Decreto Liquidità: approfondimento a cura dell’Area Fiscale di Confagricoltura Asti

Torniamo sull’argomento del cosiddetto Decreto liquidità, già affrontato nella Newsletter n. 14 del 10 aprile scorso, per fornire ulteriori indicazioni in merito, in attesa dell’emanazione delle circolari esplicative.

Per quanto riguarda le misure di sostegno alla liquidità consistenti principalmente nell’erogazione di finanziamenti con garanzia pubblica, si sottolinea che l’intero processo viene svolto attraverso gli istituti bancari ai quali l’ABI avrebbe fornito le prime indicazioni operative.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Si prevede la concessione di una garanzia di SACE (società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti), sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi, medie e piccole dimensioni compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.
Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:
• la garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità per le imprese di avere fino a 24 mesi di preammortamento;
• l’impresa beneficiaria non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà al 31 dicembre 2020 e non deve avere esposizioni deteriorate presso il sistema bancario al 29 febbraio 2020;
• l’importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra:
– il 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019,
– il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi sempre al 2019.
Ricordiamo che, come già previsto dal decreto Cura Italia, il Fondo di garanzia interviene a titolo gratuito fino ad un importo massimo garantito di 5 milioni di euro.
Si rammenta che per accedere a questa garanzia di SACE sarà necessario aver già utilizzato pienamente la capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia PMI (rimane al momento da verificare questa regola per le aziende agricole che non possono accedere al fondo se non tramite confidi).

A proposito delle aziende agricole, il decreto in commento prevede espressamente che possano accedere ad un’analoga forma di garanzia anche le imprese del settore primario, per le quali la garanzia verrà prestata direttamente da ISMEA grazie alla apposita assegnazione di una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro.

Cosa si finanzia:
Il finanziamento, coperto dalla garanzia SACE, deve riferirsi a risorse utilizzate in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia e deve essere destinato a sostenere:
– costi del personale;
– investimenti;
– capitale circolante.
La percentuale di garanzia è pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e si riduce per le aziende numero addetti e fatturato superiori.
Il decreto prevede che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l’impegno:
– di non approvare, per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020;
– di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Come si accede:
È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.
La procedura per ottenere la garanzia SACE può essere così schematicamente riassunta:
1 – L’impresa richiede alla Banca (o altro soggetto abilitato all’esercizio del credito) di sua fiducia un finanziamento con garanzia dello Stato;
2 – il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online SACE;
3 – SACE processa la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, le assegna un codice unico identificativo (CUI) ed emette la garanzia contro garantita dallo Stato;
4 – il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE contro garantita dallo Stato.
Resta comunque fermo che l’efficacia della misura va notificata alla Commissione europea, vale a dire che è subordinata alla approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Fondo di Garanzia per le Piccole Medie Imprese (PMI)

Preliminarmente si sottolinea che allo stato attuale le aziende agricole non possono accedere al fondo di garanzia per le PMI se non attraverso Confidi autorizzati e che, sull’argomento specifico, le norme del decreto in commento sostituiscono quanto previsto dal previgente decreto “Cura Italia”..
Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo PMI è concessa:
– a titolo gratuito;
– fino a 5 milioni di importo massimo garantito;
– a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
La percentuale di copertura è pari al 90%, (che in determinate condizioni può arrivare al 100% con un massimo di 25.000,00 euro di importo finanziato) per le operazioni finanziarie con durata fino a 6 anni e di importo non superiore, alternativamente, a:
– il doppio della spesa salariale annua dell’impresa beneficiaria (per le imprese costituite dal 1 gennaio 2019 si considerano i costi salariali previsti per l’anno 2019 e 2020).
– il 25 % del fatturato del beneficiario nel 2019.
Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la copertura dei confidi.
– possono essere garantite anche le imprese con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
La garanzia è concessa anche alle imprese che in data successiva al 31 dicembre 2019 sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione purché alla data di entrata in vigore del presente decreto le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi alla applicazione delle misure di concessione e la banca possa presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”.
I finanziamenti hanno le seguenti caratteristiche:
– durata fino a 6 anni;
– 2 anni di preammortamento;

Garanzia ISMEA

Le norme sopra indicate si applicano – ove compatibili – anche alle garanzie ISMEA in favore delle imprese agricole e della pesca.
Conseguentemente:
– la garanzia ISMEA è concessa a titolo gratuito, ovvero senza costi;
– fino a 5 milioni di euro l’importo massimo garantito;
– copre l’80% del finanziamento, con durata non superiore a sei anni;
– i finanziamenti sono finalizzati a sostenere: capitale circolante, investimenti e la rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Il decreto in esame dispone la sospensione dei termini dei versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020, relativi:
a) alle ritenute alla fonte su lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) all’IVA;
c) ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Con riguardo alla sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali, si rileva che la disposizione in esame non fa più riferimento all’autoliquidazione per individuare gli oneri sociali oggetto della sospensione; ne consegue che dovrebbero essere soggetti ad eventuale sospensione anche i contributi previdenziali pagati per la propria posizione pensionistica.
La predetta sospensione dei versamenti è concessa alle seguenti condizioni:
a) per i soggetti esercenti attività agricola, d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente anno, relativamente ai versamenti dovuti nel mese di aprile 2020, e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente anno, per i versamenti dovuti nel mese di maggio 2020;
b) per i soggetti esercenti attività agricola, d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, relativamente ai versamenti dovuti nel mese di aprile 2020, e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, per i versamenti dovuti nel mese di maggio 2020;
Per i soggetti esercenti attività agricola, d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019 è prevista la sospensione a prescindere dall’eventuale riduzione di fatturato.
Tutti i versamenti sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Per quanto attiene alla determinazione del valore del fatturato devono essere prese in considerazione le fatture che riportano la data di effettuazione dell’operazione nei mesi di marzo o di aprile, che hanno concorso alla liquidazione Iva degli stessi mesi, a prescindere dalla data di trasmissione della fattura allo SdI
Stando alla lettera della norma, nel fatturato si ricomprendono anche le fatture emesse per le cessioni di beni ammortizzabili e per i passaggi interni tra attività separate.
Anche per la determinazione dei corrispettivi va fatto riferimento al giorno dell’effettuazione dell’operazione che coincide con la memorizzazione e trasmissione telematica mediante registratore telematico (RT) o con la registrazione dei corrispettivi prevista attualmente per i soggetti esonerati dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi tra i quali rientrano gli agricoltori in regime speciale.

Al fine di verificare la riduzione del fatturato di aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, condizione necessaria per poter usufruire della sospensione dei termini di versamento per la prossimo scadenza del 16 maggio, gli associati che usufruiscono del servizio contabile di Confagricoltura Asti, dovranno trasmette al predetto servizio fatture e corrispettivi relative al mese di aprile 2020 entro e non oltre il giorno 4 maggio p.v.

 

Ritenuta d’acconto su fatture di lavoro autonomo e provvigioni

Viene disposta la possibilità per i professioni, gli agenti ed i rappresentanti di commercio, i mediatori ed i procacciatori d’affari di non applicare la ritenuta d’acconto sulle fatture emesse.
Tale possibilità viene concessa al ricorrere congiunto da parte del professionista/agente, rappresentante, intermediario di commercio, mediatore delle seguenti condizioni:
a) aver registrato ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
b) nel mese precedente non devono aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Il non assoggettamento a ritenuta a titolo di acconto dei ricavi e dei compensi percepiti riguarda il periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020. Le ritenute che risentono della sospensione sono quelle relative ai redditi di lavoro autonomo, nonché le ritenute sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.
I contribuenti, che si avvalgono della predetta opzione:
a) omettono l’indicazione della ritenuta d’acconto in fattura (analogica o elettronica);
b) in forza della specifica previsione normativa, devono indicare nella “Causale” della fattura la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 23 del 2020».

Metodo previsionale acconti imposte

Come è noto, il versamento degli acconti può essere fatto sia in funzione del metodo c.d. “storico”, ossia sostanzialmente sulla base dell’imposta dell’anno precedente oppure in funzione del metodo c.d. “previsionale”, utilizzabile qualora il contribuente abbia notato una riduzione del proprio reddito e possa stimare, con ragionevole certezza, una riduzione del relativo reddito. Ovviamente il metodo previsionale ha una componente di rischio, posto che in caso di erronea previsione (con dunque omissione o insufficiente versamento dell’acconto), il contribuente è esposto all’irrogazione degli interessi e della sanzione piena (salvo che in sede di saldo, non si proceda prioritariamente al ravvedimento dell’ammontare di acconto “mancante”).
In considerazione dell’attuale crisi emergenziale e della probabile conseguente riduzione dei redditi dei contribuenti, il legislatore ha previsto che, in caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto IRPEF, IRES e IRAP, applicando il metodo previsionale, non sono dovute le sanzioni e gli interessi, a condizione che l’acconto sia comunque versato in misura pari almeno all’80% di quanto dovuto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
La previsione al momento concerne solo gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2020.

Rimessione in termini per i versamenti

La norma stabilisce che i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020. In sostanza, considerato il periodo emergenziale, la norma ritiene regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle P.A. con scadenza al 16 marzo 2020 (e che inizialmente erano stati prorogati al 20 marzo 2020), se eseguiti, appunto, entro il 16 aprile 2020. La regolarità stabilita per norma consente di procedere al pagamento senza sanzioni e interessi.

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

Trattasi di una disposizione di proroga dei termini per alcuni adempimenti che riguardano la C.U. (Certificazione Unica).
In particolare si stabilisce che per l’anno 2020:
a) il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le CU relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo è prorogato al 30 aprile;
b) la sanzione per la tardiva trasmissione delle CU non si applica se le stesse sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il prossimo 30 aprile.
Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (ad esempio, in riferimento ai sostituiti titolari di partita IVA) può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770 (31 ottobre 2020).

Disposizioni in materia di lavoro

Viene estesa la possibilità di accedere alla cassa integrazione ordinaria, alla CISOA e all’assegno ordinario FIS, nonché alla cassa integrazione in deroga per COVID 19, anche ai lavoratori assunti nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. Come si ricorderà, in base al decreto-legge n. 18/2020, tali misure erano applicabili solo ai lavoratori in forza al 23 febbraio 2020.

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

La norma è finalizzata ad agevolare la conclusione di alcuni contratti disciplinati dal Testo Unico Bancario e Creditizio (contratti di credito, contratti quadro per servizi di pagamento, contratti per servizio di trasferimento), per i quali la legge impone l’utilizzo della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, disponendo che per i suddetti contratti conclusi con la clientela fra la data del 9 aprile 2020 ed il termine dello stato di emergenza, il requisito suddetto è soddisfatto anche se il cliente esprime il proprio consenso con semplice e-mail o altro strumento idoneo (es: fax). Il documento cartaceo verrà consegnato alla cessazione dello stato emergenziale. Con le stesse modalità il cliente può esercitare anche il diritto di recesso.

Differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza

E’ previsto il differimento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019 – Codice della crisi e dell’insolvenza – al 1° settembre 2021.
Resta peraltro ferma l’efficacia di alcune disposizioni già entrate in vigore, come ad esempio il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’azienda adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, le nuove disposizioni sugli assetti organizzativi societari, la disciplina sulla responsabilità degli amministratori e quella sulle nomine degli organi di controllo.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale di società

Al fine di contenere gli effetti negativi per le imprese derivanti dall’eccezionalità della crisi economica, sono introdotte delle misure dirette alla disapplicazione di alcune disposizioni del codice civile che, in caso di riduzione per perdite del capitale sociale di Spa ed Srl, impongono in capo agli organi societari alcuni precisi doveri. Più in particolare, è disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino alla data del 31 dicembre 2020, per gli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano le norme che stabiliscono che, nel caso in cui il capitale si riduca di oltre un terzo in conseguenza di perdite l’assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio debba ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Tutti i ricorsi presentati per la dichiarazione di fallimento nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili, con una unica eccezione limitata ai casi in cui il ricorso è stato presentato dal Pubblico Ministero ed è accompagnato dalla richiesta di provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio o dell’impresa.
Il blocco avrà durata temporanea, trascorsa la quale le istanze potranno essere nuovamente presentate.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

La norma dispone la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso fra il 9 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali, ogni altro titolo di credito o atto avente efficacia esecutiva. La sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, opera a beneficio di tutti i soggetti coinvolti nell’utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di levare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni). La sospensione si riferisce ai termini per la presentazione del pagamento, ai termini per la levata di protesto o delle constatazioni equivalenti, nonché ai termini previsti dalla legge sugli assegni bancari in caso di mancato pagamento di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista.

Poteri del Ministero in caso di acquisizione di aziende strategiche

Con le disposizioni che si commentano, viene esteso il diritto di veto che il Governo italiano si riserva di esercitare su operazioni di acquisizione di quote azionarie parziali o complessive di aziende strategiche per l’economia nazionale.
L’area di intervento viene allargata al settore assicurativo, a quello del credito, alla finanza, all’acqua, alla salute, alla sicurezza alimentare e alla cybersicurezza.
Il settore alimentare viene pertanto “eretto” a settore strategico, che non può essere esposto al rischio di essere sottratto al controllo italiano con possibilità che la produzione venga esportata in altri Paesi. L’intervento del Governo potrà esercitarsi, a tutela e difesa dell’interesse generale, o nel senso di opporsi completamente all’operazione, oppure imponendo condizioni da rispettare per autorizzare le modifiche degli assetti economici e societari dell’azienda.

Appalti e subappalti

Com’è noto, la normativa degli appalti/subappalti è stata profondamente modificata con particolare riguardo alle casistiche di appalto di ammontare superiore a 200 mila euro, caratterizzato dal prevalente impiego di mano d’opera e dall’uso di beni strumentali del committente. Si rammenta che la circolare n. 1 del 2020 ha chiaramente sottolineato che si prescinde dalla denominazione formale di “appalto” o “subappalto”, dovendosi avere riguardo alla sostanza del rapporto esistente e alla relativa esistenza delle condizioni richiesta dalla norma. Ciò posto, tra le altre previsioni è stabilito che il committente proceda a diversi adempimenti tra cui il controllo dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente che l’appaltatore deve effettuare sui redditi di lavoro dipendente, salvo che venga prodotta la dichiarazione unica di regolarità fiscale (DURF).
Viene previsto per i certificati emessi entro il 29 febbraio 2020, la conservazione della relativa validità fino al 30 giugno 2020.

Termini agevolazioni prima casa

Al fine di non compromettere la fruizione dei benefici fiscali connessi all’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale (o anche al riacquisto), in considerazione degli inevitabili ritardi che l’emergenza Covid 19 comporta nella conclusione delle trattative di compravendite, il legislatore interviene sospendendo, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini che incidono sul riconoscimento delle agevolazioni “prima casa”.
Trattasi in particolare:
– del termine di 18 mesi, per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile per il quale si è fruito dell’agevolazione;
– del termine di un anno per il riacquisto dell’abitazione principale, nel caso di cessioni della precedente abitazione avvenuta entro i cinque anni dal precedente acquisto, su cui si era fruito dell’agevolazione;
– del termine di un anno, a decorrere del nuovo acquisto con “agevolazione”, per la vendita del vecchio immobile ancora in possesso.
La norma poi sospende sempre fino al 31 dicembre 2020 anche il termine di un anno per il riacquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale per la fruizione del credito d’imposta.
Da segnalare che al momento il legislatore non interviene nell’ambito delle detrazioni riferite agli interessi sui mutui per l’acquisto o costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale, laddove comunque sussistono specifiche disposizioni temporali da rispettare per l’ottenimento del beneficio fiscale, dovendosi infatti adibire l’immobile ad abitazione principale entro tassativi termini a decorrere dall’acquisto o dalla conclusione dei lavori.

Assistenza fiscale a distanza

Vengono previsti, fino alla fine del periodo dell’emergenza, nuovi strumenti per la presentazione delle dichiarazioni 730 e dei modelli ISEE Red, ecc., ai CAF e della relativa documentazione, al fine di agevolare il lavoro di assistenza a distanza.
E’ pertanto, ad esempio, autorizzata la predisposizione del mod.730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente con le medesime modalità telematiche, anche attraverso l’uso di dispositivi mobili (smartphone, ecc.) per l’invio delle autorizzazioni, ferma restando la regolarizzazione della documentazione alla cessazione dell’attuale periodo di emergenza

Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.
Al momento non sono state previste tempistiche diverse per gli adempimenti riferiti al terzo e al quarto trimestre 2020.

Disposizioni in materia di processo tributario

E’ previsto che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal Ministro dell’Economia e delle finanze. Pertanto, l’obbligo di eseguire depositi e notifiche con modalità telematiche si estende ora anche a quelle parti processuali che si sono già costituite in giudizio con modalità analogiche.

Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione

Viene esteso il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, includendo anche quelle per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, tute, calzari), per l’acquisito e installazione di altri dispositivi di sicurezza per proteggere i lavoratori da agenti biologici o per garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono compresi detergenti mani e disinfettanti.

Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

Viene prevista la proroga dal 15 aprile all’11 maggio 2020 della sospensione dei termini processuali e dei rinvii di udienza.
La proroga di tali termini si estende, in quanto compatibile, anche ai procedimenti:
• relativi alla mediazione, alla negoziazione assistita e agli altri procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
• ai procedimenti dinanzi le Commissioni Tributarie
• ai procedimenti dinanzi le magistrature militari
La proroga del termine (fino all’11 maggio) non si applica ai procedimenti penali in cui i termini, scadono nei 6 mesi successivi all’11 maggio 2020.