Decreto Rilancio: le principali misure in materia di lavoro

Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, nel corso dell’esame parlamentare è stato disposto che:
– coloro che abbiano fruito integralmente delle prime quattordici settimane di cassa integrazione possono chiedere le ulteriori quattro settimane, limitatamente ad una quota delle risorse disponibili, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Inoltre, sempre nel corso dell’esame in Commissione è stata rivista la disciplina dei termini temporali per la presentazione delle relative domande, nonché di altri termini relativi ai casi in cui la prestazione sia erogata mediante pagamento diretto da parte dell’INPS (artt. 68, 69 e 70);
– ad eccezione di determinate aziende multilocalizzate, l’attribuzione della concessione della CIG in deroga viene trasferita dalle Regioni all’INPS, limitatamente alle settimane successive alle prime nove già riconosciute (art.71, c.1, cpv. 22-quater);
– la previsione di una procedura di pagamento diretto della CIGO, (art.71, c.1, cpv.22- quinquies). In tema di lavoro agile la legge prevede che fino al 31 dicembre 2020 possa essere applicato dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, in corso di esame in commissione si è stabilito.
Sempre in materia di lavoro agile la legge prevede che esso rappresenti un diritto non solo per i genitori di figli minori di anni 14, ma anche per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19 (art. 90);
– che per il settore pubblico, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, c.1, lett. a) del decreto Cura Italia, le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità̀ dell’orario di lavoro, applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità (art. 263).
In materia di contratti a termine è stato disposto che per gli apprendisti e per i titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, a cui sia stata sospesa l’attività̀ lavorativa in conseguenza dell’emergenza, il termine dei relativi contratti è prorogato in misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi (art. 93).
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato disposto l’utilizzo di 200 milioni di euro per il 2020 per il finanziamento da parte dell’INAIL di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art.95, c.6-bis).