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Si rende noto che con la circolare n. 10 del 5 maggio 2025, il Dipartimento per le Politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito un importante chiarimento in merito alla possibilità per i lavoratori extracomunitari, che hanno richiesto la conversione del permesso di soggiorno stagionale, di essere regolarmente occupati nelle more della conclusione dell’iter istruttorio da parte delle amministrazioni competenti.
La circolare – fortemente sollecitata da Confagricoltura al fine di uniformare le prassi applicate dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro – precisa che l’istanza di conversione del permesso rappresenta un procedimento amministrativo che non preclude la regolarità del soggiorno e il diritto di prestare attività lavorativa.
Il Ministero ritiene infatti applicabile anche a questa fattispecie la previsione contenuta nell’art. 5, c. 9-bis del d.lgs. n. 286/1998, la quale prevede espressamente che “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno”.
Pertanto, per tutto il periodo necessario alle amministrazioni competenti (ITL) per portare a termine l’istruttoria relativa alla richiesta di conversione, sarà possibile impiegare legittimamente il lavoratore.
La circolare del Ministero del Lavoro assume particolare rilevanza alla luce dell’importante novità normativa – introdotta, su proposta di Confagricoltura, con il cd. “decreto flussi” (D.L. n. 145/2024 , convertito dalla legge n. 187/2024  – che svincola la possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno stagionale in un permesso per lavoro subordinato dalle quote annuali predeterminate.

In allegato la circolare del Ministero del Lavoro

Ministero del Lavoro_circolare conversione permesso di soggiorno

Il Ministero del Lavoro ha disposto un’ulteriore distribuzione territoriale delle quote per l’ingresso di lavoratori extracomunitari, finalizzata al rilascio del nulla osta da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, basata sulle richieste ricevute attraverso il sistema informatico del Ministero dell’Interno.

La ripartizione concerne specificamente:

– 16.859 quote per l’anno 2023, come stabilito dal DPCM del 27 settembre 2023, suddivise in lavoro subordinato stagionale (10.369), non stagionale (2.922) e assistenza familiare (3.568), con Click-day fissato per il 12 dicembre 2023.
– 2.300 quote destinate alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato per l’anno 2024, anch’esse previste dal DPCM del 27 settembre 2023, con Click-day il 25 marzo 2024.

La distribuzione delle quote, come indicato negli allegati alla circolare ministeriale, avviene sulla base della domanda di manodopera extracomunitaria nei vari settori produttivi e delle richieste presentate durante i click day.
Il sistema informatico assegnerà automaticamente le quote a livello provinciale, per ciascun modello di domanda, in base all’ordine cronologico di invio delle richieste, al fine di rilasciare il nulla osta da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione nei tempi previsti dalla normativa. Le quote per la conversione dei permessi di soggiorno in lavoro subordinato saranno invece assegnate, dopo l’esame delle pratiche, dall’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
I Ministeri competenti (Lavoro, Interno, Agricoltura), durante un incontro apposito, hanno richiamato le Organizzazioni assegnatarie di quote riservate (tra cui Confagricoltura) a rispettare quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del DPCM del 27 settembre 2023 (Quote per il triennio 2023-2025).
Questa disposizione stabilisce che le Organizzazioni firmatarie del Protocollo del 3 agosto 2022 (ancora in vigore) per l’attuazione delle procedure semplificate per l’ingresso in Italia di personale extracomunitario per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 44 del Dl n. 73/2022 (convertito dalla L. n.122/2022), devono garantire la conclusione del procedimento fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione di assunzione dei lavoratori richiesti agli Enti competenti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha monitorato il comportamento delle associazioni datoriali, basandosi sui dati relativi ai rapporti di lavoro effettivamente attivati (attraverso controlli con il sistema delle comunicazioni obbligatorie). Per l’anno 2023 è emerso, in particolare in alcuni territori, un significativo scostamento tra i nulla osta assegnati e i rapporti di lavoro effettivamente attivati.

Il Ministero del Lavoro ha disposto le Linee Guida per i programmi di formazione professionale e civico-linguistica e di valutazione rivolti a cittadini stranieri residenti in Paesi terzi. Con tale norma viene modificato in modo sostanziale l’art. 23 del T.U. immigrazione, rendendo possibili ingressi fuori-quota per gli stranieri che abbiano frequentato corsi di formazione organizzati tenendo conto dei reali fabbisogni indicati al Ministero dalle associazioni di categoria. I lavoratori che avessero frequentato i corsi potranno entrare in Italia, al di fuori delle quote annue, con la semplice richiesta del visto di ingresso da presentare entro sei mesi dal completamento del percorso formativo.
I corsi, che dovranno essere svolti nel territorio di uno o più Paesi extracomunitari, potranno essere organizzati da soggetti quali le Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, enti pubblici, organismi paritetici ed enti bilaterali, operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro, associazioni ed enti che svolgono attività nei confronti dei migranti, Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).

L’art. 5 del decreto-legge n. 2 del 14/01/2021 ha ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021 i titoli e i permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari, la cui validità era già stata prorogata fino al 31 gennaio 2021 dall’art. 3, comma 3-bis, della legge n. 159/2020 (che ha convertito il decreto-legge 125/2020) e, in precedenza, fino al 31 agosto 2020 dall’art. 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge n. 18/2020 (convertito dalla legge n. 27/2020).