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Il decreto-legge 25 maggio 2021 “Sostegni bis” proroga al 31 dicembre 2021 le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese. Viene estesa fino a 10 anni la durata massima dei finanziamenti con garanzia pubblica (Sace) rispetto ai 6 precedenti. Sono assegnati all’Ismea 80 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di rafforzare lo strumento delle garanzie a favore degli imprenditori agricoli e della pesca. La garanzia Ismea è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni.
È prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria per le PMI relativamente agli intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata.

In considerazione dell’attuale situazione emergenziale, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) rilascia garanzie, oltre che per prestiti della durata di sei anni e con percentuale di copertura del 90% (ex art. 13 del D.L. 23/2020), anche a fronte di prestiti della durata di otto anni, con percentuale di copertura massima dell’80% e prestiti della durata di dieci anni, con percentuale di copertura massima del 70%. La misura è stata autorizzata dalla Commissione Europea per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19.
Per l’accesso alle operazioni i nuovi modelli di autodichiarazione sono disponibili nella sezione Emergenza Covid-19 — Accesso al credito del sito: www.ismea.it
In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021):
• le misure previste dall’articolo 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto “Decreto Liquidità”), che vedono coinvolti il Fondo di Garanzia PMI e le Garanzie ISMEA, si applicano fino al 30 Giugno 2021 (comma 244 art. 1, Legge di Bilancio 2021);
• I finanziamenti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. 23/2020, possono avere durata fino a 15 anni (comma 216, art. 1, Legge di Bilancio 2021).
• Il soggetto beneficiario dei finanziamenti di cui all’art. 13, comma 1, lett. m. già concessi alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni (comma 217, art. 1, Legge di Bilancio 2021).
•Il nuovo modello LTM (versione 7), sulla base delle nuove direttive è stato revisionato ed è disponibile sul sito dell’ISMEA.
http://www.ismea.itiflex/cm/pages/ServeBLOB.php/VIT/IDPaqina/11028
• Per le operazioni già segnalate, anche con aiuto già registrato, sarà possibile effettuare la modifica della durata direttamente dall’applicativo L25, utilizzando il modulo _ LTM Add versione 3.
ISMEA richiama l’attenzione sulla necessità di presentare le richieste utilizzando sempre il modello di autodichiarazione più aggiornato, reso disponibile nella sezione Emergenza Covid-19 – Accesso al credito del sito: http://www.ismea.it

Alle PMI le cui esposizioni debitorie non siano alla data del 17 marzo 2020 classificate come esposizioni creditizie deteriorate e che abbiano inviato entro il 31 gennaio 2021 a banche e intermediari finanziari una autocertificazione in cui hanno dichiarato di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid–19”:
– non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 giugno 2021 le aperure di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti; sono prorogati fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e sena alcuna formalità) i prestiti non rateali;
– è sospeso sino al 30 giugno 2021 il pagamento delle rate di finanziamenti, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e dei canoni di leasing.
L’EBA (Autorità Bancaria Europea) precisa che nel caso in cui la durata complessiva dei periodi di sospensione dei pagamenti accordati su un finanziamento, secondo una moratoria generale, superi i nove mesi, le flessibilità concesse si applicano solo fino al termine dei 9 mesi. A partire dal primo giorno successivo al termine dei 9 mesi la banca sarà tenuta a riclassificare la posizione oggetto di misura di concessione secondo quanto previsto dalla normativa prudenziale.
Facendo riferimento alle moratorie legislative realizzate in Italia in favore delle imprese danneggiate da Covid-19 ex art. 56 del D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia) – originariamente applicabili fino al 30 settembre 2020 e poi prorogate, prima di tale data, inizialmente fino al 31 gennaio 2021 dal D.L. 104/2020 (DL Agosto) e poi prorogate ulteriormente fino al 30 giugno 2021 dalla Legge di bilancio 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) – per una moratoria concessa a marzo 2020, in scadenza a fine gennaio 2021, e prorogata fino a giugno 2021, il periodo da considerare per la valutazione dell’onerosità della moratoria sarà di soli 5 mesi: da febbraio a giugno 2021.
Dai chiarimenti dell’Autorità Bancaria Europea ne consegue che le posizioni sospese avranno una ridotta probabilità di essere automaticamente classificate come non-performing, da parte della Banca. In altre parole si riduce fortemente il rischio di classificare automaticamente come un prestito in default il prolungamento delle moratorie per legge, quale quello disposto con la Legge di Bilancio per il 2021.