Lavoratori extracomunitari: tutte le proroghe dei permessi di soggiorno
Lavoratori stagionali extracomunitari: proroga permessi di soggiorno al 31 dicembre
Il comma 3-sexies dell’art. 78 del decreto-legge n. 18/2020 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27/2020) prevede che “la validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre 2020”.
La norma tratta in modo specifico, a integrazione di quanto previsto più in generale dal successivo art. 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del D.L. n. 18/2020, la materia dei permessi di soggiorno dei lavoratori già entrati in Italia per motivi di lavoro stagionale nel settore agricolo, prorogandone la validità fino alla fine dell’anno in corso, in accoglimento anche di una nostra specifica proposta.
In verità le due previsioni (art. 78 e art. 103) non sembrano coordinate tra loro ma, in attesa dei necessari chiarimenti da parte delle autorità competenti, non sembra esserci dubbio sul fatto che l’art. 78, comma 3-sexies, anche per la sua collocazione sistematica (l’articolo è rubricato “Misure in favore del settore agricolo e della pesca”), disponga la proroga ex lege fino al 31 dicembre 2020 dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini extracomunitari per motivi di lavoro stagionale in agricoltura in scadenza fra il 23 febbraio e il 31 maggio.
Lavoratori extracomunitari non stagionali: permessi di soggiorno prorogati al 31 agosto
Il comma 2-quater dell’art. 103 del decreto-legge n. 18/2020 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27/2020) ha esteso la validità dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi fino al 31 agosto 2020. La proroga riguarda i permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, autonomo, familiare, di studio (comma 2-quinquies).
La norma non indica espressamente se la proroga riguardi i permessi di soggiorno già scaduti e/o quelli in scadenza, generando una grave incertezza interpretativa che necessita di chiarimenti da parte dei Ministeri competenti. Al proposito si ricorda che, nella versione originaria del decreto legge n.18/2020, la proroga dei permessi di soggiorno – pur non essendo disciplinata espressamente – era riconducibile alla previsione di cui all’art. 103, c.2, del decreto-legge n. 18/2020: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Sono altresì prorogati fino al 31 agosto 2020: i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, anche pluriennali; la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare.