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In riferimento agli spostamenti legati ad attività selvicolturali, informiamo che la Regione Piemonte, facendo anche seguito a nostre specifiche sollecitazioni, ha dato un’interpretazione più estensiva delle norme riguardanti il divieto di spostamento, ammettendo come lecito gli spostamenti per recarsi su fondi di proprietà per attività agricole (coltivazione di orti, raccolta di legna. etc.), non solo per le aziende agricole ma anche per i privati cittadini.

Sulla pagina web della Regione dedicata all’argomento, raggiungibile all’indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/emergenza-covid-19-interventi-selvicolturali-bosco-parte-privati-cittadini ,

si può infatti leggere: “…si reputa che l’interpretazione governativa sia applicabile anche alle attività selvicolturali, in quanto classificabili come una delle forme di coltivazione del terreno. Considerate tali motivazioni, d’intesa con il Comando Regionale dei Carabinieri Forestale e sulla base del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, si ritiene che gli spostamenti sul territorio da parte di privati cittadini, finalizzati ad eseguire interventi selvicolturali per l’approvvigionamento di legna per autoconsumo siano consentiti”.

Sono numerosi gli imprenditori che si sono rivolti a Confagricoltura Piemonte per chiedere chiarimenti riguardo a una recente circolare del Comando Carabinieri Forestali del Piemonte che riguarda gli “spostamenti sul territorio da parte di privati cittadini finalizzati ad eseguire interventi selvicolturali per l’approvvigionamento di legna per autoconsumo”.
Confagricoltura segnala che anche la Regione Piemonte è intervenuta sull’argomento, sempre per quanto riguarda i privati cittadini: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/emergenza-covid-19-interventi-selvicolturali-bosco-parte-privati-cittadini

Entrambi gli interventi escludono che questo motivo di spostamento rientri tra quelli consentiti dal DPCM 3 novembre 2020 (art. 3).
Confagricoltura Piemonte precisa che tale esclusione riguarda unicamente i privati cittadini e non le imprese agricole. L’articolo 2135 del Codice Civile chiarisce che “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. L’attività di selvicoltura è dunque è propria dell’imprenditore agricolo. Il DPCM 3 novembre 2020, all’art. 1, punto 9 – lettera ll) prevede:

restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”.

Quindi – sottolinea in una nota Confagricoltura Piemonte – qualsiasi spostamento finalizzato ad attività agricole, tra le quali rientra la selvicoltura, è sempre consentito.

Anche qualora si trattasse di coltivazione o raccolta per autoconsumo da parte di imprenditore agricolo – aggiunge Confagricoltura – il caso è chiarito nella FAQ del Governo che riportiamo di seguito:

FAQ:

“È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?”

Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito”.

Rimane ferma la necessità di produrre un’autodichiarazione che consenta la verifica della legittimità dello spostamento.

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