Credito d’imposta “Impresa 4.0”: le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2021

Torniamo sull’argomento del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (Impresa 4.0) già diffusamente trattato in precedenti Newsletter, per analizzare le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2021 recentemente approvata.

Come noto, l’agevolazione consiste nella formazione di un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione sul modello F24 per il pagamento di tributo e contributi, calcolato sull’acquisto di macchinari ed attrezzature nuove.
La misura del credito varia a seconda della tipologia dell’acquisto effettuato (bene materiale od immateriale) e delle caratteristiche tecniche dell’investimento tali da poterlo annoverare o meno fra “i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016).

Le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2021

La legge di stabilità ha apportato importanti modifiche alla disciplina previgente. Analizziamo schematicamente le principali novità.

Incremento della misura del credito d’imposta

Per i beni acquistati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta viene fissato nella misura del 10% (in luogo del preesistente 6%) per i beni non rientranti nell’allegato A della legge 232/2016 e nella misura del 50% (in luogo del preesistente 40%) per i beni rientranti nell’allegato A della legge 232/2016 (ossia i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”).
Per i beni acquistati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 la misura del credito tornerà ad essere rispettivamente del 6% e del 40%.

Utilizzo del credito

Vengono ridotte da 5 a 3 le quote annuali cui dovrà essere suddiviso il credito d’imposta per il suo utilizzo.
Seppure sarebbe auspicabile una conferma da parte del Ministero, il credito non utilizzato nell’anno, dovrebbe potersi riportare negli anni successivi senza limitazioni.
Per quanto riguarda il credito d’imposta fissato ora nella misura del 10%, potrà essere utilizzato anche in un’unica soluzione (dunque senza la suddivisione in 3 anni) ma esclusivamente per le aziende con volume d’affari inferiore a 5 milioni di euro.
Altra importante novità riguarda la possibilità di portare in compensazione il credito a partire dall’anno di entrata in funzione o di interconnessione del bene.
Nella precedente stesura il credito poteva essere portato in compensazione dall’anno successivo alla messa in funzione o interconnessione.

Cessione beni acquistati attraverso il credito d’imposta

Nel caso di cessione del bene acquistato con i benefici del credito d’imposta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla messa in funzione o interconnessione, dovrà essere proporzionalmente ridotto il credito spettante e restituita la quota eventualmente utilizzata in eccesso.

Dicitura in fattura

per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 occorrerà che il fornitore indichi in fattura e negli altri documenti riguardanti l’acquisto agevolato i riferimenti della nuova norma apponendo una frase del tipo “Acquisto effettuato ai sensi dell’articolo 1 commi 1054 – 1058 legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021 – credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi)

I beni che danno diritto al credito e quelli esclusi

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:
• Le autovetture
• i beni con un coefficiente di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%, quindi con un ammortamento superiore a 15 esercizi;
• i fabbricati e le costruzioni.

Norme confermate

Rimangono in vigore tutte le previgenti norme non modificate dalla legge di bilancio 2021.
In particolare:
– la fruizione del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
– è necessario effettuare apposita comunicazione al MISE (con modalità e termini in corso di definizione);
– è necessario indicare nel quadro RU della dichiarazione redditi la misura del credito maturato ed il suo utilizzo fino al momento dell’esaurimento;
– le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alla norma agevolativa (come detto più sopra);
– per i beni rientranti in “Industria 4.0”, va prodotta la perizia tecnica di un ingegnere o di un perito industriale iscritto al rispettivo albo professionale ovvero l’attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superiore a 300mila euro, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’azienda;
– i pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabile (bonifico preferibilmente ma anche assegno).