Un incubo senza fine quello che si sta verificando nell’Astigiano, con l’ennesima calamità atmosferica che si è abbattuta su colture e abitazioni martedì pomeriggio a San Damiano d’Asti e nelle zone limitrofe, in modo particolare nei comuni di Villafranca d’AstiBaldichieriSan Martino AlfieriIsola d’Asti e Costigliole d’Asti. Una bomba d’acqua con più di 50 mm di pioggia in breve tempo ha causato allagamenti nelle case e nelle cantine, provocando anche ampie inondazioni nella parte bassa dei paesi, mentre alberi e rami sono stati spezzati dal vento che ha scoperchiato tetti e sollevato elementi pericolanti. Pesanti conseguenze che hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, oltre che di diversi privati cittadini ringraziati pubblicamente dall’amministrazione comunale di San Damiano. Il sindaco di San Damiano Davide Migliasso ha appena firmato la richiesta dello stato di calamità naturale per il proprio comune e auspica massicci interventi economici per risanare l’assetto idrogeologico del territorio. “Il nubifragio che si è scatenato ha provocato ingenti danni sia al patrimonio pubblico, che a quello privato, soprattutto per quanto concerne il comparto agricolo – afferma Migliasso – i nostri uffici sono in stretto contatto con le istituzioni pubbliche (Regione Piemonte e Provincia di Asti) alle quali è già stato presentato il quadro dei danni subiti. Sono necessari interventi strutturali all’interno dei nostri rii e nelle nostre frazioni. Durante queste avversità l’acqua piovana ha portato a fondo valle molti detriti, creando frane e smottamenti che hanno lasciato isolate intere famiglie”.
Tra le aziende agricole che hanno subito maggiori danni c’è quella di Gabriele Cotto, associata ad Asti Agricoltura, che ha riscontrato alcune frane all’interno dei vigneti e parecchi danni nei prati dove non sarà più possibile effettuare il taglio del fieno. Ma il danno maggiore è stato l’allagamento della cantina con la relativa perdita di svariate bottiglie di vino, oltre che diversi danni alla struttura stessa.
Avevamo già vissuto anni fa sulla nostra pelle il problema degli allagamenti alle colture, ma non avevamo mai riscontrato danni alla cantina come in questa occasione”, dichiara sconsolato Cotto.
Questa ennesima calamità naturale va a sommarsi ai danni già causati dalla grandinata del 13 luglio – afferma Enrico Masenga, consulente tecnico specialistico di Asti Agricoltura – che aveva provocato danni alle colture fino al 70%. La consistente pioggia di martedì ha causato la cascola delle nocciole e danneggiato ulteriormente le coltivazioni già colpite dalla grandine. Le conseguenze di queste precipitazioni andranno anche ad inficiare sulla salute di vigneti e noccioleti. Infatti l’acqua caduta favorirà purtroppo lo sviluppo di infezioni secondarie da funghi che nel lungo periodo possono danneggiare irreversibilmente le piante stesse”.
Ci auguriamo che arrivino tempestivi ristori da parte delle istituzioni, in grado di risollevare almeno parzialmente il comparto agricolo locale già duramente danneggiato in seguito alle chiusure per fronteggiare la pandemia”, afferma il direttore di Asti Agricoltura Mariagrazia Baravalle. “Lo stato di calamità e successivi importanti sostegni pubblici rimangono per il momento l’unica soluzione per sopperire a questi gravissimi disagi che sta vivendo l’intero comparto agricolo”, conclude il direttore Baravalle.

 

 

Alcune immagini degli allagamenti nella zona di San Damiano, in seguito al nubifragio di martedì pomeriggio

In data odierna, a seguito di numerosi incontri ed intensa trattativa, nella sede di Asti di Confagricoltura, è stato sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del Contratto di Lavoro della Provincia di Asti per gli operai agricoli e florovivaisti, valevole per il quadriennio 2020-2023, tra le organizzazioni datoriali Confagricoltura (Asti Agricoltura), Coldiretti Asti e Cia ed i sindacati dei lavoratori Flai Cgil di Asti, Fai Cisl Al-At e Uila Uil Asti-Cuneo.
Al tavolo dell’intesa Asti Agricoltura era rappresentata dal direttore Mariagrazia Baravalle, su mandato del Presidente Gabriele Baldi, assistita dalla responsabile del servizio Paghe Annalisa Cespoli.
Al fine di monitorare l’andamento del comparto provinciale agricolo, che sta vivendo momenti di difficoltà nelle sue varie componenti, le parti si sono impegnate a dare piena attuazione ed operatività all’Osservatorio Provinciale al fine anche di definire le reali necessità (fabbisogni manodopera, inquadramenti e percorsi qualificanti, andamenti occupazionali) del settore.
Proprio l’attenzione all’evolversi della attività connesse all’agricoltura ha determinato l’inserimento e l’aggiornamento delle figure professionali addette al settore agrituristico ed all’enoturismo.
Particolare sensibilità nei confronti di un tema caldo a livello nazionale, quale quello delle campagne di raccolta, ha portato sperimentalmente, alla loro eliminazione, mantenendo la qualifica di operaio comune addetto alla raccolta solo per la vendemmia, attività decisamente importante per il territorio vitivinicolo astigiano.
L’intesa introduce poi elementi qualificanti per quanto riguarda la gestione degli appalti prevedendo che copia dei contratti vengano consegnati all’Ente Bilaterale Ebata ed, a favore dei lavoratori, prevede un adeguamento alle previsioni del contratto nazionale in materia di permessi straordinari.
Una vera “rivoluzione copernicana” investe, in via sperimentale, la gestione dei a gestione dei giorni di carenza, le cui indennità saranno corrisposte a decorrere dal 2022 direttamente al lavoratore attraverso l’Ebata e non più anticipate dal datore di lavoro.
L’accordo, che interessa circa 1.250 aziende agricole del territorio provinciale e quasi 460.000 giornate lavorate nel corso dell’anno, prevede un adeguamento retributivo dell’1,8% per tutte le aree e livelli, che verrà corrisposto in due tranche: una prima frazione pari a 0,6% con decorrenza dal mese di luglio ’21 ed un seconda frazione pari a 1,2% con decorrenza dal mese di dicembre ’21.
Il commento del direttore Baravalle: “Riteniamo che questa intesa sia un buon risultato a fronte del periodo di incertezza, correlato anche alla pandemia Covid 19, ancora in atto” ed aggiunge “L’aumento salariale inferiore a 2 punti percentuali deve essere contestualizzato nelle dinamiche attuali del settore, con marginalità sempre più risicate”.

Si ricorda che, in seguito alle violente grandinate verificatesi all’inizio del mese di luglio, le aziende agricole hanno la possibilità di segnalare al proprio Comune di appartenenza le conseguenze subite da queste pesanti avversità atmosferiche. In questi casi sarà tendenzialmente molto difficile beneficiare di sostegni pubblici, considerando che la grandine è un evento atmosferico assicurabile. E’ tuttavia consigliato effettuare le dovute segnalazioni, in modo tale che giunga il maggior numero possibile di riscontri presso la Regione Piemonte, affinché l’ente stesso prenda piena coscienza del problema che si è abbattuto sul comparto agricolo, e venga richiesto lo stato di calamità naturale. Le segnalazioni devono essere presentate ai Comuni al massimo entro venerdì 30 luglio 2021, utilizzando il modello allegato. L’invio può avvenire anche via PEC.

modello_aziende_agricole

A partire dal periodo d’imposta 2016, con l’art. 1, c.70, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), è stata introdotta l’esclusione generalizzata dall’IRAP per i soggetti che esercitano le attività agricole ex art. 32 del TUIR, nonché nei confronti delle cooperative e loro consorzi, di cui all’art. 10 del DPR n. 601/73 e di quelle che forniscono servizi nel settore selvicolturale, restando comunque soggette al tributo, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 3,9 per cento, le attività di agriturismo, di allevamento eccedenti (con terreni insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari), le altre attività rientranti nell’art. 56 bis del TUIR (produzione di vegetali su più piani produttivi, trasformazione e manipolazione di prodotti non rientranti tra quelle indicati nell’apposito decreto ministeriale e prestazioni di sevizi, di cui all’art. 2135, c. 3, c.c.) e quelle di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti stabiliti dall’art. 1. c. 423, della L. n. 266/2005.
L’art. 24 del c.d. Decreto Rilancio, (D.L. n. 34/2020), la cui rubrica è “Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP”, al fine di agevolare imprese e lavoratori autonomi durante il periodo emergenziale (compresi gli enti non commerciali), ha previsto la possibilità di non versare il saldo IRAP 2019, e la prima rata dell’acconto IRAP 2020 a favore dei soggetti che abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori ad euro 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto medesimo, (2019).

Per effetto di quanto previsto dall’art. 1, c. 44 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), per gli anni 2017, 2018 e 2019, e dalle leggi nr. 160/2019 e 178/2020, per il 2020 e 2021, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. La norma, dunque, prevede l’esclusione, ai fini IRPEF e delle relative addizionali, per i periodi d’imposta suindicati, dei redditi dominicali e agrari dei CD e IAP persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, con l’ulteriore effetto, secondo quanto precisato con circolare dell’AdE. n. 8/E/2017, che non possono beneficiare dell’agevolazione in parola i soci delle società in nome collettivo (Snc) e delle società in accomandita semplice (Sas), che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale (ex art. 1, c. 1093, L. n. 296/2006), in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa, così espressamente qualificato in capo alle società dal decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007. Resta fermo, comunque, che possono beneficiare dell’agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica di CD o IAP, gli stessi redditi redditi fondiari (dominicali ed agrari).
Il reddito dei terreni va indicato nel quadro RA del modello Redditi 2021, riportando i redditi dominicali ed agrari. I redditi dominicali, devono essere dichiarati dal proprietario del terreno o dal titolare di altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), mentre il reddito agrario deve essere dichiarato dal titolare dell’impresa agricola, sia esso una ditta individuale o una società.
Non sono comprese nel reddito agrario, ai sensi del 2°co. dell’art. 32 del TUIR, le attività agrituristiche, gli allevamenti eccedenti, le attività enoturistiche, etc. nonché quelle cosiddette connesse, secondo il disposto dell’art. 56-bis del TUIR, di produzione di beni e prestazioni di servizi, i cui redditi andranno pertanto dichiarati negli appositi righi del quadro RD. Nel caso di società semplici, in nome collettivo o società di fatto, ovvero, nel caso di imprese familiari, il reddito dei terreni andrà dichiarato dalla società, mentre il socio o il partecipante all’impresa familiare, dovrà dichiarare tali redditi nel quadro RH del proprio modello Redditi. Se i terreni sono di proprietà dei soci o dei singoli familiari dell’impresa, essi dovranno dichiarare nella propria dichiarazione il reddito dominicale (quadro RA), mentre il reddito agrario corrispondente alla loro quota, sarà desumibile dalla compilazione del quadro RH.
Per le società semplici, l’esclusione dall’IRPEF dei redditi attribuiti per trasparenza dalla società ai soci spetta soltanto per i soci in possesso delle qualifiche di CD e IAP, indipendentemente dalla qualifica IAP in capo alla società (segnalata nel quadro RA, colonna 10, Mod. Redditi SP). Della mancanza del requisito professionale di IAP o CD in capo a uno o più soci, per cui oltre all’attribuzione dei redditi dominicali e/o agrari in base alle quote di partecipazione agli utili, va operata l’ulteriore rivalutazione del 30 per cento, di cui all’art. 1, c. 512, della L. n. 228/2012, come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014, deve esserne data evidenza attraverso la compilazione del quadro RO, Sez. II.