti i requisiti e le potenzialità per soddisfare le diverse domande dei nuovi mercati della bioeconomia (integratori alimentari, nutraceutici, biocosmesi, bioedilizia, bioplastiche, bioenergie) e che oggi, con i circa 5.000 ettari coltivati in Italia, sia una realtà produttiva importante che merita di essere tutelata e salvaguardata”.