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Lo scorso 31 marzo si è tenuto un incontro con il MiTE e il MEF al fine di approfondire la questione relativa alla definizione di rifiuti urbani con particolare riferimento ad alcune attività connesse, quali ad esempio l’attività agrituristica e la vendita diretta di prodotti agricoli.

Confagricoltura nel corso della riunione ha avuto modo di rappresentare la situazione emergenziale che si sta creando in alcuni territori in cui l’interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti è già in atto, soprattutto per l’attività agrituristica e di vendita diretta di prodotti agricoli.

Confagricoltura ha posto all’attenzione dei Ministeri la necessità di introdurre una norma transitoria che consenta alle imprese agricole che già usufruiscono del servizio pubblico di continuare a ricevere tale servizio per almeno due anni. Ciò anche al fine di dare la possibilità agli operatori privati e al Gestore del servizio pubblico di raccolta di organizzarsi per offrire servizi alle imprese agricole coinvolte tramite convenzione e dall’altra attuare le norme sul compostaggio nel luogo di produzione, rendendole contemporaneamente applicabili al settore.

Inoltre, nelle more di un intervento che permetta alle suddette attività di usufruire del servizio pubblico di raccolta, si è chiesto di sollecitare i Comuni e i Gestori del servizio pubblico di raccolta che hanno attivato al loro interno anche una gestione dei rifiuti speciali, di proporre specifiche convenzioni agli operatori agricoli interessati al fine di non interrompere il servizio di raccolta. Diversamente ed in assenza di operatori privati in grado di svolgere l’attività di raccolta di determinate tipologie di rifiuti, l’interruzione del servizio svolto dal Comune potrebbe generare anche un problema ambientale oltre che organizzativo.

Di conseguenza in attesa delle auspicate modifiche normative si è chiesto comunque:

  • di dare alle imprese agricole e connesse la possibilità concreta di stipulare con il Comune/Gestore del servizio pubblico di raccolta apposita convenzione per la raccolta dei rifiuti speciali, compresi quelli che sono diventati speciali a seguito dalla nuova definizione di rifiuti urbani.
  • di prevedere nella comunicazione di interruzione del servizio da parte del Comune l’informazione sulla possibilità di continuare a beneficiare del servizio, mediante stipula della suddetta Convenzione.

In tale contesto peraltro si è sottolineata la necessità di coinvolgere ANCI – IFEL per sollecitare le suddette soluzioni alternative urgenti all’interruzione del servizio in atto per le attività agrituristiche e di vendita diretta di prodotti agricoli.

Nel corso dell’incontro il MITE ha posto subito all’attenzione dei presenti la propria proposta diretta a far ricomprendere fra le attività che possono generare rifiuti urbani, e quindi usufruire del servizio pubblico, con l’applicazione della TARI, le attività connesse che producono rifiuti indicati nell’allegato L-quater (vedi tabella in calce al documento).

Per tali soggetti sarà sempre possibile conferire al gestore privato, usufruendo della riduzione legata alla parte variabile della TARI.

È stato invece chiarito che le attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c. producono rifiuti speciali e sono escluse dalla TARI (sia parte fissa che parte variabile). Pertanto, la gestione di questi rifiuti è demandata a contratti con operatori privati o con il gestore del servizio pubblico.

Le proposte dal Mite necessitano di una modifica del d.lgs. 152/2006 da presentare nel ddl di conversione del D.L. sostegni.

Ciò detto c’è il rischio, con la proposta del Mite, di vedere, la maggior parte delle attività agricole e dei relativi rifiuti agricoli equiparati agli urbani visto l’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 e l’art. 2135 del codice civile specifica che: “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Con questa modifica il Mite intende anche equiparare le attività connesse del settore agricolo a quello industriale, che non è compreso nell’elenco di attività dell’allegato L-quinquies, ma può comunque produrre alcuni rifiuti urbani indicati nell’allegato L-quater.

In base alle notizie informali sulla circolare esplicativa che i Ministeri stanno predisponendo, su sollecitazione di Anci, in particolare per il settore industriale, vi è un punto specifico sui locali ove si producono rifiuti urbani, e di conseguenza si applica la TARI, ovvero mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.

Sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti le superfici dove avviene la lavorazione industriale. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013 sono esclusi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive di rifiuti speciali.

In merito all’impostazione del MITE, su cui ci si è comunque riservati un approfondimento, si è sottolineato che il ricomprendere le attività connesse all’interno della definizione della TARI necessita la revisione dei coefficienti di producibilità dei rifiuti delle varie attività, come previsto dal DPR 158/1999, in quanto non aderenti all’effettiva produzione di rifiuti delle predette attività.

 

Si sottolinea ad esempio che gli agriturismi sono stati equiparati ai ristoranti o agli alberghi mentre la vendita diretta di prodotti agricoli all’attività di negozio di ortofrutta, con un conseguente aumento dei costi associati alla TARI.

Su quanto emerso nella riunione è necessario un approfondimento al fine di verificare l’impatto sulle diverse attività connesse qualora fossero ricomprese fra le attività che possono generare rifiuti urbani e quindi assoggettate alla TARI tenendo presente di quanto indicato per il settore industriale (esclusione dei locali di lavorazione e magazzini di materie prime e merci). Ciò fermo restando le segnalazioni già ricevute fino ad ora da alcuni territori in relazione al settore agrituristico, ed in alcuni casi specifici dalla vendita diretta di prodotti agricoli (cantine, serre, negozi, ecc.) che hanno manifestato la richiesta di rimanere nell’ambito della classificazione dei rifiuti urbani.

Ciò detto, si chiede un formale riscontro sulla posizione da tenere su questo argomento complesso e delicato per il settore agricolo, in base alle opzioni sotto richiamate, entro il prossimo martedì, anche al fine di predisporre specifici emendamenti nel dl sostegni:

 Opzione 1 – posizione dei Ministeri: ricomprendere in modo stabile fra le attività che possono generare rifiuti urbani le attività connesse (agriturismi, ecc.) rientranti nell’allegato L-quinquies (vedi tabella in calce al documento) che producono rifiuti indicati nell’L-quater (vedi tabella in calce al documento);

Opzione 2 – introdurre una norma transitoria che consenta alle imprese agricole che già usufruiscono del servizio pubblico di continuare a ricevere tale servizio per almeno due anni.

 

 

Elenco rifiuti dell’Allegato L-quater Elenco attività dell’Allegato L-quinquies
RIFIUTI ORGANICI: rifiuti biodegradabili (200201)

CARTA E CARTONE: imballaggi in carta e cartone (150101), carta e cartone (200101)

PLASTICA: imballaggi in plastica (150102), plastica (200139)

LEGNO: imballaggi in legno (150103), legno diverso da quello di cui alla voce 200137* (200138)

METALLO: imballaggi metallici (150104), metallo (200140)

IMBALLAGGI COMPOSITI: imballaggi materiali compositi (150105)

MULTIMATERIALE :150106

VETRO: imballaggi in vetro (150107), vetro (200102)

TESSILE: imballaggi tessili (150109), abbigliamento (200110), prodotti tessili (200111)

TONER: Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (080318)

IMGOMBRANTI (200307)

VERINICI, INCHIOSTRI ADESIVI, RESINE Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (200128)

DETERGENTI – Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (200130)

ALTRI RIFIUTI: altri rifiuti non biodegradabili (200203)

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI rifiuti urbani indifferenziati (200301)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.

2. Cinematografi e teatri.

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.

5. Stabilimenti balneari.

6. Esposizioni, autosaloni.

7. Alberghi con ristorante.

8. Alberghi senza ristorante.

9. Case di cura e riposo.

10. Ospedali.

11. Uffici, agenzie, studi professionali.

12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

16. Banchi di mercato beni durevoli.

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20. Attività artigianali di produzione beni specifici.

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

22. Mense, birrerie, hamburgerie.

23. Bar, caffè, pasticceria.

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.

25. Plurilicenze alimentari e/o miste.

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.

27. Ipermercati di generi misti.

28. Banchi di mercato generi alimentari.

29. Discoteche, night club.

 

Venerdì 5 marzo Confagricoltura ha partecipato a un incontro con il Dipartimento delle Finanze e le organizzazioni agricole per discutere i riflessi sul settore agricolo della nuova definizione di rifiuto urbano emanata con il D.lgs. n. 116/2020; ciò anche in relazione al fatto che è in preparazione una circolare da parte del MiTe e MEF sul tema.
Confagricoltura ha avuto modo di ribadire al MEF che, sebbene ritenga positiva l’esclusione delle attività agricole e connesse dalla definizione di rifiuti urbani e dal pagamento della TARI, al fine di superare i numerosi contenziosi che si sono riscontrati con i Comuni in relazione ad alcune tipologie di attività, sono emerse alcune criticità, soprattutto nel caso di agriturismi e della vendita diretta di prodotti agricoli. La prima riguarda la necessità di un periodo transitorio adeguato tra l’invio della lettera di interruzione del servizio e l’interruzione del servizio stesso da parte dei Comuni, ciò per dar modo alle imprese di riorganizzare la propria gestione interna dei rifiuti (nuovi contratti, organizzazione del deposito temporaneo). La seconda questione è l’introduzione di un meccanismo di flessibilità, che consenta di salvaguardare determinate peculiarità territoriali, ovvero consentendo alle imprese interessate di continuare ad usufruire del servizio pubblico attraverso la stipula di una convenzione con il Comune/Gestore del servizio pubblico per la gestione di alcuni rifiuti agricoli, in particolare quelli legati alla parte di ristorazione negli agriturismi o legati alla vendita diretta di prodotti agricoli. L’ultima è la più grave ed è relativa al fatto che alcuni Comuni chiedono comunque alle suddette attività il pagamento della parte fissa della TARI che sommata al costo dei nuovi contratti per smaltire privatamente i rifiuti speciali porta a un aumento considerevole dei costi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha prorogato al 10 dicembre prossimo i termini per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte dirette e dell’IRAP, dovuta dagli operatori economici, e per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP. Il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dagli “operatori economici” è prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020. Si tratta di una disposizione che riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in possesso di partita IVA.
Una più ampia proroga al 30 aprile 2021 è, invece, prevista per le imprese non interessate dagli ISA (Indicatori di affidabilità fiscale), ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che nel primo semestre 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019. Analoga proroga al 30 aprile 2021 è disposta, indipendentemente dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al D. L. n. 149/2020 c. d. “Ristori bis”, che hanno il domicilio fiscale o sede operativa nelle Zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni.
Per i soggetti che applicano gli ISA resta ferma la proroga per il versamento degli acconti al 30 aprile 2021 già prevista dall’articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto “Agosto”) e dall’articolo 6 del D. L. n. 149/2020 (decreto “Ristori bis”). In particolare, l’art. 6 del D. L. 149 riguarda le categorie d’imprese individuate dai predetti allegati 1 e 2 ubicate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona Rossa), ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate (Zona Arancione), indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Mentre l’art. 98 del D.L. n. 104 si riferisce a coloro che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E’ stabilita inoltre la proroga al 10 dicembre prossimo del termine per la trasmissione telematica dei modelli Redditi e IRAP in scadenza il 30/11/2020, come già previsto per la presentazione dei modelli 770 (dichiarazione dei sostituti d’imposta).