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Con delle apposite istruzioni operative, pubblicate il 10 novembre scorso, l’Agea ha formalizzato le modalità di presentazione delle domande di sostegno per le assicurazioni sulle produzioni vegetali 2022, che andranno presentate per via telematica attraverso il portale Sian entro il 31 dicembre. I beneficiari delle agevolazioni per la sottoscrizione delle polizze agevolate sono gli agricoltori attivi con fascicolo aziendale aggiornato e completo del piano di coltivazione in cui devono essere riportate le superfici utilizzate e il prodotto oggetto di polizza assicurativa.
Per ottenere i benefici è necessario presentare il Piano assicurativo individuale 2022 (PAI), la manifestazione di interesse 2022, qualora non ricompresa nel Pai, la polizza o, nel caso di polizze collettive, il certificato di polizza, oltre al documento di identità.
L’ufficio tecnico di Asti Agricoltura è a disposizione degli interessati per la presentazione delle domande.

Il Ministero dell’Agricoltura ha approvato il decreto ministeriale relativo all’intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche di cui all’art. 1, comma 128, del- la legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nello specifico si tratta di un intervento di 25 milioni di euro per il settore florovivaistico, in particolare per la copertura di una parte dell’aumento dei costi sostenuti dai florovivaisti che utilizzano riscaldamento o condizionamento e che operano con colture protette.
La compensazione copre il 30% dei maggiori costi per l’energia sostenuti nel periodo marzo-agosto 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021. Questo contributo spetta solo se l’aumento dei costi nel periodo indicato è superiore al 30% e sino a concorrenza del massimale disponibile.
Il decreto è in via di pubblicazione. Successivamente, entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto, AGEA dovrà emanare le istruzioni operative per la presentazione della domanda anche in modalità precompilata cui seguiranno poi istruttoria e liquidazione. AGEA è autorizzato ad eseguire, entro il 31 dicembre 2022, un pagamento in acconto pari al 90% del contributo spettante ad ogni impresa beneficiaria. I florovivaisti beneficiari devono essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti codici di attività ATECO: 1.191, oppure 1.19.2 oppure 1.39.
Si consiglia ai produttori interessati, soprattutto a coloro che non usufruiscono del servizio di tenuta della  contabilità  fiscale presso la Confagricoltura di Asti, di raccogliere le fatture e consegnarle agli uffici di zona per gli adempimenti conseguenti.

Con la circolare AGEA n. 74012 del 12 ottobre 2022 sono state pubblicate le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2022-2023.

Rammentiamo che il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di vendemmia è fissato per il 15 novembre per alcuni soggetti e nello specifico:

– i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell’uva prodotta;

– i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

– i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

– i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

– i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

– i soggetti che effettuano l’intermediazione delle uve;

– le associazioni e le cantine cooperative (relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina).

Sono coinvolti anche i conduttori la cui produzione di uva nella campagna interessata è pari a zero e in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto.

Il decreto ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 sono stati disposti gli interventi per compensare le perdite di reddito subite dalle aziende avicole a seguito dell’insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo dal 23 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. Le risorse messe a disposizione con la legge di bilancio ammontano a 30 milioni di euro. Il 27 luglio Agea ha emanato la propria circolare per dare avvio alla presentazione delle domande e quindi per giungere alla liquidazione degli importi entro l’anno.
Le aziende avicole che possono beneficiare del sostegno sono quelle interessate dalle misure sanitarie ubicate nelle zone regolamentate dalle norme comunitarie e nazionali. Si tratta di aziende di allevamento e di aziende della trasformazione appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: pollo; faraona; anatra; oca; gallina ovaiola; pollastra; cappone; pulcino delle specie elencate; tacchino; uova da consumo e da cova del genere “Gallus” e “Meleagris”; Specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne). Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti (incubatoi, allevamenti da riproduzione, da ingrasso e per la produzione di uova da consumo, svezzatoi, centri imballaggio uova, mattatoi e trasformatori) che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie nel periodo stabilito dal citato decreto. Quest’ultimo prevede anche che le domande vadano presentate entro il 20 settembre 2022 e che il pagamento dell’aiuto avvenga entro il 31 dicembre 2022.
L’intervento più richiesto dagli allevamenti è il “prolungamento vuoto sanitario/mancato accasamento” per accedere al quale è necessario avere copia del registro di allevamento, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Altri interventi afferiscono a, distruzione uova, trasformazione uova da cova, trasformazione in uova da consumo, soppressione pulcini, soppressione pollastre, macellazione anticipata riproduttori, prolungato accasamento, perdita di valore per vendita animali fuori standard, perdita valore carne fresca, riduzione attività di macellazione.
Il sostegno è determinato fino ad un massimo del 25% del danno totale subìto dai beneficiari, fatta eccezione per le specie minori dove l’aiuto può arrivare fino al 100%.
Gli uffici di Confagricoltura sono a disposizione per la consulenza e la presentazione delle domande.

Il DM 8 luglio 2022 n. 305722 ha disposto un intervento finalizzato alla concessione di un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori del comparto zootecnico per ristorarli dei danni subiti a causa dell’incremento dei costi e dalla riduzione delle scorte dell’alimentazione animale generati dal conflitto in corso in Ucraina.
L’aiuto è destinato a sostenere gli agricoltori che perseguono l’obiettivo di adottare metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e del clima, con particolare riferimento al benessere animale.
Il plafond disponibile per l’aiuto in questione, ai sensi dell’art. 1 del DM 8 luglio 2022 n. 305722, ammonta a complessivi € 144.350.064,00, così ripartito:
– € 48.116.688,00 quale aiuto comunitario ai sensi dell’art. 1 del Reg (UE) n. 467/2022;
– € 96.233.376,00 quale aiuto supplementare nazionale ai sensi dell’art. 2 del Reg (UE) n. 467/2022, che consente di aumentare la dotazione finanziaria fino al 200% dell’aiuto comunitario.

2. Beneficiari dell’aiuto e quantificazione del ristoro

L’aiuto eccezionale, ai sensi dell’art. 2 del DM 8 luglio 2022 n. 305722, è concesso agli agricoltori che rientrano nella categoria dei produttori delle filiere di allevamento delle vacche da latte, delle bufale, delle vacche da carne e delle vacche a duplice attitudine, che soddisfano obbligatoriamente tutte le seguenti condizioni di ammissibilità:
a) abbiano beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, nell’ambito della domanda unica 2021;
b) abbiano rispettato il criterio di gestione obbligatoria (CGO) relativo al benessere animale nell’anno 2021;
c) abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Bovina (BDN) al 31 marzo 2022.

Ricorrendo le predette condizioni, il numero di animali oggetto di pagamento corrisponde al numero di capi accertati nell’ambito delle misure del sostegno accoppiato zootecnico di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465 per la campagna 2021.
L’importo che deve essere erogato per ciascun capo animale corrisponde a quello previsto dall’allegato “A” al DM 8 luglio 2022 n. 305722 per lo specifico intervento.

3. Controlli e pagamento del ristoro

Il pagamento del ristoro è eseguito dagli Organismi pagatori territorialmente competenti per la domanda unica dell’agricoltore entro il 30 settembre 2022, ai sensi dell’art. 4 del DM 8 luglio 2022 n. 305722.
Il pagamento è subordinato all’esecuzione dei controlli volti ad accertare la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità indicate al precedente paragrafo 2 e può essere eseguito automaticamente in favore dei beneficiari ammissibili al ristoro senza la necessità della raccolta delle domande di aiuto.
Il pagamento dell’aiuto in questione deve essere contabilizzato ripartendo la spesa sostenuta per ciascun beneficiario secondo le seguenti percentuali, utilizzando due distinti capitoli di bilancio:
– quota del 33,3333% sul capitolo comunitario n. 080203110000001 – Aiuto eccezionale di adattamento – R.1308/2013, Art.219(1); R.2022/467;
– quota del 66,6667% su un capitolo nazionale predisposto dall’Organismo pagatore, per la quota nazionale.