Articoli

Si rende noto che con la circolare n. 10 del 5 maggio 2025, il Dipartimento per le Politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito un importante chiarimento in merito alla possibilità per i lavoratori extracomunitari, che hanno richiesto la conversione del permesso di soggiorno stagionale, di essere regolarmente occupati nelle more della conclusione dell’iter istruttorio da parte delle amministrazioni competenti.
La circolare – fortemente sollecitata da Confagricoltura al fine di uniformare le prassi applicate dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro – precisa che l’istanza di conversione del permesso rappresenta un procedimento amministrativo che non preclude la regolarità del soggiorno e il diritto di prestare attività lavorativa.
Il Ministero ritiene infatti applicabile anche a questa fattispecie la previsione contenuta nell’art. 5, c. 9-bis del d.lgs. n. 286/1998, la quale prevede espressamente che “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno”.
Pertanto, per tutto il periodo necessario alle amministrazioni competenti (ITL) per portare a termine l’istruttoria relativa alla richiesta di conversione, sarà possibile impiegare legittimamente il lavoratore.
La circolare del Ministero del Lavoro assume particolare rilevanza alla luce dell’importante novità normativa – introdotta, su proposta di Confagricoltura, con il cd. “decreto flussi” (D.L. n. 145/2024 , convertito dalla legge n. 187/2024  – che svincola la possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno stagionale in un permesso per lavoro subordinato dalle quote annuali predeterminate.

In allegato la circolare del Ministero del Lavoro

Ministero del Lavoro_circolare conversione permesso di soggiorno

L’art. 5 del decreto-legge n. 2 del 14/01/2021 ha ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021 i titoli e i permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari, la cui validità era già stata prorogata fino al 31 gennaio 2021 dall’art. 3, comma 3-bis, della legge n. 159/2020 (che ha convertito il decreto-legge 125/2020) e, in precedenza, fino al 31 agosto 2020 dall’art. 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge n. 18/2020 (convertito dalla legge n. 27/2020).

La legge di conversione del Decreto Rilancio posticipa dal 15 luglio al 15 agosto 2020 la data entro la quale deve essere presentata l’istanza di assunzione o regolarizzazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro e la richiesta di permesso di soggiorno temporaneo da parte dei cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019.

Lavoratori stagionali extracomunitari: proroga permessi di soggiorno al 31 dicembre

Il comma 3-sexies dell’art. 78 del decreto-legge n. 18/2020 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27/2020) prevede che “la validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre 2020”.
La norma tratta in modo specifico, a integrazione di quanto previsto più in generale dal successivo art. 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del D.L. n. 18/2020, la materia dei permessi di soggiorno dei lavoratori già entrati in Italia per motivi di lavoro stagionale nel settore agricolo, prorogandone la validità fino alla fine dell’anno in corso, in accoglimento anche di una nostra specifica proposta.
In verità le due previsioni (art. 78 e art. 103) non sembrano coordinate tra loro ma, in attesa dei necessari chiarimenti da parte delle autorità competenti, non sembra esserci dubbio sul fatto che l’art. 78, comma 3-sexies, anche per la sua collocazione sistematica (l’articolo è rubricato “Misure in favore del settore agricolo e della pesca”), disponga la proroga ex lege fino al 31 dicembre 2020 dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini extracomunitari per motivi di lavoro stagionale in agricoltura in scadenza fra il 23 febbraio e il 31 maggio.

Lavoratori extracomunitari non stagionali: permessi di soggiorno prorogati al 31 agosto

Il comma 2-quater dell’art. 103 del decreto-legge n. 18/2020 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27/2020) ha esteso la validità dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi fino al 31 agosto 2020. La proroga riguarda i permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, autonomo, familiare, di studio (comma 2-quinquies).
La norma non indica espressamente se la proroga riguardi i permessi di soggiorno già scaduti e/o quelli in scadenza, generando una grave incertezza interpretativa che necessita di chiarimenti da parte dei Ministeri competenti. Al proposito si ricorda che, nella versione originaria del decreto legge n.18/2020, la proroga dei permessi di soggiorno – pur non essendo disciplinata espressamente – era riconducibile alla previsione di cui all’art. 103, c.2, del decreto-legge n. 18/2020: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Sono altresì prorogati fino al 31 agosto 2020: i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, anche pluriennali; la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare.

L’Organizzazione degli imprenditori agricoli, che aveva sollecitato il provvedimento, chiede nuove misure, come “corridoi” per la mobilità dei lavoratori nella UE

Confagricoltura ha accolto con soddisfazione la circolare del ministero dell’Interno con la quale, in seguito all’emergenza Covid 19, vengono prorogati fino al 15 giugno tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio il 15 aprile, dando la possibilità per i titolari di effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data.
E’ un grande risultato ottenuto da Confagricoltura, che aveva più volte sollecitato questa misura. Il provvedimento, infatti, arriva in un momento cruciale per l’agricoltura, con settori cardine, come quello orticolo e frutticolo, che rischiano di rimanere completamente bloccati a causa della carenza di manodopera. Molti operatori stagionali, infatti, hanno fatto rientro nei loro Paesi d’origine ed altri che sono disponibili a venire – anche perché in possesso di contratti già firmati con le aziende – non riescono ad arrivare perché trovano difficoltà ad attraversare determinati Paesi. Da qui la richiesta di Confagricoltura all’Unione Europea di creare una sorta di “corridoi” per permettere la mobilità all’interno della UE di questi lavoratori.
E’ altresì necessario, per l’Organizzazione degli imprenditori agricoli, allargare e rendere più flessibili tutti gli strumenti per reclutare nuova manodopera, come i voucher, e avviare in tempi rapidi l’iter per la definizione di un nuovo decreto flussi che consenta al settore agricolo di impiegare lavoratori non comunitari.

 

 

 

foto: www.iusinitinere.it